Provvedimento AGCM AS2139 del 19/01/2026
RICOGNIZIONI SPL 2024 - GESTIONE DEGLI STADI COMUNALI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM segnala all’ANCI, ai sensi dell’art. 21 l. n. 287/1990, criticità concorrenziali emerse dall’esame delle relazioni ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022 relative al 2024 e da un’indagine sugli stadi comunali principali. L’Autorità contesta la diffusa tendenza degli enti a non ricomprendere la gestione degli stadi nelle ricognizioni e a qualificare gli affidamenti come semplici concessioni in uso di beni, anziché come concessioni di servizi riferite a un servizio pubblico locale a rilevanza economica. Ne conseguono, secondo l’Autorità, opacità gestionale, scarsa trasparenza sugli esiti del servizio e ricorso non sempre coerente a procedure competitive; l’AGCM invita quindi a conformarsi al d.lgs. n. 201/2022, al Codice dei contratti pubblici e a un’interpretazione concorrenzialmente orientata del d.lgs. n. 38/2021.
Segnalazione all’ANCI sulle criticità concorrenziali nella gestione e affidamento degli stadi comunali: l’Autorità chiede di applicare il d.lgs. n. 201/2022 come servizio pubblico locale a rilevanza economica e di utilizzare procedure trasparenti e competitive.
Gestione degli stadi comunali e criticità concorrenziali nella ricognizione dei servizi pubblici locali
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con segnalazione rivolta all’ANCI ai sensi dell’art. 21 della l. n. 287/1990, interviene sulle modalità di gestione e affidamento degli stadi comunali. L’atto prende le mosse dalle relazioni ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022 pubblicate nel 2025 e da un’indagine svolta su alcuni Comuni e su Sport e Salute S.p.A., evidenziando diffuse omissioni nella ricognizione del servizio e rilevanti profili di opacità e restrizione concorrenziale.
Base giuridica, destinatario e contesto istruttorio
La segnalazione è indirizzata all’ANCI ed è adottata nell’ambito dei poteri di advocacy concorrenziale dell’Autorità. Il contesto è quello delle ricognizioni annuali ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022 sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, consultabili sulla piattaforma ANAC "Trasparenza SPL". L’Autorità osserva che, tra i Comuni proprietari di stadi di maggiore capienza e/o sedi di squadre di Serie A, solo una minoranza ha incluso nella ricognizione il servizio di gestione dello stadio comunale.
Inquadramento della gestione degli stadi come servizio pubblico locale a rilevanza economica
L’AGCM ritiene che la gestione degli stadi comunali, quando comprende attività organizzative, manutentive e di sfruttamento economico dell’impianto, non sia correttamente qualificabile come mera concessione in uso di bene patrimoniale. Essa va invece ricondotta alla concessione di servizi e, più precisamente, a un servizio pubblico locale a rilevanza economica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 201/2022, anche in ragione della remuneratività potenziale dell’attività e della funzione sociale e sportiva dell’impianto.
L’Autorità richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il momento centrale è quello della gestione dell’impianto e non la sola disponibilità del bene, nonché precedenti interventi dell’Autorità e dell’ANAC che hanno già ricondotto gli impianti sportivi, inclusi gli stadi calcistici, nell’alveo dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Effetti dell’errata qualificazione e omissione nelle ricognizioni ex art. 30
Secondo l’Autorità, l’erroneo inquadramento degli affidamenti come concessioni di beni, anziché come concessioni di servizi, comporta l’esclusione ingiustificata del servizio dalla disciplina del d.lgs. n. 201/2022. Ciò determina una diffusa assenza di informazioni sull’andamento gestionale degli stadi nelle ricognizioni annuali, con conseguente opacità sulla qualità e sull’efficienza del servizio, a danno della collettività e della corretta programmazione di futuri affidamenti.
L’AGCM sottolinea che la ricognizione ex art. 30 non ha solo finalità trasparenti, ma serve anche a migliorare l’erogazione del servizio e a consentire confronti con realtà comparabili, in coerenza con l’art. 14 del d.lgs. n. 201/2022.
Modalità di affidamento e obblighi concorrenziali
L’Autorità rileva che, nei casi esaminati, i Comuni hanno seguito due modelli: in pochi casi, affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica e concessione di servizi; nella maggior parte dei casi, stipula di convenzioni di "concessione in uso" di bene demaniale o patrimoniale, ma con attribuzione al concessionario di compiti tipicamente gestori. In questa seconda ipotesi, la sostanza dell’operazione prevale sulla forma del titolo utilizzato.
Ne deriva che, ove vi sia affidamento a terzi della gestione, si applicano le modalità dell’art. 14 d.lgs. n. 201/2022 e, per la procedura selettiva, il rinvio del successivo art. 15 al d.lgs. n. 36/2023. L’Autorità ricorda che la regola è l’evidenza pubblica e che, in particolare per gli stadi di maggiori dimensioni, occorrono regole di accesso e condizioni economiche coerenti con i principi di trasparenza, equità, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità.
Disciplina speciale del d.lgs. n. 38/2021 e limiti al project financing
L’atto esamina anche la disciplina speciale sugli impianti sportivi contenuta nel d.lgs. n. 38/2021. Pur riconoscendo le misure di accelerazione e gli incentivi per la riqualificazione, l’AGCM insiste sulla necessità di leggere tali disposizioni in modo compatibile con il Codice dei contratti pubblici e con i principi eurounitari.
Particolare attenzione è dedicata alla finanza di progetto con diritto di prelazione per il promotore. L’Autorità evidenzia che tale istituto produce un rilevante vantaggio competitivo e un sacrificio della parità di trattamento; pertanto, dovrebbe essere utilizzato solo quando l’interesse pubblico non possa essere perseguito con strumenti meno restrittivi della concorrenza, in presenza di investimenti complessi e onerosi che richiedano un forte incentivo all’iniziativa privata.
Alienazione degli impianti e mercato delle aree sportive
L’AGCM osserva che la possibilità, prevista dal d.lgs. n. 38/2021, di alienare l’impianto o di negoziare la vendita/utilizzo di aree destinate a impianti sportivi non è di per sé incompatibile con l’interesse pubblico. Tuttavia, anche in questo caso, la scelta dell’acquirente o del soggetto interessato deve avvenire con modalità aperte e non discriminatorie.
L’Autorità critica la previsione che consente alle società sportive locali e ai Comuni di negoziare liberamente prezzo e condizioni contrattuali, rilevando che l’eventuale procedura negoziata senza bando, prevista solo se vi siano più società interessate, non garantisce trasparenza, imparzialità e pari opportunità come farebbe una procedura aperta.
Affidamento dei servizi commerciali negli spazi dello stadio
Un ulteriore profilo critico riguarda i servizi commerciali nei locali e nelle aree afferenti agli stadi. Dalle informazioni raccolte, tali servizi sono spesso ricompresi nella concessione principale, anche quando la loro natura è distinta da quella della gestione dell’impianto. L’Autorità ritiene invece opportuno valorizzarli mediante procedure concorrenziali, trasparenti e aperte, direttamente dall’ente o attraverso specifiche clausole contrattuali e idonea vigilanza sull’esecuzione.
Conclusioni e raccomandazioni
In conclusione, l’AGCM invita gli enti competenti ad adottare le misure necessarie per conformarsi al d.lgs. n. 201/2022 sia sotto il profilo della corretta qualificazione del servizio e delle modalità di affidamento, sia sotto il profilo della ricognizione annuale dell’andamento gestionale degli stadi comunali.
L’Autorità raccomanda inoltre un’interpretazione del d.lgs. n. 38/2021 orientata ai principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza, anche mediante fasi di confronto con il mercato ulteriori rispetto al minimo normativo. Infine, chiede all’ANCI di comunicare entro trenta giorni le iniziative assunte rispetto alle criticità segnalate.
Punti principali
Oggetto e base dell'intervento
La segnalazione è rivolta all’ANCI e si fonda sull’art. 21 della l. n. 287/1990. L’Autorità prende le mosse dall’analisi di diverse relazioni ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022 pubblicate nel 2025 sulla piattaforma ANAC "Trasparenza SPL", rilevando che molti Comuni non hanno incluso la gestione degli stadi comunali nelle ricognizioni annuali.
Qualificazione del servizio come servizio pubblico locale
L’AGCM sostiene che la gestione degli stadi comunali, quando comprende attività gestionali e di sfruttamento economico dell’impianto, vada qualificata come concessione di servizi e come servizio pubblico locale a rilevanza economica, non come mera concessione in uso di bene patrimoniale. Richiama giurisprudenza amministrativa, l’art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 201/2022 e precedenti interventi dell’Autorità, evidenziando che il carattere remunerativo del servizio e la finalità di promozione sportiva e sociale ne giustificano la sussunzione nel regime dei SPL.
Ricognizione ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022 e opacità gestionale
Secondo l’Autorità, la mancanza di informazioni sull’andamento del servizio nelle relazioni annuali segnala un errato inquadramento della fattispecie da parte degli enti. Ciò produce una diffusa opacità sulla qualità e sull’efficienza della gestione degli stadi, con effetti negativi per la collettività e per la programmazione dei futuri affidamenti, in contrasto con le finalità di trasparenza e miglioramento del servizio perseguite dal d.lgs. n. 201/2022.
Modalità di affidamento e requisiti concorrenziali
L’AGCM osserva che, ove si tratti di concessione di servizi, l’affidamento a terzi deve avvenire tramite procedure ad evidenza pubblica o comunque nel rispetto del d.lgs. n. 201/2022 e del d.lgs. n. 36/2023. Richiama le alternative dell’art. 14 d.lgs. n. 201/2022 e precisa che, per i servizi non a rete, la scelta della gestione deve essere motivata ex ante. Sottolinea inoltre che, per gli stadi di maggiori dimensioni, l’ente dovrebbe adottare condizioni di assegnazione capaci di contenere i corrispettivi e assicurare un’adeguata fruibilità della struttura.
Disciplina speciale sugli impianti sportivi e project financing
L’Autorità interpreta il d.lgs. n. 38/2021 in modo coerente con i principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione. Quanto alla preferenza per società e associazioni sportive dilettantistiche e alla finanza di progetto con diritto di prelazione, l’AGCM richiama i rischi concorrenziali della prelazione e sostiene che l’uso del project financing debba essere limitato ai casi in cui vi sia un reale bisogno di investimenti complessi non altrimenti perseguibili con strumenti meno restrittivi.
Alienazione degli impianti e affidamento degli spazi commerciali
L’AGCM evidenzia che anche l’eventuale vendita dell’impianto o delle aree ad esso destinate deve avvenire con modalità aperte e non discriminatorie. Critica poi la scarsa trasparenza nell’affidamento dei servizi commerciali negli spazi dello stadio, ritenendo che essi debbano essere affidati con procedure competitive, direttamente dall’ente o tramite clausole contrattuali e vigilanza nel contratto di servizio.
Conclusioni e richieste agli enti
L’Autorità invita gli enti competenti ad adeguarsi al d.lgs. n. 201/2022 sia nella scelta della modalità di affidamento sia nella ricognizione annuale del servizio di gestione degli stadi comunali. Chiede inoltre all’ANCI di comunicare entro trenta giorni le iniziative assunte rispetto alle criticità evidenziate.
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