Provvedimento AGCM AS2161 del 21/01/2026
COMUNE DI PIETRA LIGURE (SV) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE - DELIBERAZIONI 43/2025 E 139/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM rende un parere motivato al Comune di Pietra Ligure, ai sensi dell’art. 21-bis L. 287/1990, sulle delibere di giunta n. 43/2025 e n. 139/2025 relative all’assentimento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. L’Autorità contesta la scelta di differire al 30 settembre 2027 la scadenza delle concessioni in essere e di rinviare l’avvio effettivo delle gare a generiche attività preparatorie, ritenendo necessaria l’immediata indizione di procedure competitive. Critica inoltre alcuni criteri di valutazione, in particolare quello legato all’utilizzo della concessione quale fonte prevalente di reddito negli ultimi cinque anni, e la disciplina dell’indennizzo, perché idonei a favorire gli operatori già presenti sul mercato e a scoraggiare nuovi entranti. A seguito del riscontro del Comune, che ha avviato le gare con conclusione prevista entro il 31 maggio 2026, l’Autorità ha poi deciso di non proporre ricorso.
Parere motivato ex art. 21-bis L. 287/1990 al Comune di Pietra Ligure su delibere n. 43/2025 e n. 139/2025 in materia di concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, con rilievi contro proroga e criteri selettivi favor per gli incumbents.
Comune di Pietra Ligure: concessioni demaniali marittime turistico-ricreative
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rende un parere motivato ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990 nei confronti del Comune di Pietra Ligure, con riferimento alle deliberazioni di Giunta n. 43/2025 e n. 139/2025 in materia di concessioni demaniali marittime per stabilimenti balneari e attività turistico-ricreative connesse. L’atto si inserisce nel contesto delle numerose iniziative dell’AGCM contro proroghe e meccanismi selettivi ritenuti idonei a restringere la concorrenza nel settore balneare.
Base giuridica e destinatario dell’intervento
Il parere è adottato ai sensi dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990 ed è rivolto al Comune di Pietra Ligure. L’Autorità richiama altresì, come parametro di valutazione, l’articolo 49 TFUE e l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi), oltre ai principi di concorrenza, trasparenza, imparzialità e non discriminazione.
Contenuto delle deliberazioni comunali osservate
La deliberazione n. 43/2025 dispone il differimento dell’efficacia delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027, in attesa dei decreti ministeriali sugli indennizzi, e avvia le procedure di affidamento secondo i criteri dell’articolo 4, comma 6, della legge n. 118/2022, rinviando comunque alla preparazione degli atti propedeutici alle procedure di evidenza pubblica. La deliberazione n. 139/2025 approva criteri e sub-criteri per l’assentimento delle concessioni e incarica il dirigente competente di predisporre un programma di azioni per l’organizzazione dell’ufficio demanio e per la preparazione degli atti di gara.
Profili di contrasto concorrenziale rilevati dall’Autorità
L’AGCM contesta anzitutto la scelta di prorogare di fatto la durata delle concessioni in essere senza predisporre un cronoprogramma concreto per l’indizione e la conclusione delle gare. Secondo l’Autorità, non si tratta di una mera proroga tecnica, perché manca un avvio immediato o comunque in tempi brevissimi delle procedure competitive; la decisione ritarda l’applicazione del diritto euro-unitario e impedisce di cogliere i benefici dell’apertura del mercato.
L’Autorità afferma che, in presenza di concessioni scadute o in scadenza, il Comune avrebbe dovuto avviare senza ulteriore ritardo procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di concorrenza, equità, trasparenza e non discriminazione. Viene richiamato l’orientamento consolidato del giudice nazionale ed europeo sull’obbligo di gara per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative, nonché l’obbligo di disapplicare la normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione.
Criticità dei criteri di valutazione previsti dalla delibera n. 139/2025
Tra i criteri approvati dal Comune, l’Autorità segnala come problematico quello che considera il fatto che l’offerente, nei cinque anni antecedenti, abbia utilizzato la concessione quale fonte prevalente di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Tale elemento, secondo l’AGCM, può introdurre una preferenza ingiustificata per gli operatori già presenti nel mercato e limitare l’accesso dei nuovi entranti, con effetti restrittivi non necessari e non proporzionati.
Indennizzo al concessionario uscente
L’Autorità richiama la propria posizione secondo cui l’indennizzo al concessionario uscente può essere previsto solo in funzione della tutela del legittimo affidamento e limitatamente agli investimenti non ammortizzati e non recuperabili sul mercato secondario. L’AGCM osserva che una compensazione troppo onerosa per il nuovo concessionario costituirebbe un disincentivo alla partecipazione alle gare e determinerebbe una disparità di trattamento tra candidati già nella fase iniziale della procedura.
Conclusioni dell’Autorità e seguito procedimentale
Alla luce di tali rilievi, l’AGCM conclude che le deliberazioni comunali si pongono in contrasto con l’articolo 49 TFUE e con l’articolo 12 della direttiva servizi, perché ostacolano il necessario confronto competitivo nell’affidamento di risorse demaniali scarse. Il Comune è invitato a rimuovere le violazioni e, ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, L. 287/1990, a comunicare entro sessanta giorni le iniziative adottate; in difetto, l’Autorità avrebbe potuto proporre ricorso.
Successivamente, il Comune ha comunicato l’avvio delle procedure di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo, con conclusione prevista entro il 31 maggio 2026. Preso atto di tali iniziative, l’Autorità ha deliberato di non impugnare i provvedimenti in questione.
Punti principali
Destinatario e oggetto del parere
Il parere è rivolto al Comune di Pietra Ligure e riguarda le deliberazioni della Giunta comunale n. 43 del 22 aprile 2025 e n. 139 del 28 novembre 2025, entrambe relative alle concessioni demaniali marittime per stabilimenti balneari e attività turistico-ricreative connesse.
Proroga e mancato avvio tempestivo delle gare
L’Autorità ritiene illegittimo il differimento dell’efficacia delle concessioni al 30 settembre 2027 e il rinvio a future attività propedeutiche, perché privi di un cronoprogramma certo di gara. La scelta è considerata in contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, in quanto ritarda l’apertura del mercato e impedisce il confronto competitivo richiesto per l’affidamento di risorse scarse.
Criticità dei criteri di selezione
L’AGCM osserva che la disciplina comunale richiama i criteri dell’art. 4 della L. 118/2022, ma il criterio che valorizza il fatto di aver tratto dalla concessione la prevalente fonte di reddito nei cinque anni precedenti può introdurre un vantaggio ingiustificato per gli operatori già attivi. Secondo l’Autorità, tale impostazione rischia di comprimere la par condicio e di ostacolare l’accesso dei nuovi entranti.
Indennizzo al concessionario uscente
L’Autorità richiama la propria posizione restrittiva sull’indennizzo: esso è ammissibile solo per tutelare il legittimo affidamento, entro il limite degli investimenti non ammortizzati e non recuperabili sul mercato secondario. Un indennizzo troppo ampio o posto in modo tale da gravare eccessivamente sul subentrante costituirebbe un disincentivo alla partecipazione e una disparità di trattamento fin dall’inizio della procedura.
Esito e sviluppi successivi
Il parere conclude che le delibere comunali contrastano con i principi concorrenziali perché impediscono un effettivo confronto competitivo su risorse demaniali scarse. Dopo il riscontro del Comune, che ha comunicato l’avvio delle procedure di gara da concludersi entro il 31 maggio 2026, l’Autorità ha deliberato di non impugnare i provvedimenti.
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