Cassazione Penale, Sentenza n. 24641/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 6/9/2021 che ha confermato il decreto di sequestro preventivo (sequestro finalizzato alla confisca) di euro 6.344.129,32 nei confronti di M RINNOVABILI s.r.l. e di euro 120.000,00 nei confronti di MONCADA ENERGY GROUP s.r.l. per il presunto delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale (con riferimento a pagamenti/compensazioni compiuti da MONCADA SOLAR EQUIPMENT s.r.l. prima del fallimento). Il ricorso deduceva: vizio di motivazione e'omesso esame di documenti rilevanti per il fumus (stato di insolvenza all'epoca dei pagamenti); carenza di motivazione sul periculum (rischio di dispersione del profitto) e violazione del diritto di difesa per acquisizione/uso di nuovi atti in udienza; illegittima qualificazione e uso di elementi probatori relativi a diverso capo d'imputazione; e assenza di pertinenzialità tra le somme sequestrate e il profitto illecito, anche alla luce della fusione/incorporazione di M RINNOVABILI in MONCADA ENERGY GROUP.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: (i) il sindacato di Cassazione sulle ordinanze cautelari reali è limitato alle violazioni di legge e ai casi di motivazione inesistente o apparente; (ii) il Tribunale del riesame ha svolto un'adeguata autonoma valutazione sul fumus, fondandosi su bilanci, sottocapitalizzazione, squilibri contabili e altre risultanze, così da ritenere la società fallita già in stato di insolvenza al tempo degli atti contestati; (iii) la motivazione sul periculum (rischio di dispersione del profitto) non è apparsa assente o apparente: il Collegio ha richiamato dichiarazioni del curatore, intercettazioni e indicatori della crisi del gruppo e ha valutato concretamente il rischio di sottrazione/dispersione dell'utile illecito; (iv) l'acquisizione in udienza di documenti prodotti dal Pubblico Ministero è stata ritenuta regolare e la breve sospensione concessa è stata sufficiente a garantire il contraddittorio; (v) quanto alla pertinenzialità e ai limiti del sequestro in caso di fusione/incorporazione, la Corte ha applicato i principi delle Sezioni Unite: nel sequestro finalizzato alla confisca diretta del denaro è necessario ricercare l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario riconducibile al reato e, se la società incorporante non è terza di buona fede o ha acquisito utilità dal trasferimento, le somme nella sua disponibilità possono essere assoggettate a vincolo. Alla luce di ciò, il rigetto del ricorso è stato confermato e il sequestro è mantenuto.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Distinzione tra comma 1 (sequestro impeditivo/preventivo) e comma 2 (sequestro finalizzato alla confisca); il Tribunale ha ritenuto applicabile solo il comma 2 perché il vincolo era finalizzato alla confisca del profitto del reato.
art. 324 cod. proc. pen.
Regola il riesame; il Tribunale del riesame ha poteri devolutivi e può compiere autonoma valutazione degli elementi in atti, anche confermando il provvedimento per ragioni diverse da quelle indicate dal G.i.p., purché garantisca adeguata motivazione.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Avverso le ordinanze cautelari reali la cassazione è ammessa solo per violazione di legge; le censure sulla motivazione sono consentite soltanto nei casi di motivazione inesistente o apparente.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiede motivazione minima e rende possibile la censura in cassazione solo se la motivazione è del tutto mancante o apparente; la Corte ha ritenuto presente motivazione non apparente.
art. 240, comma 1, cod. pen.
Norma sul profitto del reato e sulla confisca; la Corte, richiamando le Sezioni Unite, ha confermato che la confisca diretta del denaro mira all'accrescimento patrimoniale monetario effettivamente conseguito e rinvenibile nel patrimonio del reo.
art. 2621 cod. civ.
Richiamata nella prospettazione accusatoria come condotta idonea a cagionare dissesto (indebita distrazione/compensazione che ha contribuito allo stato insolvenziale della società).
Sez. U. n. 42415 del 27/05/2021 (giurisprudenza)
Principio secondo cui la confisca del denaro deve colpire l'effettivo accrescimento monetario derivante dal reato; tale principio è stato applicato per sostenere la liceità del sequestro di somme anche se non direttamente identificabili con il denaro versato all'epoca del reato.
Massime di principio
- La cassazione contro ordinanze di misure cautelari reali è ammessa principalmente per violazione di legge: i vizi di mera motivazione si aggiudicano solo se la motivazione è inesistente o apparentemente fittizia.
- Il tribunale del riesame può svolgere un'autonoma valutazione degli elementi e può confermare il sequestro anche basandosi su ragioni non esplicitate dal G.i.p., purché compia un effettivo vaglio critico e garantisca il contraddittorio.
- Il sequestro finalizzato alla confisca di denaro si fonda sulla ricerca dell'accrescimento patrimoniale monetario derivante dal reato; non è necessario dimostrare l'identità fisica della specifica banconota ma il nesso causale con l'incremento patrimoniale ancora rinvenibile.
- In caso di fusione/incorporazione la responsabilità patrimoniale può estendersi alla società incorporante quando quest'ultima ha conseguito vantaggi o non può essere considerata terza di buona fede: il vincolo può quindi colpire somme nella disponibilità dell'incorporante nei limiti dell'utilità trasferita e della conoscenza/culpa della stessa.
- La produzione in udienza di nuovi atti da parte del pubblico ministero è ammissibile se il giudice concede un congruo, anche se breve, termine per consentire l'esame e il contraddittorio; una sospensione contenuta può essere considerata sufficiente salvo specifica prova dell'impossibilità di difesa.
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