Cassazione Penale, Sentenza n. 7532/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per detenzione ai fini di spaccio di grammi 1.253,947 di sostanza stupefacente (cocaina) contestando la validità scientifica e la attendibilità degli accertamenti. In particolare: mancata prova certa che la polvere nera contenesse cocaina; discrepanze fra pesi indicati nei documenti di spedizione e pesi dei reperti; mutamento del confezionamento (sacchetti trasparenti vs carta argentata) con possibile contaminazione o manipolazione; divergenze metodologiche e di attendibilità tra consulenza dei RIS e perizia d'ufficio (mancanza di campionatura, pesatura e indicazione dei metodi da parte della perita); uso in decisione di accertamenti (narco test a Malpensa) non versati agli atti e impossibilità per la difesa di confrontarsi con gli operatori della Guardia di Finanza di Malpensa.
La decisione
Il ricorso alla Corte di Cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto convergenti e credibili i risultati investigativi e tecnici (narco test eseguiti a Malpensa, analisi dei RIS di Cagliari e perizia del CTU del Tribunale) che indicano la presenza di cocaina nella polvere nera; ha giudicato spiegate e non decisive le apparenti discrepanze quantitative e la differenza di confezionamento, non ravvisando manipolazioni tali da compromettere la catena probatoria. Inoltre la Corte ha ritenuto inammissibili o non rilevanti le doglianze procedurali riguardanti la mancata acquisizione integrale di atti di Malpensa e l'audizione dei militari, posto che le richieste formulate in appello erano diverse da quelle ora lamentate. Di conseguenza la condanna confermata in appello è stata mantenuta.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 73 comma 1
Norma che sanziona la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: applicata per qualificare il fatto (detenzione di 1.253,947 g di cocaina) e fondare la condanna.
art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla motivazione del ricorso in Cassazione (obbligo di esposizione sintetica dei motivi); la Corte ha ritenuto rispettati i limiti formali dell'impugnazione.
art. 606 cod. proc. pen. lett. e)
Vizio di motivazione denunciato dal ricorrente: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'annullamento per motivazione viziata è possibile solo se l'errore disarticola un nucleo essenziale del fatto e ha trovato le censure non decisive.
art. 606 cod. proc. pen. lett. b) e c)
Obiezioni relative a nullità e inutilizzabilità di prove per vizio procedurale: la Corte ha ritenuto le censure infondate o non pertinenti poiché la richiesta istruttoria in appello era diversa e non poteva ora mutare le premesse.
art. 192 cod. proc. pen.
Criterio del ragionevole dubbio nella valutazione della prova: la Corte ha ritenuto che le discrepanze evidenziate non hanno superato il dubbio ragionevole, dato il complesso probatorio convergente.
art. 125 e art. 546 comma 1 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione ai criteri di utilizzazione e acquisizione delle prove e all'istruttoria: la Corte ha sottolineato i limiti delle richieste istruttorie in appello e la necessità di coerenza fra le domande formulate in sede di gravame.
Massime di principio
- La prova dell'esistenza di sostanza stupefacente viene rafforzata dalla convergenza di più accertamenti indipendenti (test rapidi, analisi di laboratorio dei RIS, perizia del CTU). Divergenze quantitative o metodologiche, se spiegate e non contraddittorie sul profilo qualitativo, difficilmente inficiano la certezza della natura stupefacente.
- Contestare la motivazione in Cassazione richiede di dimostrare che l'errore o l'omissione disarticolano un nucleo essenziale del fatto: minime incongruenze nelle argomentazioni dei giudici non sono generalmente sufficienti all'annullamento.
- Denunce di manipolazione o di rottura della catena di custodia devono essere sostenute da elementi concreti e specifici; il mero fatto del diverso confezionamento non prova automaticamente la sostituzione o contaminazione del reperto se esistono spiegazioni plausibili e controlli precedenti positivi.
- In sede di appello è importante formulare preventivamente e con chiarezza le richieste istruttorie: non è sempre ammissibile sollevare in Cassazione censure relative a prove o audizioni non richieste esplicitamente in appello.
- L'uso di accertamenti operativi (es. narco test in fase investigativa) può essere valorizzato anche se non tutti i documenti risultano versati nel fascicolo, purché il loro contenuto sia richiamabile in atti processuali idonei (annotazioni di PG, ordini di sequestro, ecc.) e non violi il diritto di difesa.
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