Cassazione Civile, Ordinanza n. 03113/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva ricevuto, per gli anni d’imposta 2007 e 2008, richieste di giustificazione della provenienza di somme utilizzate per acquistare un’unità immobiliare e un’autovettura; a seguito delle deduzioni e documentazione prodotte, l’Ufficio aveva emesso due avvisi di accertamento. La CTP aveva respinto il ricorso. In appello, la CTR aveva dichiarato l’inammissibilità del gravame per asserita tardività della costituzione dell’appellante. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione/falsa applicazione dell’art. 16 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il termine di trenta giorni per la costituzione decorresse dalla ricezione della notificazione e non dalla spedizione; poiché la notifica era stata ricevuta il 19 settembre 2014 e la costituzione era avvenuta il 20 ottobre 2014, il termine doveva ritenersi rispettato, anche perché l’ultimo giorno cadeva di sabato. I motivi successivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: nel processo tributario, quando la notificazione del ricorso/appello avviene a mezzo del servizio postale universale, il termine di trenta giorni per la costituzione decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario (o da un evento equipollente), non dalla data di spedizione. Poiché, applicando tale criterio, la costituzione era tempestiva, la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla CTR è stata cassata. I motivi ulteriori non sono stati esaminati perché assorbiti. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. n. 546/1992
trenta giorni per la costituzione dell'appellante
Nel processo tributario il termine di trenta giorni per la costituzione del ricorrente/appellante decorre dalla ricezione della notificazione a mezzo posta, non dalla data di spedizione del plico.
art. 6 CEDU
La Corte richiama la necessità di interpretare le sanzioni processuali in modo proporzionato, chiaro e prevedibile, favorendo l'accesso al giudizio nel suo sbocco naturale e non un formalismo eccessivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se la notificazione del ricorso o dell’appello avviene tramite servizio postale universale, il termine per la costituzione in giudizio decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, o da un evento legalmente equipollente, e non dalla semplice spedizione.
- Le norme processuali che prevedono decadenze o inammissibilità devono essere interpretate in modo coerente con i criteri di proporzionalità, chiarezza e prevedibilità, evitando letture eccessivamente formalistiche che impediscano il raggiungimento del merito.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
Come è indicizzato
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