Corte di giustizia, Sentenza C-291/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 novembre 2024. — LS contro PL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Competenza giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 10, paragrafo 1 – Competenza sussidiaria in materia di successioni – Residenza abituale del defunto al momento della morte, situata in uno Stato terzo – Criterio della collocazione dei beni ereditari in uno Stato membro – Momento decisivo – Valutazione al momento della morte. — Causa C-291/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia chiarisce il momento rilevante per accertare la competenza sussidiaria nelle successioni transfrontaliere quando il defunto non aveva la residenza abituale in uno Stato membro. Il criterio della presenza di beni ereditari nello Stato membro del giudice adito va verificato alla data della morte, non alla data di introduzione del giudizio. La decisione tutela prevedibilità e certezza del diritto, evitando che la competenza dipenda da eventi successivi al decesso.
Competenza sussidiaria nelle successioni: la presenza di beni ereditari nello Stato membro va verificata al momento della morte del defunto, non al momento dell'adizione del giudice
La questione giuridica
Se, ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012, la competenza sussidiaria degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari debba essere accertata verificando la presenza di tali beni al momento della proposizione della domanda o al momento della morte del defunto.
Principio di diritto
L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che la competenza sussidiaria degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari, per conoscere dell'intera successione, sussiste solo se tali beni erano situati in quello Stato membro al momento della morte del defunto; non rileva invece la loro permanenza in quello Stato al momento in cui il giudice è adito. La Corte fonda la soluzione sul tenore della norma, sul contesto sistematico del regolamento e sugli obiettivi di certezza del diritto e prevedibilità della competenza.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 10 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Considerando 7 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Considerando 23 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Considerando 30 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Considerando 37 del regolamento (UE) n. 650/2012
Competenza sussidiaria nelle successioni: momento rilevante per la localizzazione dei beni ereditari
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Düsseldorf sull'interpretazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni. Il giudice tedesco chiedeva se, ai fini della competenza sussidiaria, la presenza di beni ereditari nello Stato membro debba essere verificata al momento della domanda giudiziale o al momento della morte del de cuius.
Fatti e procedimento principale
Il defunto, nato in Egitto, aveva vissuto e lavorato per molti anni in Germania, dove aveva anche formato la sua famiglia, ma alla data del decesso era residente principalmente in Egitto. Possedeva la doppia cittadinanza tedesca ed egiziana. Alla sua morte erano presenti in Germania alcuni beni ereditari, tra cui un conto bancario e, secondo la ricorrente, anche crediti verso l'amministrazione fiscale e un'assicurazione malattia privata. Tuttavia, al momento della proposizione del ricorso, il conto bancario era già stato liquidato.
LS, discendente del defunto, ha adito il giudice tedesco nei confronti di PL, altro discendente e unico erede testamentario, chiedendo informazioni e il pagamento di una somma a titolo di riserva ereditaria. PL ha contestato la competenza internazionale del giudice.
Normativa rilevante
La Corte richiama il regolamento (UE) n. 650/2012, in particolare:
- articolo 4, sulla competenza generale fondata sulla residenza abituale del defunto al momento della morte;
- articolo 10, sulla competenza sussidiaria quando il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro;
- i considerando 7, 23, 30 e 37, relativi rispettivamente a libera circolazione, collegamento oggettivo e stabile, elenco tassativo delle competenze sussidiarie e certezza del diritto.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva se, per applicare l'articolo 10, paragrafo 1, occorra verificare la presenza dei beni ereditari nello Stato membro:
- al momento della morte, oppure
- al momento della proposizione dell'azione.
Ragionamento della Corte
La Corte parte dal tenore letterale dell'articolo 10, osservando che la disposizione collega espressamente al momento della morte la verifica della cittadinanza del defunto e, nel caso della lettera b), della precedente residenza abituale. Pur non indicando espressamente il momento per la localizzazione dei beni, la norma si fonda su condizioni che devono essere soddisfatte al più tardi alla data del decesso.
Dal punto di vista sistematico, la Corte rileva che anche l'articolo 4 e i criteri di cui all'articolo 10, letti alla luce dei considerando 23 e 30, fanno riferimento in modo generale al momento della morte come punto di riferimento per la competenza in materia successoria. Il criterio della presenza dei beni nello Stato membro serve infatti a stabilire un collegamento tra il defunto e lo Stato che esercita la competenza, collegamento che deve essere valutato al momento in cui si apre la successione.
Sul piano teleologico, la Corte richiama gli obiettivi del regolamento: prevedibilità, certezza del diritto e tutela efficace degli interessi successori. Se la competenza dipendesse da eventi successivi al decesso, come la liquidazione o il trasferimento dei beni, verrebbero compromessi tali obiettivi.
Decisione e dispositivo
La Corte afferma che, ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012, la competenza sussidiaria degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della morte del defunto, e non al momento in cui il giudice è adito.
Principio affermato
La localizzazione dei beni ereditari nello Stato membro rilevante per la competenza sussidiaria nelle successioni deve essere accertata alla data del decesso; la successiva circolazione o estinzione di tali beni non incide sulla competenza già radicata o esclusa in base al regolamento.
Rilievo pratico per la professione
Per la pratica notarile e contenziosa in materia successoria, la sentenza chiarisce che la verifica della competenza non può essere rimessa a eventi successivi all'apertura della successione. In presenza di successioni con elementi extra-UE, la localizzazione dei beni al momento della morte diventa un dato decisivo per valutare se il giudice di uno Stato membro possa conoscere dell'intera successione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento.
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