Corte di giustizia, Sentenza C-126/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 novembre 2024. — UD e a. contro Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Venezia. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2004/80/CE – Articolo 12, paragrafo 2 – Sistemi nazionali di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti – Delitto di omicidio – Indennizzo dei familiari stretti della persona deceduta – Nozione di “vittime” – Sistema di indennizzo “a cascata” secondo l’ordine di devoluzione successoria – Normativa nazionale che esclude il versamento di un indennizzo agli altri familiari della persona deceduta in presenza di figli e di un coniuge superstite – Genitori, fratelli e sorelle della persona deceduta – Indennizzo “equo ed adeguato”. — Causa C-126/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha interpretato l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 nel senso che la nozione di "vittime" può comprendere anche i familiari stretti della persona deceduta per omicidio, in quanto vittime indirette. Ha inoltre escluso che un sistema di indennizzo "a cascata" fondato solo sull’ordine di devoluzione successoria possa garantire, di per sé, un indennizzo equo ed adeguato. La seconda questione sul limite di finanziamento del Fondo di solidarietà è stata dichiarata irricevibile perché ipotetica.
Sistema italiano di indennizzo per vittime di omicidio: incompatibilità dell’indennizzo "a cascata" che esclude genitori, fratelli e sorelle in presenza di coniuge e figli.
La questione giuridica
Se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE consenta a uno Stato membro di prevedere, per i reati intenzionali violenti e in particolare per l’omicidio, un sistema di indennizzo dei familiari stretti della vittima basato su una priorità automatica "a cascata" secondo l’ordine successorio, che riconosce il diritto ai genitori solo in assenza di coniuge superstite e figli, e ai fratelli e sorelle solo in assenza dei genitori; e, in subordine, se una tale disciplina possa comunque assicurare un indennizzo "equo ed adeguato". La seconda questione concernente il limite di spesa del Fondo di solidarietà è stata dichiarata irricevibile.
Principio di diritto
L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 impone agli Stati membri di prevedere un sistema di indennizzo che garantisca un contributo appropriato, equo ed adeguato al ristoro del danno subito anche ai familiari stretti della persona uccisa da un reato intenzionale violento, quali vittime indirette; ne consegue che è incompatibile con tale disposizione un sistema nazionale che, in caso di omicidio, escluda automaticamente genitori, fratelli e sorelle dal beneficio dell’indennizzo solo perché esistono coniuge e figli, fondandosi esclusivamente su un ordine successorio e senza considerare concretamente la gravità del pregiudizio subito.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2004/80/CE
- Articolo 12, paragrafo 2, direttiva 2004/80/CE
- Articolo 17, direttiva 2004/80/CE
- Direttiva 2012/29/UE
- Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2012/29/UE
- Articolo 2, paragrafo 2, direttiva 2012/29/UE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 20, 21, 33, paragrafo 1, e 47
- Decisione quadro 2001/220/GAI
- Legge italiana 7 luglio 2016, n. 122, articolo 11, commi 2-bis, 2-ter e 3
- Decreto ministeriale italiano 22 novembre 2019
- Articolo 1 del Protocollo n. 12 CEDU
Sistema italiano di indennizzo per le vittime di omicidio e familiari stretti
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale Ordinario di Venezia nell’ambito di una controversia tra i familiari di una vittima di omicidio e le autorità italiane, in merito all’indennizzo statale previsto dalla normativa nazionale. Al centro del giudizio vi è la compatibilità con la direttiva 2004/80/CE di un sistema che riconosce l’indennizzo ai familiari secondo un ordine gerarchico successorio e nei limiti delle disponibilità del Fondo di solidarietà.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento interno, l’autore dell’omicidio era stato condannato penalmente e condannato anche al risarcimento in favore dei familiari costituitisi parte civile. Poiché l’autore era insolvente, lo Stato italiano aveva erogato un indennizzo solo ad alcuni aventi diritto e in importi ridotti rispetto a quelli liquidati dal giudice penale. I ricorrenti sostenevano che la normativa italiana, in particolare l’articolo 11 della legge n. 122/2016 e il decreto ministeriale attuativo del 22 novembre 2019, non assicurasse un indennizzo "equo ed adeguato" ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, che impone a tutti gli Stati membri di disporre di un sistema di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel loro territorio, garantendo un indennizzo equo ed adeguato. È richiamato anche l’articolo 17 della medesima direttiva, che consente disposizioni più favorevoli.
Sul piano del contesto normativo, la sentenza considera la direttiva 2012/29/UE, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, che definisce la vittima includendo anche il familiare di una persona deceduta a causa di reato, e il paragrafo 2, che consente agli Stati membri di limitare il numero dei familiari beneficiari e di stabilire priorità. Sono inoltre menzionati la decisione quadro 2001/220/GAI e i diritti fondamentali invocati dal giudice del rinvio, ossia gli articoli 20, 21, 33, paragrafo 1, e 47 della Carta.
Ricevibilità e ambito delle questioni
La Corte dichiara di essere competente a rispondere, poiché le questioni vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione. Tuttavia, la seconda questione pregiudiziale è dichiarata irricevibile perché ipotetica: il giudice del rinvio non ha dimostrato che il limite derivante dalle disponibilità del Fondo abbia inciso concretamente sugli importi riconosciuti nel caso di specie.
Interpretazione della nozione di "vittime"
Sul merito, la Corte afferma che la nozione di "vittime" di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 è una nozione autonoma del diritto dell’Unione e può comprendere non solo la vittima diretta del reato, ma anche le vittime indirette, cioè i familiari stretti della persona deceduta a causa di un reato intenzionale violento. Se si limitasse la nozione alle sole vittime dirette, in caso di omicidio la norma perderebbe la sua sostanza, perché nessuno resterebbe beneficiario dell’indennizzo proprio quando la vittima diretta è deceduta.
La Corte valorizza il contesto sistematico, richiamando la direttiva 2012/29/UE, che espressamente include tra le vittime i familiari della persona deceduta e definisce i familiari in modo da ricomprendere coniuge, parenti in linea diretta, fratelli e sorelle e persone a carico. Tale disciplina è ritenuta chiarificatrice della portata della nozione di vittima anche nella direttiva 2004/80.
Indennizzo "equo ed adeguato" e limiti del sistema "a cascata"
Pur riconoscendo agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella determinazione dell’importo e delle modalità di calcolo dell’indennizzo, la Corte ribadisce che l’indennizzo non può essere puramente simbolico né manifestamente insufficiente rispetto alla gravità delle conseguenze del reato. Esso deve costituire un contributo appropriato al ristoro del danno materiale e morale subito.
In questo quadro, la Corte ammette che uno Stato possa scegliere di riservare il beneficio del sistema ai familiari stretti e di attribuire priorità ad alcune categorie rispetto ad altre. Tuttavia, un sistema che escluda automaticamente taluni familiari solo perché esistono altri familiari, applicando rigidamente la logica della devoluzione successoria, non è compatibile con l’articolo 12, paragrafo 2, se non consente di tenere conto delle circostanze concrete, come l’effettivo pregiudizio subito, la convivenza, il carico economico o altre condizioni rilevanti.
La Corte sottolinea che, nel caso di specie, il sistema italiano escludeva genitori, fratelli e sorelle senza valutare l’entità del danno da loro subito, sulla base di una mera priorità familiare. Un simile meccanismo non può assicurare un indennizzo equo ed adeguato, soprattutto quando il giudice penale aveva già riconosciuto a tali familiari un risarcimento non trascurabile e l’autore del reato era insolvente.
Dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE osta a una normativa nazionale che, in caso di omicidio, subordina il diritto all’indennizzo dei genitori all’assenza di coniuge superstite e figli, e quello dei fratelli e sorelle all’assenza dei genitori. La seconda questione sul limite finanziario del Fondo di solidarietà non viene esaminata nel merito perché irricevibile.
Principio affermato
La decisione conferma che i familiari stretti della vittima di omicidio possono essere "vittime" ai fini del sistema europeo di indennizzo e che la loro esclusione automatica, fondata solo su un ordine successorio, viola il requisito dell’indennizzo equo ed adeguato imposto dal diritto dell’Unione.
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