Corte di giustizia, Sentenza C-289/23
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 novembre 2024. — Agencia Estatal de la Administración Tributaria e S.E.I contro A e Agencia Estatal de la Administración Tributaria. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante e dallo Juzgado de lo Mercantil n. 10 de Barcelona. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Direttiva (UE) 2019/1023 – Procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione – Articolo 1, paragrafo 4 – Oggetto e ambito di applicazione – Estensione delle procedure a persone fisiche insolventi che non sono imprenditori – Articolo 20 – Possibilità di esdebitazione – Articolo 23, paragrafi 1, 2 e 4 – Deroghe – Esclusione di categorie specifiche di debiti dall’esdebitazione – Persona fisica divenuta insolvente – Buona fede del debitore – Condizioni di accesso all’esdebitazione – Esclusione dei crediti pubblici. — Cause riunite C-289/23 e C-305/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la direttiva 2019/1023 consente agli Stati membri di prevedere deroghe ulteriori e anche più restrittive in materia di esdebitazione, purché siano ben definite e giustificate dal diritto nazionale. Ha inoltre confermato che, se uno Stato membro estende il regime alle persone fisiche non imprenditori, deve applicare loro le regole del titolo III della direttiva. Nel caso spagnolo, le esclusioni e limitazioni relative ai crediti pubblici e ad alcune condotte del debitore non sono, in linea di principio, incompatibili con il diritto UE, fermo il controllo del giudice nazionale sulla giustificazione e proporzionalità.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con la direttiva (UE) 2019/1023 di norme spagnole che subordinano o escludono l’esdebitazione, in particolare per crediti pubblici e per precedenti illeciti o decisioni di responsabilità, anche con riferimento alle persone fisiche non imprenditori.
La questione giuridica
Si chiedeva, in sintesi: se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2019/1023 consenta agli Stati membri di introdurre, in sede di trasposizione, ulteriori cause di esclusione o limitazione dell’accesso all’esdebitazione rispetto alla disciplina previgente e rispetto alle sole ipotesi esemplificative della direttiva; se tali cause possano comprendere condotte negligenti o imprudenti, il mancato pagamento di crediti pubblici non privilegiati, sanzioni amministrative tributarie gravi e decisioni di estensione della responsabilità; se l’elenco dell’articolo 23, paragrafo 4, sia tassativo; e se, estendendo il regime di esdebitazione alle persone fisiche non imprenditori ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, lo Stato membro debba conformarsi integralmente al titolo III della direttiva.
Principio di diritto
L’articolo 23 della direttiva 2019/1023 attribuisce agli Stati membri un margine di discrezionalità ampio: l’elenco delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4 non è tassativo, e possono essere introdotte, anche in sede di trasposizione, ulteriori limitazioni o esclusioni dall’esdebitazione, purché riguardino circostanze o categorie di debiti ben definite e siano debitamente giustificate dal diritto nazionale perseguendo un interesse pubblico legittimo, nel rispetto del principio di proporzionalità. È quindi compatibile con la direttiva una disciplina nazionale che escluda o limiti l’esdebitazione per crediti pubblici, per condotte negligenti o imprudenti non disoneste, per specifiche sanzioni tributarie o sociali e per determinate decisioni di responsabilità, nonché una disciplina che estenda integralmente il regime del titolo III della direttiva alle persone fisiche non imprenditori quando lo Stato membro scelga di avvalersi dell’articolo 1, paragrafo 4.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2019/1023
- Articolo 1, paragrafo 4, direttiva (UE) 2019/1023
- Articolo 20, direttiva (UE) 2019/1023
- Articolo 23, paragrafi 1, 2 e 4, direttiva (UE) 2019/1023
- Considerando 21 direttiva (UE) 2019/1023
- Considerando 78 direttiva (UE) 2019/1023
- Considerando 79 direttiva (UE) 2019/1023
- Considerando 80 direttiva (UE) 2019/1023
- Considerando 81 direttiva (UE) 2019/1023
- Real Decreto Legislativo 1/2020 (TRLC)
- Ley 16/2022
- Articolo 486 TRLC
- Articolo 487 TRLC
- Articolo 489 TRLC
- Articolo 493 TRLC
- Articolo 43, paragrafo 1, lettera b), Ley 58/2003 General Tributaria
- Articolo 191 Ley 58/2003 General Tributaria
Rinvio pregiudiziale su esdebitazione, crediti pubblici e persone fisiche non imprenditori
La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali spagnoli, proposti da due giudici commerciali di Alicante e Barcellona, in controversie tra l’AEAT e due debitori persone fisiche che chiedevano l’esdebitazione. La Corte interpreta la direttiva (UE) 2019/1023, soprattutto gli articoli 1, 20 e 23, nel contesto della trasposizione spagnola operata con la Ley 16/2022 e il TRLC.
Fatti e procedimento principale
Nella causa C‑289/23, A aveva chiesto l’apertura della procedura di insolvenza, poi chiusa per insufficienza dell’attivo, e aveva domandato l’esdebitazione integrale. L’AEAT vi si era opposta richiamando, tra l’altro, una precedente decisione definitiva di estensione della responsabilità ex articolo 43 del codice tributario per debiti fiscali della società amministrata dal debitore e l’esistenza di crediti pubblici esclusi o limitati dall’esdebitazione.
Nella causa C‑305/23, S.E.I., già lavoratore autonomo ma non più imprenditore al momento della procedura, aveva chiesto l’esdebitazione dopo la liquidazione del patrimonio. Anche qui l’AEAT si era opposta sostenendo che il debitore non fosse in buona fede a causa di una precedente sanzione amministrativa definitiva per illecito tributario grave non ancora pagata.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama la direttiva 2019/1023, in particolare:
- articolo 1, paragrafo 4, sull’estensione facoltativa delle procedure di esdebitazione alle persone fisiche non imprenditori;
- articolo 20, sull’accesso all’esdebitazione;
- articolo 23, paragrafi 1, 2 e 4, sulle deroghe e sulle categorie di debiti esclusi;
- i considerando 21 e da 78 a 81, che spiegano la logica delle deroghe e della tutela della buona fede.
Questioni pregiudiziali
I giudici di rinvio chiedevano, in sostanza:
- se l’elenco delle deroghe dell’articolo 23, paragrafo 2, sia tassativo oppure aperto;
- se gli Stati membri possano introdurre ulteriori limiti all’esdebitazione anche più severi della disciplina previgente;
- se tali limiti possano riguardare crediti pubblici non privilegiati, condotte negligenti o imprudenti non qualificabili come disoneste o in mala fede, e specifiche sanzioni amministrative o decisioni di estensione di responsabilità;
- se l’elenco delle categorie di debiti di cui all’articolo 23, paragrafo 4, sia tassativo;
- se, quando uno Stato membro estende l’esdebitazione ai non imprenditori, debba applicare integralmente il titolo III della direttiva.
Ragionamento della Corte sull’articolo 23, paragrafo 2
La Corte afferma che l’elenco delle circostanze menzionate all’articolo 23, paragrafo 2, non è tassativo: l’uso dell’espressione «ad esempio» e il considerando 80 dimostrano che si tratta di un elenco esemplificativo. Gli Stati membri possono quindi mantenere o introdurre nuove deroghe, anche più restrittive di quelle previste prima della trasposizione, purché le circostanze siano ben definite e le deroghe siano debitamente giustificate.
La Corte precisa anche che l’articolo 23, paragrafo 2, non richiede necessariamente una condotta disonesta o in mala fede: una normativa nazionale può escludere l’esdebitazione anche per condotte negligenti o imprudenti, se la disciplina interna lo giustifica in modo adeguato.
Quanto alle esclusioni fondate su sanzioni tributarie molto gravi o su decisioni definitive di estensione della responsabilità, la Corte ritiene che esse rientrino nel margine riconosciuto agli Stati membri, sempre che il diritto nazionale indichi un interesse pubblico legittimo e che il giudice nazionale verifichi la proporzionalità della misura.
Ragionamento della Corte sui crediti pubblici e sull’articolo 23, paragrafo 4
Anche l’elenco dell’articolo 23, paragrafo 4, è considerato non tassativo. Gli Stati membri possono dunque escludere ulteriori categorie specifiche di debiti dall’esdebitazione, purché la scelta sia giustificata dal diritto nazionale.
La Corte richiama la propria giurisprudenza sui crediti tributari e previdenziali: tali crediti possono essere trattati in modo diverso rispetto ai crediti commerciali, perché i creditori pubblici non si trovano necessariamente in una situazione comparabile. Perciò una esclusione generale o una limitazione significativa dell’esdebitazione dei crediti di diritto pubblico non viola di per sé la direttiva, se è giustificata.
La Corte ammette inoltre che lo Stato membro possa prevedere un massimale di esdebitazione per una categoria di debiti senza doverlo commisurare necessariamente all’importo del singolo debito; anche qui resta necessario il rispetto della giustificazione nazionale e del principio di proporzionalità.
Estensione ai non imprenditori
Sull’articolo 1, paragrafo 4, la Corte afferma che, se uno Stato membro sceglie di estendere le procedure di esdebitazione anche alle persone fisiche insolventi che non sono imprenditori, non può farlo in modo parziale o selettivo: le norme rese applicabili devono essere conformi alle disposizioni del titolo III della direttiva.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che:
- l’articolo 23, paragrafo 2, ha carattere aperto e consente ulteriori deroghe nazionali debitamente giustificate;
- l’articolo 23, paragrafi 1 e 2, non osta alle esclusioni e limitazioni spagnole esaminate, purché giustificate dal diritto nazionale;
- l’articolo 23, paragrafo 2, osta però a un’esclusione in un caso particolare se il legislatore nazionale non l’ha debitamente giustificata;
- l’articolo 23, paragrafo 4, non ha carattere tassativo;
- le esclusioni generali dei crediti di diritto pubblico e i limiti quantitativi previsti dal TRLC non sono incompatibili con la direttiva, se giustificati;
- l’estensione dell’esdebitazione ai non imprenditori comporta l’applicazione delle regole del titolo III della direttiva.
Principi pratici per l’operatore
Per avvocati e consulenti, la pronuncia conferma che la trasposizione della direttiva 2019/1023 lascia un ampio spazio alle scelte nazionali in materia di esdebitazione, soprattutto sui crediti pubblici e sui requisiti soggettivi del debitore. Tuttavia, ogni deroga deve essere sorretta da una motivazione normativa chiara, collegata a un interesse pubblico legittimo e compatibile con la proporzionalità. Il controllo del giudice nazionale resta decisivo sulla qualità della giustificazione e sull’assenza di sacrifici eccessivi rispetto al diritto del debitore alla seconda opportunità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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