Corte di giustizia, Sentenza C-178/23
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 novembre 2024. — ERB New Europe Funding II contro YI. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureş. — Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 7, paragrafo 1 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Poteri e obblighi del giudice nazionale – Primo mezzo d’impugnazione esercitato dal consumatore dinanzi al giudice della sede del professionista senza l’assistenza di un avvocato e senza la partecipazione di tale consumatore al dibattimento – Secondo mezzo d’impugnazione esercitato dal consumatore dinanzi al giudice del suo domicilio con l’assistenza di un avvocato – Autorità di cosa giudicata – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva del consumatore. — Causa C-178/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ribadisce che la tutela dei consumatori contro le clausole abusive deve conciliarsi con il principio dell’autorità di cosa giudicata. Un giudice nazionale non è tenuto a riaprire il controllo su clausole già esaminate in una decisione definitiva, salvo che il procedimento originario presenti carenze tali da compromettere la tutela giurisdizionale effettiva. Il solo fatto che il consumatore non fosse assistito, non abbia partecipato al dibattimento o non abbia impugnato la prima decisione non basta, da solo, a superare la res iudicata.
Effetti dell’autorità di cosa giudicata su un secondo giudizio del consumatore sulle clausole abusive già esaminate in un primo procedimento.
La questione giuridica
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il ventiquattresimo considerando, il principio di effettività e l’articolo 47 della Carta impongano al giudice nazionale di riesaminare clausole contrattuali già scrutinate in un precedente giudizio definitivo, quando il consumatore in quel primo procedimento non era assistito da avvocato, non ha partecipato al dibattimento e non ha impugnato la decisione, per effetto delle sue limitate conoscenze o informazioni.
Principio di diritto
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del ventiquattresimo considerando, del principio di effettività e dell’articolo 47 della Carta, non impone al giudice nazionale di riesaminare clausole contrattuali già oggetto di una decisione passata in giudicato, anche se nel primo procedimento il consumatore non era assistito da un avvocato, non ha partecipato al dibattimento e non ha proposto impugnazione; ciò vale purché la decisione sia stata debitamente notificata con indicazione dei mezzi di ricorso e non vi siano circostanze particolari, come l’assenza di motivazione, idonee a impedire o dissuadere l’esercizio effettivo dei diritti processuali del consumatore.
Norme richiamate
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Ventitreesimo considerando direttiva 93/13/CEE
- Ventiquattresimo considerando direttiva 93/13/CEE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 267 TFUE
Effetti dell’autorità di cosa giudicata su un secondo giudizio del consumatore sulle clausole abusive già esaminate in un primo procedimento
La Corte di giustizia, in un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Specializat Mureș (Romania), si pronuncia sull’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, sul ventiquattresimo considerando, sul principio di effettività e sull’articolo 47 della Carta. La controversia oppone una società di recupero crediti a un consumatore e riguarda il rapporto tra tutela contro le clausole abusive e autorità di cosa giudicata di una precedente decisione definitiva.
Fatti e procedimento principale
Il consumatore aveva stipulato un contratto di credito e, in un primo procedimento avviato senza assistenza legale dinanzi al giudice della sede del professionista, aveva chiesto di accertare l’abusività di alcune clausole. Il ricorso era stato respinto con sentenza definitiva, non impugnata. Successivamente, assistito da un avvocato, il consumatore aveva promosso un secondo giudizio davanti al giudice del proprio domicilio, avente ad oggetto in larga misura le stesse clausole; tale ricorso era stato accolto in primo grado e poi parzialmente riformato in appello.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione imponga di disapplicare l’autorità di cosa giudicata quando la prima decisione definitiva sulle clausole abusive sia stata resa in un contesto nel quale il consumatore:
- non era assistito da un avvocato;
- non ha partecipato al dibattimento;
- non ha impugnato la decisione, presumibilmente per le sue limitate conoscenze o informazioni.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il ventitreesimo e il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13;
- l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13;
- l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Ricevibilità
La Corte respinge i dubbi sull’ammissibilità. Precisa che spetta al giudice nazionale valutare la necessità e la rilevanza della questione pregiudiziale, nonché verificare l’effettiva identità delle clausole esaminate nei due procedimenti. Non emergendo in modo manifesto un difetto dei presupposti di ricevibilità, la questione è dichiarata ammissibile.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la direttiva 93/13 impone agli Stati membri di predisporre mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive, ma lascia all’autonomia procedurale nazionale la disciplina concreta dei rimedi, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
Al tempo stesso, il principio dell’autorità di cosa giudicata ha un ruolo fondamentale nella stabilità del diritto e dei rapporti giuridici. Perciò, il diritto dell’Unione non impone in linea di principio di disapplicare le norme interne che attribuiscono efficacia di giudicato a una decisione definitiva.
La Corte precisa che il controllo sull’effettività va compiuto considerando il procedimento nel suo complesso. Nel caso di specie, i dubbi del giudice del rinvio riguardano soprattutto il modo in cui si è svolto il primo procedimento, non una norma processuale nazionale in sé incompatibile con il diritto dell’Unione. La sola circostanza che il consumatore non fosse assistito, non partecipasse al dibattimento e non abbia impugnato la decisione non basta automaticamente a escludere una tutela effettiva.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte afferma che la tutela garantita dalla direttiva 93/13 è assicurata se il giudice nazionale constata che, nel primo procedimento, le clausole siano state effettivamente esaminate, che la decisione sia stata quantomeno sommariamente motivata, che il consumatore sia stato informato dei mezzi di ricorso e che non vi siano altri elementi procedurali specifici, come l’assenza di motivazione o una notificazione inadeguata, idonei a impedire o dissuadere l’esercizio dei diritti processuali.
Decisione
La Corte conclude che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del ventiquattresimo considerando, del principio di effettività e dell’articolo 47 della Carta, non impone al giudice nazionale di riesaminare clausole già esaminate da un altro giudice la cui decisione sia passata in giudicato, anche se il consumatore non era assistito da un avvocato, non ha partecipato al dibattimento e non ha impugnato la decisione, purché la decisione sia stata debitamente notificata con indicazione dei mezzi di ricorso e non sussistano circostanze particolari che abbiano impedito o dissuaso l’effettivo esercizio dei diritti processuali.
Principio affermato
La res iudicata resta, in linea di principio, opponibile anche nelle controversie in materia di clausole abusive: la direttiva 93/13 non crea un obbligo generale di riapertura del giudizio definitivo, salvo vizi procedurali specifici tali da compromettere la tutela giurisdizionale effettiva del consumatore.
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