Corte di giustizia, Sentenza C-782/22
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2024. — XX contro Inspecteur van de Belastingdienst. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof 's-Hertogenbosch. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Imposizione dei dividendi – Parità di trattamento tra le società residenti e non residenti – Normativa nazionale che riserva alle società residenti la possibilità di dedurre dal loro utile imponibile afferente ai dividendi i costi corrispondenti ai loro obblighi nei confronti dei loro clienti nell’ambito di contratti di assicurazione “in unità di conto” e di imputare interamente l’imposizione dei dividendi all’imposta sulle società. — Causa C-782/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la compatibilità con l’articolo 63 TFUE del regime olandese di imposizione dei dividendi percepiti da una società britannica che investiva in azioni olandesi per coprire futuri obblighi di pagamento. Ha ritenuto che, nel sistema nazionale descritto dal giudice del rinvio, i dividendi percepiti da società residenti siano in sostanza esenti, mentre quelli percepiti da non residenti subiscano una tassazione definitiva del 15% sul lordo. Questa differenza integra una restrizione alla libera circolazione dei capitali e non è giustificata dalle ragioni addotte.
Libera circolazione dei capitali e discriminazione fiscale tra società residenti e non residenti sui dividendi di fonte olandese
La questione giuridica
Se l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE osti a una normativa tributaria nazionale che assoggetta i dividendi distribuiti da società residenti a una società non residente a una ritenuta definitiva del 15% sull’importo lordo, mentre i medesimi dividendi, se percepiti da una società residente, sono trattati come acconto dell’imposta sulle società, integralmente imputabili e potenzialmente rimborsabili, con esito di imposizione effettiva nulla per effetto della deduzione, nella base imponibile, dei costi connessi all’aumento dei futuri obblighi di pagamento.
Principio di diritto
L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE osta a una normativa nazionale che, per i dividendi di fonte interna, riserva alle società residenti un trattamento complessivamente esente o neutro grazie all’imputazione della ritenuta sull’imposta sulle società e alla deduzione dei costi connessi agli obblighi verso i clienti, mentre assoggetta le società non residenti a una ritenuta definitiva del 15% sul lordo. Una simile differenza costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali non giustificabile né dalla ripartizione del potere impositivo né dalla coerenza del sistema fiscale, quando la situazione dei non residenti è oggettivamente comparabile a quella dei residenti rispetto alla finalità e agli effetti della disciplina nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 63, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE
- Articolo 65, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Wet inkomstenbelasting 2001, articolo 3.8
- Wet op de vennootschapsbelasting 1969, articoli 3, 7, 8, 17 e 25
- Wet op de dividendbelasting 1965, articoli 1, 2, 3 e 5
- Direttiva 77/799/CEE
- Direttiva 2004/106/CE
Libera circolazione dei capitali e imposizione differenziata dei dividendi
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Gerechtshof’s‑Hertogenbosch, riguarda un regime fiscale olandese che tratta in modo diverso i dividendi percepiti da una società non residente rispetto a quelli percepiti da una società residente. La Corte valuta se la maggiore imposizione sui dividendi di fonte olandese percepiti da una società stabilita nel Regno Unito sia compatibile con l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE.
Fatti e procedimento principale
XX, società di assicurazione stabilita nel Regno Unito, stipulava contratti di assicurazione in unità di conto con clienti principalmente istituzionali. Essa investiva i premi ricevuti, anche in azioni di società olandesi, al fine di generare rendimenti destinati a coprire futuri obblighi di pagamento verso i clienti.
Nel periodo 2003-2010, i dividendi distribuiti da società residenti nei Paesi Bassi a XX sono stati assoggettati a imposta sui dividendi con aliquota del 15% sull’importo lordo. La società chiedeva il rimborso, ma l’amministrazione fiscale e poi il giudice di primo grado respingevano la domanda. In appello, il giudice del rinvio dubitava della compatibilità del regime con il diritto dell’Unione.
Normativa nazionale rilevante
La Corte ricostruisce il sistema olandese come segue:
- per i contribuenti residenti, l’imposta sulle società si calcola sull’utile imponibile annuo;
- l’imposta sui dividendi è, per i residenti, un prelievo anticipato a titolo dell’imposta sulle società, integralmente imputabile e, se eccedente, rimborsabile;
- per i non residenti, invece, l’imposta sui dividendi è una ritenuta definitiva.
Il giudice del rinvio aveva inoltre rilevato che, per una società residente nella posizione di XX, i costi legati all’aumento degli obblighi verso i clienti, connessi alla dinamica degli investimenti, sarebbero deducibili nella base imponibile dell’imposta sulle società, con effetto di azzerare l’imposizione effettiva sui dividendi.
Questione pregiudiziale
La questione sottoposta alla Corte chiedeva se l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE osti a una normativa che:
- tassa i dividendi distribuiti a una società non residente con una ritenuta definitiva del 15% sul lordo;
- ma, per una società residente in circostanze analoghe, consente l’imputazione integrale della ritenuta all’imposta sulle società e il rimborso dell’eventuale eccedenza;
- con conseguente pressione fiscale pari a zero per i residenti, grazie alla deduzione dei costi derivanti dall’aumento dei futuri obblighi di pagamento.
Ragionamento della Corte: esistenza di una restrizione
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui l’articolo 63 TFUE vieta misure idonee a dissuadere i non residenti dall’investire in uno Stato membro. Un trattamento meno favorevole dei dividendi percepiti da non residenti rispetto a quelli percepiti da residenti costituisce, in linea di principio, una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
Nel caso concreto, la Corte accetta la premessa del giudice del rinvio secondo cui:
- i dividendi a favore dei non residenti sono tassati definitivamente al 15%;
- i dividendi a favore dei residenti sono neutralizzati dal meccanismo di imputazione e dal calcolo della base imponibile dell’imposta sulle società, che tiene conto dei costi connessi all’aumento degli obblighi verso i clienti.
Ne consegue che i dividendi distribuiti a non residenti subiscono un trattamento meno vantaggioso e una maggiore pressione fiscale rispetto a quelli distribuiti a residenti, il che può dissuadere investimenti transfrontalieri.
Comparabilità delle situazioni
La Corte esamina poi se la differenza di trattamento possa dipendere da situazioni non comparabili ai sensi dell’articolo 65 TFUE. Ricorda che la comparabilità va valutata alla luce dell’obiettivo e del contenuto della normativa nazionale, nonché dei criteri distintivi effettivamente rilevanti.
La Corte osserva che il giudice del rinvio non ha individuato con precisione l’obiettivo specifico della deduzione concessa ai residenti. Tuttavia richiama la giurisprudenza secondo cui residenti e non residenti sono comparabili quando si tratta di spese direttamente connesse all’attività che produce redditi imponibili nello Stato membro.
La Corte richiama in particolare la sentenza College Pension Plan of British Columbia, nella quale aveva riconosciuto la comparabilità tra un fondo pensione residente e uno non residente quando i dividendi erano destinati a coprire obblighi futuri e la normativa nazionale neutralizzava quasi totalmente l’imposizione sui dividendi dei residenti.
Applicando tale logica, la Corte afferma che, se il regime olandese riconosce un nesso diretto tra i dividendi percepiti dalle società residenti e l’aumento dei loro obblighi verso i clienti, allora una società non residente che svolga la medesima attività si trova in situazione oggettivamente comparabile quanto ai dividendi di fonte olandese.
Giustificazioni invocate e loro esclusione
La Corte esamina, anche alla luce delle osservazioni del governo tedesco, tre possibili giustificazioni:
- mantenimento della ripartizione equilibrata del potere impositivo;
- prevenzione della doppia deduzione degli oneri;
- coerenza del regime fiscale nazionale.
La prima non può essere accolta perché i Paesi Bassi hanno scelto di esercitare la propria potestà impositiva sui dividendi sia per residenti sia per non residenti, ma hanno poi neutralizzato integralmente l’imposta per i residenti.
La seconda non è supportata in modo sufficientemente preciso: il rischio di doppia deduzione viene evocato in astratto e, secondo la Corte, non si dimostra perché gli strumenti di cooperazione amministrativa vigenti non sarebbero sufficienti a prevenirlo.
La terza non convince, perché si fonda sull’idea che i costi relativi all’aumento degli obblighi non siano direttamente connessi ai dividendi, ma alla remunerazione percepita dalla società. La Corte rileva però che, nel caso di una società non residente, tale remunerazione non è imponibile nei Paesi Bassi; soprattutto, se il sistema nazionale riconosce un nesso diretto tra dividendi e costi per i residenti, la stessa logica non può essere negata ai non residenti comparabili.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE osta alla normativa nazionale descritta dal giudice del rinvio. I dividendi di fonte olandese percepiti da una società non residente non possono essere assoggettati a una ritenuta definitiva del 15% sul lordo se, per i residenti in situazione comparabile, il sistema conduce a un’imposizione nulla grazie all’imputazione della ritenuta e alla deduzione dei costi connessi agli obblighi futuri.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori, la sentenza conferma che, in materia di dividendi transfrontalieri, la comparazione non si ferma al solo livello della ritenuta, ma deve considerare l’effetto complessivo della disciplina interna sull’onere fiscale effettivo. La neutralizzazione della tassazione per i residenti può rendere incompatibile con il diritto dell’Unione una ritenuta definitiva applicata ai non residenti, salvo che lo Stato membro dimostri una reale non comparabilità o una giustificazione idonea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 7 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-588/22
- Sentenza · 7 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-683/22
- Sentenza · 7 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-126/23
- Sentenza · 7 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-178/23
- Sentenza · 7 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-289/23
- Sentenza · 7 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-291/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →