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Ordinanza

Ordinanza n. 3746/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento nr prot 6680 del 23.6.25, notificato in data 25.6.25 ed emesso dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca con cui si revocava il nulla osta p-an/l/q/2023/102571 precedentemente emesso dal S.U.I. di Ancona volto al rilascio di visto di ingresso nel territorio nazionale per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202509865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris, ritenendo il ricorso inammissibile. La carenza di fumus deriva sia dalla difettosa legittimazione del datore di lavoro a impugnare il diniego di visto, sia dalla mancata notificazione del ricorso al Ministero dell'Interno, autore della presupposta revoca del nulla osta. Le spese di lite sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento consolare di revoca del nulla osta precedentemente rilasciato dal S.U.I. di Ancona, finalizzato al rilascio di visto d'ingresso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione degli esteri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il datore di lavoro ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Consolato Generale d'Italia a Casablanca che aveva revocato un nulla osta precedentemente rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione di Ancona, finalizzato al rilascio di un visto d'ingresso per lavoro subordinato. Il TAR ha rilevato, in primo luogo, che l'impugnazione del diniego di visto era stata proposta da un soggetto privo di legittimazione a ricorrere, secondo la giurisprudenza della Sezione. In secondo luogo, ha evidenziato che il ricorso non era stato notificato al Ministero dell'Interno, autorità che aveva adottato la presupposta revoca del nulla osta.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; l'istanza è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a giustificazione dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il soggetto che impugna un diniego o una revoca di visto deve essere titolare della legittimazione a ricorrere; il datore di lavoro, secondo l'indirizzo richiamato dal giudice, non è legittimato a impugnare il diniego di visto disposto nei confronti del lavoratore straniero.
  • Quando il provvedimento impugnato è fondato su una presupposta revoca del nulla osta adottata dal Ministero dell'Interno, il ricorso deve essere notificato anche a tale amministrazione; la mancata notificazione incide sull'ammissibilità dell'impugnazione.
  • La tutela cautelare deve essere negata quando l'impugnazione presenta profili di inammissibilità tali da escludere il fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

Testo integrale

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