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Sentenza

Sentenza n. 630/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione cautelare - della determina prot. n. 16416/2024 del 22 agosto 2024 del Responsabile del IV Settore - servizio patrimonio del Comune di Valenzano (BA), recante diniego alla richiesta di adozione di area a verde pubblico avanzata dalla ricorrente con nota prot. 13597 del 4.7.2024; - del preavviso di diniego della richiesta di adozione dell’area a verde pubblico prot. n. 15457/2024 del 1° agosto 2024 recante l’indicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di adozione di area a verde pubblico e l’invito a produrre osservazioni; - ove occorra del regolamento per la gestione delle aree verdi pubbliche del Comune di Valenzano approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 6 del 29.3.2019 laddove si interpreti ovvero rechi disposizioni che avallino a fondatezza dei motivi di rigetto dell’istanza contenuti nei provvedimenti impugnati. - della determina prot. 15827 dell’8.8.2024 del Responsabile del II Settore – servizi alla città del Comune di Valenzano, avente ad oggetto l’avvio d’ufficio del procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio e al funzionamento della struttura e del servizio delle attività socio-assistenziali destinate ai minori di asilo nido (art. 53 RR n. 4/2007) per illegittimità propria e derivata; - della determina prot. 15830 dell’8.8.2024 del Responsabile del II Settore – servizi alla città del Comune di Valenzano, avente ad oggetto l’avvio d’ufficio del procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio e al funzionamento della struttura e del servizio delle attività socio-assistenziali destinate ai minori di Sezione Primavera annessa all’Asilo Nido (art. 53 RR n. 4/2007) per illegittimità propria e derivata; - ove occorra della nota prot. n.46/E de 26.8.2024 confermativa delle determine n. 15827 e 15830 del 8.8.2024 di avvio del procedimento di revoca delle autorizzazioni al funzionamento ed all’esercizio dell’asilo nido e della sezione primavera; - dell’ordinanza di sgombero del Comune di Valenzano n. 9 del 20 agosto 2024, emanata in dichiarata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5881/2024; - della diffida del Comune di Valenzano prot. n. 14636 del 19 luglio 2024 al rilascio del giardino e alla rimozione delle attrezzature ivi installate, emanata in dichiarata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5881/2024; - di ogni altro atto menzionato in ricorso e dai provvedimenti gravati che risulti, comunque, ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente. Sui motivi aggiunti presentati in data 6.3.2026 per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. 657 del 12.1.2026 del Comune di Valenzano (a firma del Responsabile del IV settore) di riesame e conferma del rigetto dell’istanza di adozione di un’area verde comunale avanzata dalla ricorrente in data 4 luglio 2024; - ove occorra, delle note prot. n. 23267/2025 e prot. n. 23269/2025, entrambe del 24.11.2025, aventi ad oggetto il preavviso di diniego all’aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio ed al funzionamento, rispettivamente, dell’asilo nido e della sezione primavera annessa all’asilo nido; - di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e/o conseguenziali;

Giustizia amministrativa202401246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di adozione di un'area verde pubblica, atti di avvio del procedimento di revoca delle autorizzazioni dell'asilo nido e della sezione primavera, diffida al rilascio dell'area e ordinanza di sgombero, nonché il successivo provvedimento di riesame e conferma del diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa ricorrente contestava il diniego comunale alla richiesta di nuova adozione o affidamento di un'area verde pubblica adiacente alla struttura, sostenendo di avere già utilizzato l'area per circa quindici anni e di necessitarne per soddisfare il requisito degli spazi esterni richiesto per l'esercizio dell'asilo nido e della sezione primavera. Deduceva violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, violazione del regolamento comunale per la gestione delle aree verdi pubbliche, violazione dell'art. 118, comma 4, Cost., difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, erronea presupposizione, sproporzione, sviamento, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché illegittimità degli atti di avvio della revoca delle autorizzazioni e dell'ordinanza di sgombero. Con motivi aggiunti impugnava il successivo provvedimento comunale di riesame e conferma del diniego, lamentando anche la violazione dell'ordinanza cautelare che aveva imposto il riesame. Il Comune sosteneva invece che la struttura fosse priva del requisito degli spazi esterni e che la precedente concessione gratuita dell'area fosse illegittima o comunque non più consentibile, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 5881/2024 e della nuova disciplina regolamentare.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha assunto come presupposto la sentenza del Consiglio di Stato n. 5881/2024, che aveva confermato la revoca della precedente concessione gratuita dell'area e aveva rilevato plurimi elementi indicativi di uno sviamento nella gestione della cosa pubblica, in un contesto di condizionamento criminale dell'attività amministrativa. Il giudice ha ritenuto legittimo il nuovo diniego poiché l'area, anche per la sua destinazione urbanistica, non era fruibile per l'esercizio dell'asilo e la struttura non disponeva degli spazi esterni prescritti dalla normativa regionale. L'art. 53 del regolamento regionale pugliese n. 4/2007 richiede al gestore, per il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione, una struttura dotata di spazi esterni o spazi gioco attrezzati con determinati requisiti dimensionali, ma non impone al Comune di mettere a disposizione un'area pubblica per consentire al privato di soddisfare tale requisito. Il precedente utilizzo quindicennale dell'area è stato ritenuto irrilevante, anche perché le precedenti pronunce avevano evidenziato l'incompatibilità urbanistica dell'area e la revoca della concessione intervenuta nel 2018. Il provvedimento di riesame è stato ritenuto adeguatamente istruito e motivato, anche quanto all'impossibilità di reperire soluzioni alternative nelle vicinanze e nella disponibilità comunale. Sono state quindi escluse le dedotte carenze istruttorie, i vizi motivazionali, la sproporzione e gli altri profili di eccesso di potere. Le spese sono state compensate in ragione della natura e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione sotto il profilo del difetto di motivazione; il TAR ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento comunale di riesame e conferma.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al preavviso di diniego; la censura è stata respinta nel complessivo giudizio di infondatezza del ricorso.

  • art. 118, comma 4, Cost.

    La ricorrente ha invocato il principio di sussidiarietà orizzontale, ma il giudice non ha ritenuto che esso imponesse al Comune di affidare un'area pubblica per consentire al gestore privato di soddisfare i requisiti dell'attività.

  • art. 53 regolamento regionale Puglia 18 gennaio 2007, n. 4

    “spazi esterni o spazi gioco attrezzati con strutture fisse e dedicate”

    Il requisito degli spazi esterni grava sull'operatore privato che chiede e mantiene l'autorizzazione all'esercizio dell'asilo nido; la norma non pone a carico del Comune l'obbligo di individuare e mettere a disposizione un'area pubblica.

  • Regolamento per la gestione delle aree verdi pubbliche del Comune di Valenzano, approvato con delibera del Commissario prefettizio n. 6 del 29 marzo 2019

    La nuova disciplina comunale non è stata ritenuta idonea a fondare un diritto della ricorrente alla riassegnazione dell'area, risultando comunque ostativi la destinazione urbanistica e l'incompatibilità dell'area con l'attività esercitata.

  • art. 53 l. reg. Puglia n. 19/2006

    Richiamato dalla ricorrente con riguardo agli atti di avvio della revoca delle autorizzazioni; il TAR ha respinto le relative censure nel quadro dell'infondatezza complessiva del ricorso.

  • d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente contro l'ordinanza di sgombero; la censura è stata respinta insieme agli altri motivi.

  • sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 3 luglio 2024, n. 5881

    La precedente pronuncia, riformando la decisione di primo grado, aveva confermato la revoca della concessione gratuita dell'area e costituisce il punto di partenza della decisione, anche quanto all'incompatibilità urbanistica e al contesto di gestione illegittima della cosa pubblica.

Massime di principio

  • Quando la normativa di settore impone al gestore privato di disporre di determinati spazi esterni per ottenere o mantenere l'autorizzazione all'esercizio di un servizio, tale requisito grava sul gestore e non determina, in assenza di una specifica previsione normativa, un obbligo dell'ente locale di mettere a disposizione un'area pubblica.
  • L'utilizzo protratto nel tempo di un'area pubblica non fonda, di per sé, un diritto alla riassegnazione o alla prosecuzione dell'affidamento, soprattutto quando precedenti provvedimenti abbiano accertato l'incompatibilità urbanistica dell'area o l'illegittimità della concessione.
  • Il riesame imposto in sede cautelare è adeguatamente eseguito quando l'amministrazione rinnova l'istruttoria, considera le possibili soluzioni alternative e adotta una nuova determinazione motivata che esponga le ragioni oggettive ostative all'accoglimento dell'istanza.
  • La motivazione del diniego è sufficiente quando individua il difetto del requisito normativo necessario per l'esercizio dell'attività e dà conto, sulla base di un'istruttoria approfondita, dell'impossibilità di reperire soluzioni alternative conformi alla disciplina applicabile.
  • La destinazione urbanistica e l'inidoneità oggettiva di un'area pubblica possono costituire ragioni autonome e decisive per negarne l'affidamento a un operatore privato, anche se l'area sia stata utilizzata in precedenza per lo svolgimento dell'attività.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogeneeMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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