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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18920/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi principali: 1) vizio di motivazione e erronea valutazione probatoria (art. 606 lett. b) e/o e) c.p.p.): si censura la qualificazione del Danieli come "vedetta" e la ricostruzione del concorso di persone, sostenendo che i fatti provano al massimo la qualità di consumatore abituale e che la Corte d'appello avrebbe fatto una valutazione logica ed indiziaria inadeguata; 2) violazione dell'art. 131-bis c.p. per mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e della non abitualità del comportamento (si chiede l'esclusione della punibilità o l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 73 d.P.R. 309/90 comma 5); 3) violazione dell'art. 133 c.p. e dell'art. 62-bis c.p. per carenza motivazionale nella determinazione della pena e mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le sentenze di primo e secondo grado costituiscano un corpus motivazionale organico e coerente che dimostra la responsabilità del Danieli per concorso nella cessione di cocaina (ruolo di vedetta e di indirizzamento degli acquirenti verso il pusher). Ha condiviso la motivazione delle corti del merito circa la natura non occasionale e seriale dell'attività di spaccio, nonché la negativa personalità dei condannati, ritenendo congruamente esclusa l'applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità). Quanto alla quantificazione della pena, ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulla discrezionalità del giudice di merito e ha ritenuto adeguata e sufficientemente motivata la pena inflitta (1 anno e 4 mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa, con concessione delle circostanze attenuanti generiche in equivalenza alla recidiva). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e posto a carico del medesimo un contributo di euro 3.000,00 a favore dello Stato ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990 (commi 1 e 5)

    Il reato contestato è stato riqualificato dal comma 1 al comma 5 (fattispecie attenuata). La Corte ha comunque escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) dato che la condotta era seriale e svolta in un contesto di spaccio organizzato.

  • art. 606 c.p.p. (lett. b) e lett. e))

    I vizi prospettati (inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione) sono stati ritenuti inammissibili perché le doglianze chiedevano una rivalutazione dei fatti e della persuasività della motivazione, sindacato non consentito in Cassazione se la motivazione è effettiva e non manifestamente illogica.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui l'esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede congiuntamente la tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Nel caso concreto tali requisiti non sussistevano per le modalità seriali e l'organizzazione dello spaccio.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena rientra nell'area discrezionale del giudice di merito; la Corte ha ricordato che è necessaria motivazione dettagliata solo se la pena è di gran lunga superiore alla misura media edittale. Nel caso la pena era ben al di sotto della media edittale e quindi la motivazione generica è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamata in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente valutato la personalità e le modalità del fatto, giustificando il mancato riconoscimento della prevalenza.

  • art. 125 c.p. (comma terzo)

    La Corte ha citato il principio secondo cui, in assenza di scostamento eccessivo dalla misura edittale media, espressioni generiche quali "pena congrua" sono compatibili con l'obbligo motivazionale di cui all'art. 125 c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    La norma è stata applicata per l'addebito delle spese del procedimento al ricorrente e per la determinazione equitativa della somma dovuta a titolo risarcimento delle spese processuali (euro 3.000,00).

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può, in via primaria, rimettere in discussione la valutazione di fatto dei giudici di merito: i motivi che si limitano a prospettare una diversa lettura delle stesse prove sono inammissibili se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente illogica.
  • Per ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. è necessario dimostrare congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la mera presenza di una fattispecie attenuata non comporta automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis.
  • La qualificazione del concorso di persone richiede che emerga, anche per elementi indiziari, il contributo materiale o morale del singolo all'esecuzione del reato; il giudice di merito deve motivare la sussistenza di tale contributo e la Cassazione sindaca soltanto vizi di motivazione rilevanti e manifesti.
  • Nella determinazione della pena il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità e la Cassazione interviene solo per vizi di illogicità manifesta o arbitrio; è richiesta motivazione più puntuale solo se la pena si discosta significativamente dalla misura media edittale.
  • Le censure sulla motivazione in Cassazione sono ammissibili quando riguardano la mancanza di motivazione, la sua manifesta illogicità, contraddittorietà o l'ignoranza di atti probatori rilevanti; critiche meramente alternative o valorizzazioni diverse delle stesse prove sono precluse.
  • In casi di attività di spaccio organizzata e seriale, l'esistenza di precedenti e la modalità operativa costituiscono elementi idonei a escludere la particolare tenuità e a giustificare l'omissione di una prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.

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