Cassazione Penale, Sentenza n. 18893/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 612 c.p. sostenendo: 1) l'inutilizzabilità e la nullità delle dichiarazioni testimoniali rese dinanzi al Giudice di pace perché verbalizzate in forma riassuntiva con grafia illeggibile (nullità a regime intermedio); 2) violazione di legge e carenza di motivazione della sentenza di primo grado, vizio poi riprodotto dalla sentenza di appello che si era limitata a richiamare la decisione di primo grado senza consentire la comprensione del percorso motivazionale, soprattutto alla luce della presunta illeggibilità delle verbalizzazioni testimoniali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: 1) i verbali d'udienza redatti in forma riassuntiva sono intelligibili nonostante la cattiva grafia e, pertanto, le dichiarazioni testimoniali erano regolarmente acquisite e utilizzabili; 2) la redazione in forma riassuntiva dei verbali davanti al Giudice di pace è conforme all'art. 32, comma terzo, D.lgs. 274/2000 e le dichiarazioni risultano utilizzabili ai sensi dell'art. 191 c.p.p.; 3) il Tribunale in sede di appello ha fornito sufficiente motivazione (ai sensi dell'art. 546, primo comma, lett. e) c.p.p.) indicando il percorso logico in relazione alle dichiarazioni testimoniali, per cui la doglianza riguarda valutazione del merito e non una violazione di legge proponibile in cassazione; di conseguenza il ricorso è manifestamente infondato e generico. Per questi motivi il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; non sono liquidate spese in favore della parte civile perché non richieste.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
Norma che definisce il reato contestato (minaccia con gesti); utilizzata per indicare il capo di imputazione oggetto del processo.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per definire i limiti entro i quali sono stati enunciati i motivi di ricorso in Cassazione (formalità di presentazione dei motivi).
art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000
Richiama il limite delle ipotesi di ricorso per cassazione avverso sentenze pronunciate in grado d'appello contro decisioni del Giudice di pace, collegato alla disciplina dell'art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen.
Stabilisce le specifiche ipotesi di ammissibilità del ricorso per cassazione contro le sentenze di appello rese su decisioni del Giudice di pace; la Corte ha ricordato che il ricorso è ammesso solo per queste ragioni.
art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen.
Citato come coerente con la limitazione dei mezzi di impugnazione della cassazione nei casi derivanti da decisioni del Giudice di pace.
art. 32, comma terzo, D.lgs. 274/2000
Stabilisce che il verbale d'udienza dinanzi al Giudice di pace è redatto di regola in forma riassuntiva; la Corte ha interpretato la norma nel senso che la verbalizzazione riassuntiva è legittima e non determina di per sé l'inutilizzabilità delle dichiarazioni.
art. 191 cod. proc. pen.
Prevede la utilizzabilità delle prove dichiarative: la Corte ha ritenuto che le testimonianze verbalizzate in forma riassuntiva siano pienamente utilizzabili ai sensi di questa norma.
art. 546, primo comma, lett. e) cod. proc. pen.
Criterio di motivazione richiesto per le sentenze d'appello: la Corte ha valutato che il Tribunale ha esplicitato il percorso motivazionale richiesto da questa norma, rendendo comprensibile la decisione.
art. 153 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle note-spese; richiamata nella valutazione in merito alla mancata liquidazione delle spese della parte civile per assenza di richiesta.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022
Principio secondo cui la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese processuali se ha formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione; la Corte segnala che qui non è stata avanzata richiesta di liquidazione.
Massime di principio
- La verbalizzazione in forma riassuntiva prevista per le udienze dinanzi al Giudice di pace non rende automaticamente inutilizzabili le dichiarazioni rese: la semplice cattiva grafia non è di per sé causa di nullità se il contenuto resta intellegibile.
- Controversie sulla valutazione della prova o sulla congruità motivazionale della decisione costituiscono censure di merito non sindacabili in Cassazione quando il vizio denunciato non si traduca in una violazione di legge o in una motivazione apparente.
- Il ricorso per cassazione contro sentenze di appello pronunciate sulle decisioni del Giudice di pace è ammesso solo per i motivi tassativi previsti dall'art. 606 c.p.p. (lett. a, b, c) e dalle disposizioni speciali richiamate (d.lgs. 274/2000), dunque sono esclusi i normali interrogativi di fatto o di valutazione probatoria.
- Se la parte civile intende ottenere la liquidazione delle spese processuali in Cassazione deve esplicitamente formularne richiesta; in mancanza la Corte non provvede d'ufficio.
- Chi propone ricorso in Cassazione rischia la condanna alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o genericità.
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