Cassazione Penale, Sentenza n. 12207/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore materiale della Corte di cassazione (sentenza 27/10/2021) nel conteggio dei giorni di sospensione della prescrizione: il ricorrente sostiene che la Corte di appello avesse erroneamente computato 450 giorni di sospensione comprensivi di: a) periodo di sospensione previsto dall'art. 83, comma 4, d.l. 17/03/2020, n. 18 (9/03-11/05/2020) nonostante non vi fossero udienze né termini processuali in corso; b) 14 giorni per impedimento del difensore non coerenti con certificazione medica che indicava un solo giorno; c) 61 giorni per impedimento dell'imputato ritenuti ingiustificati rispetto all'effettivo impegno antecedente; d) 245 giorni per eventi sismici del 24/08/2016 non giustificati dato che non erano stati compiuti atti processuali tra primo e secondo grado. In sostanza, si deduceva l'intervenuta prescrizione prima della sentenza di secondo grado.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivazione principale: proposta oltre il termine perentorio di 180 giorni previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (la sentenza di Cassazione era stata depositata il 9/12/2021, mentre il ricorso è stato sottoscritto il 4/8/2023). Inoltre, le questioni sollevate attengono a interpretazioni di diritto e valutazioni decisionali (errore di giudizio), non a un errore percettivo/fattuale rimediabile con l'art. 625-bis. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il termine per proporre il ricorso straordinario per errore materiale è perentorio (180 giorni) e decorre dalla data di deposito del provvedimento impugnato; il rimedio è limitato agli errori percettivi/materiali e non è accessibile per questioni di interpretazione normativa o valutazioni di merito.
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Norma che dispone la sospensione dei termini processuali nell'emergenza COVID; nel caso in esame il ricorrente contestava l'applicazione di tale sospensione al periodo 9/03-11/05/2020, ma la Corte ha ritenuto la questione rimessa a valutazione di merito/interpretativa e non rilevante ai fini del rimedio per errore materiale.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente che propone un ricorso inammissibile; applicata per liquidare le spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare che non si ravvisano elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, circostanza considerata nella determinazione della sanzione pecuniaria inflitta.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori percettivi o materiali della Corte di cassazione (svista/errore nella lettura degli atti) e non per divergenze interpretative o valutazioni di merito.
- Il termine per proporre il rimedio di cui all'art. 625-bis è perentorio: decorre dalla data di deposito della decisione impugnata; la conoscenza effettiva successiva è irrilevante.
- Se si contestano conteggi di sospensione della prescrizione o l'applicazione di norme di sospensione (es. emergenza COVID, impedimenti difensore/imputato, eventi sismici), tali questioni vanno sollevate tempestivamente con i mezzi ordinari di impugnazione: il tentativo tardivo di qualificare tali questioni come "errore materiale" rischia l'inammissibilità.
- La prova documentale degli impedimenti (certificati medici, fissazioni di udienze concomitanti, provvedimenti per calamità) deve essere chiara e tempestiva; tuttavia, anche una prova solida potrebbe non essere decisa tramite il rimedio per errore materiale se la questione comporta valutazioni giuridiche.
- La proposizione tardiva di ricorsi straordinari può comportare, oltre al rigetto/inammissibilità, condanne al pagamento delle spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende.
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