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Sentenza

Sentenza n. 465/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Cosenza - Registro Ufficiale -OMISSIS- del 24.9.2025 recante il diniego al rilascio di nulla osta ai fini del conseguimento di nuova patente di guida; - del provvedimento n. -OMISSIS- del 22.9.2024 della Prefettura di Cosenza; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202501424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Cosenza al rilascio del nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida, fondato sulla decorrenza triennale dalla data della revoca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il diniego del nulla osta, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 219, comma 3-ter, del d.lgs. 285/1992, dell'art. 3 della l. 241/1990 e dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buona fede e buon andamento, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e motivazione, abnormità e ingiustizia manifesta. Sosteneva che il termine triennale per conseguire una nuova patente dovesse decorrere dalla data di commissione del fatto, risalente al sinistro del 1° marzo 2018, e non dalla data del provvedimento prefettizio di revoca del gennaio 2025 o dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Rilevava inoltre che la patente era stata ritirata già nel 2018. La vicenda penale riguardava la condanna definitiva per guida in stato di ebbrezza, mentre il precedente provvedimento del 2018 era stato adottato per circolazione abusiva durante una sospensione della patente.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura relativa al dies a quo. Ha interpretato l'espressione «dalla data di accertamento del reato» contenuta nell'art. 219, comma 3-ter, del codice della strada nel senso che il termine triennale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, poiché solo tale momento attribuisce definitività e irretrattabilità all'accertamento del reato ai sensi dell'art. 648 c.p.p. Il Collegio ha osservato che anche il provvedimento di revoca può essere adottato dall'amministrazione, per la sanzione accessoria conseguente al reato, solo dopo che la condanna penale sia divenuta irrevocabile. Tale interpretazione è coerente con l'art. 222, comma 2, del codice della strada, che prevede la trasmissione al prefetto della sentenza divenuta irrevocabile e la successiva adozione della revoca. Non è stata ritenuta rilevante la precedente sospensione del 2018, fondata su una diversa violazione, ossia la circolazione abusiva nonostante la sospensione del titolo di guida, mentre la revoca oggetto della controversia derivava dalla condanna per guida in stato di ebbrezza. Le spese sono state compensate in ragione dei peculiari profili interpretativi della controversia.

Norme richiamate

  • art. 219, comma 3-ter, d.lgs. 285/1992

    Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222.

    La data di accertamento del reato coincide con il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, dal quale decorre il termine triennale per conseguire una nuova patente.

  • art. 222, comma 2, d.lgs. 285/1992

    Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale.

    La revoca amministrativa conseguente alla condanna penale presuppone la definitività della sentenza, confermando che il termine dell'art. 219, comma 3-ter, non decorre dalla mera commissione del fatto.

  • art. 648 c.p.p.

    È richiamato quale disposizione che attribuisce definitività e irretrattabilità alla sentenza penale attraverso il passaggio in giudicato.

  • art. 218, comma 6, d.lgs. 285/1992

    È il presupposto della precedente sospensione del titolo di guida per circolazione abusiva durante la sospensione; tale vicenda è stata ritenuta distinta dalla successiva revoca conseguente alla condanna per guida in stato di ebbrezza.

  • art. 186-bis, comma 3, d.lgs. 285/1992

    Norma incriminatrice richiamata nella sentenza penale di condanna posta a fondamento della revoca.

  • art. 186, comma 2, lettera c), d.lgs. 285/1992

    Norma relativa alla guida in stato di ebbrezza richiamata quale base della condanna penale e della conseguente revoca.

  • art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 285/1992

    Disposizione richiamata nella condanna penale posta a fondamento della revoca della patente.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione; la censura è stata assorbita dal rigetto derivante dalla corretta applicazione dell'art. 219, comma 3-ter.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 219, comma 3-ter, del codice della strada, l'espressione «data di accertamento del reato» coincide con la data del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, non con la data di commissione del fatto né con quella del primo accertamento amministrativo.
  • Quando la revoca della patente consegue a una condanna penale per le violazioni richiamate dagli artt. 186, 186-bis e 187 del codice della strada, il termine triennale per conseguire una nuova patente decorre dal momento in cui l'accertamento giudiziale diviene definitivo e irretrattabile.
  • La revoca della patente prevista dall'art. 222, comma 2, del codice della strada presuppone la trasmissione al prefetto della sentenza penale divenuta irrevocabile; una precedente sospensione disposta per una diversa violazione non anticipa il dies a quo del termine collegato alla successiva revoca penale.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guida
RamiTrasporti e circolazione
IstitutiTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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