Ordinanza n. 1897/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.D.G. n. 304/2026 di esclusione dalla graduatoria degli incarichi vacanti R.U.A.P. per l’anno 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale che lo ha escluso dalla graduatoria per il conferimento di incarichi vacanti R.U.A.P. Nel corso del giudizio è stata comunicata al Collegio la morte, avvenuta il 20 giugno 2026, dell’unico difensore costituito per il ricorrente. La questione esaminata dall’ordinanza riguarda esclusivamente gli effetti processuali della cessazione della rappresentanza tecnica dell’unico procuratore costituito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., richiamando l’art. 301 c.p.c. L’interruzione consegue alla cessazione della rappresentanza processuale da parte dell’unico difensore costituito, situazione equiparata alla morte, sospensione o radiazione del procuratore. Il Collegio non ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti contro l’esclusione dalla graduatoria. È stato precisato che chi vi abbia interesse deve proseguire o riassumere il giudizio secondo le modalità e nei termini perentori dell’art. 80 c.p.a., a pena di estinzione ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione disciplina l’interruzione del processo amministrativo mediante richiamo alle norme del codice di procedura civile; nel caso concreto fonda la dichiarazione di interruzione.
art. 301 c.p.c.
Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione dell’art. 299. Non sono cause di interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa
La morte del procuratore costituito determina l’interruzione del processo; la cessazione della rappresentanza da parte dell’unico procuratore costituito è stata ritenuta produttiva del medesimo effetto.
art. 80 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Stabilisce le modalità e i termini perentori entro i quali il giudizio interrotto deve essere proseguito o riassunto.
art. 35, comma 2, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede l’estinzione del giudizio quale conseguenza della mancata prosecuzione o riassunzione nei termini applicabili.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la morte dell’unico difensore costituito determina l’interruzione del giudizio per effetto del rinvio dell’art. 79 c.p.a. alle disposizioni del codice di procedura civile.
- La cessazione della rappresentanza processuale dell’unico procuratore costituito produce, al pari della morte, sospensione o radiazione del difensore, l’interruzione del processo.
- Dichiarata l’interruzione, la prosecuzione o riassunzione del giudizio deve avvenire con le modalità e nei termini perentori previsti dall’art. 80 c.p.a.; in mancanza, il giudizio è suscettibile di estinzione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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