Cassazione Penale, Ordinanza n. 24813/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché privo dei requisiti di specificità e di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità, ma la Corte ha rilevato che la doglianza era generica e indeterminata: l'atto non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare le medesime contestazioni già svolte in appello, senza indicare la correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione e i motivi di impugnazione.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alle ragioni della decisione impugnata; la mancanza di tali requisiti determina l'inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso richiede l'indicazione puntuale del rapporto tra le affermazioni contenute nella decisione censurata e le critiche mosse dalla parte.
- La censura sulla prova della responsabilità non può essere formulata in modo generico o apodittico, ma deve misurarsi con la ricostruzione logico-argomentativa compiuta dal giudice di merito.
- L'inosservanza del requisito di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle conseguenze economiche previste dalla legge.
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