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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22210/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso sia la dedotta tardività della querela, per inammissibilità del motivo, sia ogni vizio nel giudizio sul trattamento sanzionatorio, ritenendolo correttamente motivato e non meritevole di censura in cassazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il tentativo di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato. Con il primo motivo ha dedotto la tardività della querela, sostenendo che la condizione di procedibilità fosse maturata oltre il termine previsto in relazione al delitto di cui agli artt. 56 e 393 c.p.; la Corte ha rilevato che la questione era inammissibile perché non era stata devoluta al giudice di appello e, soprattutto, perché il ricorrente pretendeva di fondare la tardività su valutazioni incidenti sulla ricostruzione del fatto, mai prospettate prima. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata e reiterativa di una censura già adeguatamente respinta, osservando che la pena irrogata era comunque esigua, pari a un mese di reclusione, e che la motivazione sulla congruità della pena ai criteri dell'art. 133 c.p. era sufficiente, anche considerando la genericità del motivo di appello.

Norme richiamate

  • artt. 56 e 393 c.p.

    La Corte richiama la fattispecie del tentativo di violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato; la doglianza sulla querela è stata ritenuta non scrutinabile perché basata su una diversa ricostruzione del fatto non devoluta in appello.

  • art. 133 c.p.

    Il trattamento sanzionatorio va valutato secondo i criteri legali di gravità del fatto e capacità a delinquere; la motivazione è ritenuta sufficiente quando dà conto della congruità della pena, specie se di entità molto contenuta.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può introdurre questioni non prospettate nei gradi di merito né risolversi in una critica alla ricostruzione fattuale non devoluta al giudice di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono proponibili questioni nuove non dedotte in appello, soprattutto quando richiedano una diversa ricostruzione del fatto.
  • La deduzione della tardività della querela o della carenza di una condizione di procedibilità è inammissibile se presuppone accertamenti fattuali non sollevati nei gradi di merito.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è infondata quando la sentenza impugnata motivi, anche sinteticamente, sulla congruità della pena rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p. e la pena sia di entità particolarmente contenuta.
  • La reiterazione in cassazione di motivi già adeguatamente confutati in appello può integrare inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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