Circolare numero 136 del 13-11-2019
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), per conto della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 19 giugno 2019 tra INPS e CISLA per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari. Vengono disciplinate le modalità di riscossione insieme ai contributi obbligatori, la gestione e revoca delle deleghe sindacali, le modalità di riversamento delle somme all’Associazione, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, la tutela dei dati personali, la durata della convenzione e le istruzioni contabili con i relativi conti.
Convenzione INPS-CISLA per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei P.C.C.F.
Convenzione INPS-CISLA per la riscossione dei contributi associativi
La circolare illustra la convenzione stipulata il 19 giugno 2019 tra INPS e Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera e dai Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.). Il documento disciplina le modalità operative della riscossione, la gestione delle deleghe sindacali, il versamento delle somme all’Associazione, i costi del servizio, le clausole di tutela dell’Istituto e le relative istruzioni contabili.
Ambito dell’accordo e modalità di riscossione
La convenzione si fonda sullo schema approvato con determinazione presidenziale n. 182 del 22 dicembre 2015 e si colloca nel quadro dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. La riscossione del contributo associativo è effettuata dall’INPS unitamente ai contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti sono evidenziati l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria.
La circolare precisa che la riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo. Di conseguenza, per l’Istituto resta escluso qualsiasi obbligo di esazione coattiva della quota.
Gestione delle deleghe sindacali
L’Associazione, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi dell’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi dei soggetti che abbiano revocato la delega.
In parallelo, l’Associazione deve presentare alla struttura INPS territorialmente competente le corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative, ciascuna:
- sottoscritta dal singolo associato;
- redatta secondo il fac-simile concordato con INPS;
- corredata di copia di un documento di identità valido.
Le strutture territoriali INPS procedono alla validazione delle deleghe acquisite tramite portale, confrontandole con le deleghe cartacee ricevute. Se pervengono due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di Associazioni diverse, produce effetti la prima delega pervenuta alla struttura competente, salvo che la delega successiva contenga la revoca espressa di quella già acquisita. L’Istituto declina ogni responsabilità nei casi in cui i flussi telematici o le deleghe trasmesse dall’Associazione non trovino riscontro nei propri archivi.
Revoca della delega e rapporti con l’associato
La convenzione ribadisce che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; pertanto, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto acquisisce la revoca e ne dà comunicazione all’Associazione interessata tramite PEC.
Riversamento delle quote associative e verifica contributiva
La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali provvede a corrispondere all’Associazione l’ammontare delle quote associative riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali. Il pagamento avviene solo previa verifica della regolarità contributiva dell’Associazione nei confronti dell’INPS, effettuata tramite la procedura Durc on line.
In caso di esito irregolare, l’Istituto riversa le quote al netto del debito risultante nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva". Se il Documento evidenzia irregolarità non quantificabili oppure non è possibile procedere alla verifica con le modalità previste, il riversamento resta sospeso fino alla regolarizzazione della posizione contributiva o alla conclusione degli accertamenti istruttori.
Costi del servizio e facoltà di recesso
I costi del servizio di riscossione, già individuati con determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, decorrono dal 1° gennaio 2018 e sono fissati nei seguenti importi:
- 2,67 euro per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione della code line, come costo una tantum annuale;
- 2,47 euro per la gestione della revoca delle deleghe sindacali;
- 0,21 euro per la gestione di ciascun modello F24.
L’eventuale variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione scritta. Dopo tale comunicazione, l’Associazione può esercitare il recesso entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti e dei terzi, per quanto derivante dall’applicazione della convenzione. L’Associazione riconosce espressamente tale esonero.
In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate sulle somme oggetto della convenzione, compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra associati e Associazione. Perciò l’Associazione esonera INPS da qualsiasi responsabilità derivante da tali rapporti e, se in controversie sulla validità e regolarità della delega risulta definitivamente soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’Associazione deve inoltre rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto qualora quest’ultimo sia convenuto o chiamato in giudizio in controversie connesse ai rapporti associativi. Tali spese sono quantificate secondo la vigente normativa sui compensi professionali.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico se sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, se l’Associazione perda i requisiti richiesti dalla legge o se intervengano modifiche normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale dell’Istituto in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a suo danno.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e obblighi di comunicazione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione ed è rinnovabile di tre anni in tre anni, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula.
Per il rinnovo, l’Associazione deve far pervenire all’Istituto la relativa richiesta almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In assenza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente di essere valida ed efficace alla scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.
Resta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti, da esercitarsi con comunicazione scritta da inviare all’altra parte via PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità di identificazione e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione a supporto se richiesta.
La circolare indica inoltre che la sede della CISLA è in via Roma n. 41, Crotone (KR).
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto della CISLA, è istituito il conto GPN25205, denominato "Contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), riscossi per conto della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA)".
Sono inoltre istituiti i seguenti conti, utilizzati dalla Direzione generale per completare le operazioni contabili:
- GPN35205, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto della CISLA;
- GPN11205, per il debito verso la CISLA per i contributi associativi riscossi per suo conto.
La tenuta e definizione dei rapporti finanziari con la CISLA sono affidate direttamente alla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali. L’allegato n. 2 riporta la variazione al piano dei conti.
Punti principali
Oggetto della convenzione
INPS e CISLA hanno stipulato una convenzione, sulla base dello schema approvato con determinazione presidenziale n. 182/2015, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei P.C.C.F., ai sensi dell’art. 11 della legge n. 334/1968.
Modalità di riscossione
La quota associativa è riscossa dall’INPS insieme ai contributi obbligatori, con le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento è evidenziato l’importo della quota e l’Associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo e non comporta per l’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione e validazione delle deleghe
L’Associazione trasmette all’INPS, tramite il portale dedicato, i dati degli associati per i quali richiede la riscossione e i nominativi di coloro che hanno revocato la delega. Deve inoltre presentare alle sedi territoriali le deleghe cartacee sottoscritte, corredate da documento di identità. Le strutture INPS validano le deleghe telematiche confrontandole con quelle cartacee. In caso di più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, vale la prima pervenuta, salvo revoca espressa successiva.
Revoca della delega
Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e Associazione; ogni comunicazione relativa a tale rapporto va indirizzata all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega di riscossione, acquisisce la revoca e la comunica all’Associazione via PEC.
Versamento delle somme riscosse
La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali versa all’Associazione le quote riscosse, al netto di rimborso spese e oneri fiscali, solo dopo la verifica della regolarità contributiva tramite Durc on line. In caso di irregolarità, l’importo viene riversato al netto del debito risultante. Se le irregolarità non sono quantificabili o la verifica non è possibile, il riversamento è sospeso fino alla regolarizzazione o alla conclusione degli accertamenti.
Costi del servizio
I costi del servizio, fissati con determinazione presidenziale n. 46/2018, decorrono dal 1° gennaio 2018 e sono pari a 2,67 euro per la gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line, 2,47 euro per la gestione delle revoche e 0,21 euro per ciascun modello F24. Le variazioni annuali sono comunicate per iscritto e l’Associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
INPS è esonerato da responsabilità verso imprese aderenti e terzi per l’applicazione della convenzione, inclusi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. L’Associazione deve rimborsare l’interessato in caso di soccombenza su contestazioni relative alla validità della delega e rifondere le spese sostenute dall’Istituto in eventuali giudizi connessi ai rapporti associativi. INPS può sospendere l’efficacia della convenzione per contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti o sopravvenienze normative, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare il decreto legislativo n. 196/2003, con particolare attenzione a sicurezza dei dati, adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Garante.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione ed è rinnovabile per ulteriori periodi triennali, previa verifica dei requisiti. La richiesta di rinnovo deve essere inviata almeno sei mesi prima della scadenza via PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente. Resta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti con comunicazione scritta via PEC o raccomandata. L’Associazione deve comunicare tempestivamente variazioni dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle trattenute è istituito il conto GPN25205. Sono inoltre istituiti i conti GPN35205 per l’accreditamento delle somme e GPN11205 per il debito verso CISLA. La gestione dei rapporti finanziari è affidata direttamente alla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali; l’allegato n. 2 contiene la variazione al piano dei conti.
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