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Circolare

Circolare numero 138 del 13-11-2019

Con la presente circolare l’Istituto comunica l’aggiornamento del contributo dovuto a carico degli iscritti al Fondo clero per l’anno 2018 e fornisce le istruzioni relative alle modalità di pagamento.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare ridetermina il contributo dovuto al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto per l’anno 2018, confermando provvisoriamente lo stesso importo anche per il 2019-2021. Vengono poi disciplinate le modalità di pagamento autonome e cumulative, l’uso del bonifico, le regole per la "notifica del dovuto tramite lista", nonché le procedure per rimborsi, variazioni anagrafiche e recupero di differenze contributive pregresse, anche nei confronti dei ministri di culto già pensionati. Particolare attenzione è dedicata ai ruoli delle Curie, dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero e della Direzione provinciale di Terni nel trasmettere tempestivamente le informazioni che incidono sull’obbligo contributivo.

Aggiornamento del contributo Fondo clero per il 2018 e istruzioni su versamenti, adempimenti cumulativi, rimborsi e recuperi

Aggiornamento del contributo dovuto al Fondo clero per l’anno 2018

La circolare interviene sulla rideterminazione del contributo dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Il riferimento normativo richiamato è l’articolo 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, in attuazione del quale è stato emanato il decreto interministeriale 7 agosto 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2019.

Il contributo annuo è fissato in 1.741,08 euro, corrispondenti a 290,18 euro per bimestre e 145,09 euro per mese. Tale importo resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2019, 2020 e 2021, fino all’emanazione di un nuovo decreto di aggiornamento.

Conguaglio per gli anni 2018 e 2019

La circolare evidenzia che il contributo annuo precedente era pari a 1.722,08 euro e che la differenza rispetto al nuovo importo è di 19,00 euro per anno. Ne deriva un conguaglio di 3,17 euro per bimestre e 1,58 euro per mese.

Il termine per il versamento delle sole integrazioni dovute per gli anni 2018 e 2019, senza aggravio di interessi, è fissato al 31 marzo 2020. Per il 2020, invece, la contribuzione è adeguata fin dalla prima scadenza utile ai nuovi valori.

Modalità di pagamento autonome

Sono tenuti al pagamento autonomo:

  • i sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento previsto dalla legge 20 maggio 1985, n. 222;
  • i ministri di culto acattolici soggetti ad assolvimento individuale in base ai rispettivi decreti ministeriali;
  • i sacerdoti secolari cattolici e i ministri di culto acattolici in contribuzione volontaria.

Per tali soggetti è disponibile il Portale dei Pagamenti – Fondo Clero del sito INPS, che consente:

  • il pagamento online tramite pagoPA con carte di credito, debito o prepagate, oppure con addebito in conto corrente;
  • la visualizzazione e stampa dell’Avviso di Pagamento pagoPA;
  • la visualizzazione e stampa del bollettino MAV, limitatamente ai pagamenti in scadenza a novembre 2019 e gennaio 2020;
  • la visualizzazione e stampa delle ricevute dei pagamenti effettuati tramite MAV o pagoPA.

Per il pagamento con Avviso di Pagamento pagoPA è possibile rivolgersi a uno dei Prestatori di Servizio di Pagamento aderenti al circuito, consultando i canali disponibili sul sito www.pagopa.gov.it.

Pagamenti cumulativi e bonifico

La circolare conferma la modalità del versamento unico a mezzo bonifico per:

  • l’Istituto centrale per il sostentamento del clero, con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge n. 222/1985;
  • le confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto quando il decreto ministeriale di riferimento preveda l’adempimento unico.

I versamenti cumulativi devono essere eseguiti esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla Direzione provinciale di Terni. Sono indicati due canali:

  • per l’area euro: IBAN IT06H0100003245321200001248, BIC BITAITRRENT;
  • per i bonifici da paesi extra euro: IBAN IT13G0631514405100000004580, presso Casse di Risparmio dell’Umbria, filiale n. 00430 "Terni Sede".

In via eccezionale, il bonifico è consentito anche ai singoli iscritti che si trovino all’estero, siano essi contribuenti volontari o contribuenti obbligatori al servizio di una Diocesi italiana o di figura equivalente per i ministri di culto acattolici. In tal caso è necessaria una preventiva autorizzazione della Direzione provinciale di Terni, istituita quale Polo unico nazionale per la gestione degli adempimenti del Fondo clero.

La causale del bonifico deve contenere obbligatoriamente:

  • la dicitura "CLERO";
  • il codice fiscale del sacerdote o ministro di culto, per i bonifici individuali, oppure l’identificativo dell’ICSC o della confessione acattolica, per i bonifici cumulativi;
  • il periodo di riferimento espresso in formato giorno/mese/anno, con indicazione "dal/al".

In assenza di tali dati, e per i bonifici dei singoli iscritti anche in assenza della preventiva autorizzazione, il versamento non viene attribuito in estratto conto. L’autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale di Terni vale anche per le scadenze successive fino a eventuale revoca.

Determinazione del dovuto e notifica tramite lista

Per i versamenti cumulativi il dovuto bimestrale è determinato dalla sommatoria degli importi individuali relativi agli iscritti che risultano "attivi" negli archivi INPS alla medesima scadenza, cioè non cessati e non percettori di prestazioni a carico del Fondo.

La circolare sottolinea che, nei casi di adempimento cumulativo, è necessario il perfetto allineamento tra valore atteso dall’INPS e somma effettivamente versata. Un importo difforme non consente alla procedura di acquisire correttamente i dati né di ripartire i pagamenti in estratto conto. Se non è possibile ricondurre il disallineamento ai singoli soggetti, l’intero gruppo interessato dall’adempimento cumulativo del bimestre risulta senza accredito.

Per rendere operativo il sistema della "notifica del dovuto tramite lista", le Diocesi, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero e le confessioni acattoliche devono comunicare tempestivamente alla Direzione provinciale di Terni ogni dato utile a determinare l’onere previdenziale, incluse nuove iscrizioni, variazioni e cessazioni.

Più in particolare:

  • entro il giorno 10 del mese di scadenza bimestrale, tali soggetti devono inviare un file con tutte le modifiche intervenute nel bimestre;
  • entro il giorno 25 del medesimo mese, l’INPS trasmette la lista degli assicurati "attivi" a quella data, con indicazione del dovuto individuale e del totale generale atteso.

Se il soggetto tenuto al pagamento rileva difformità rispetto ai propri dati, deve comunicarle immediatamente alla Direzione provinciale di Terni. L’Istituto aggiorna gli archivi e produce una nuova lista, che sostituisce quella precedente e costituisce il nuovo accertamento amministrativo del bimestre.

Quando la variazione incide su periodi pregressi, ad esempio per cessazioni che avrebbero dovuto essere registrate in passato, la modifica della lista annulla il dovuto del bimestre cui la lista si riferisce, mentre il recupero di quanto già versato nei bimestri precedenti richiede una distinta domanda di rimborso.

La circolare raccomanda di segnalare prioritariamente le cessazioni non ancora presenti in lista, così da evitare indebiti e successive richieste di rimborso. Le nuove iscrizioni non ancora presenti possono essere recuperate nella lista del bimestre successivo, con conseguente inclusione anche del dovuto riferito al bimestre precedente.

Rimborsi e gestione delle posizioni pregresse

Poiché la lista del totale atteso non può essere utilizzata per compensare valori negativi relativi a pagamenti indebiti di periodi precedenti, i rimborsi devono essere gestiti mediante autonoma operazione amministrativa e contabile.

L’Istituto centrale per il sostentamento o la confessione acattolica devono presentare una specifica richiesta, anche cumulativa per più iscritti, motivata e supportata da idonea documentazione. A titolo esemplificativo, per il clero cattolico possono essere richiesti atti quali:

  • provvedimento di riduzione allo stato laicale;
  • provvedimento di sospensione;
  • provvedimento di esclusione dal sostentamento con effetto retroattivo.

Se il rimborso riguarda contribuzione versata erroneamente dopo la decorrenza della pensione, è sufficiente la sola motivazione, senza necessità di documentazione, poiché l’indebito può essere rilevato direttamente dagli archivi INPS. La Direzione provinciale di Terni istruisce la domanda e restituisce la contribuzione non dovuta con distinto atto contabile.

Decorrenza dell’obbligo contributivo e ruolo delle Curie

L’obbligo contributivo decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 903/1973.

La circolare richiama inoltre l’articolo 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, chiarendo che dal 1° gennaio 2000 l’iscrizione al Fondo si estende:

  • ai sacerdoti e ministri di culto privi di cittadinanza italiana presenti in Italia al servizio di Diocesi italiane e di Chiese o enti non cattolici riconosciuti;
  • ai sacerdoti e ministri di culto italiani operanti all’estero al servizio di Diocesi italiane e di Chiese o enti non cattolici riconosciuti.

Per il clero cattolico viene precisato che non vi è coincidenza temporale tra obbligo contributivo e accesso al sistema di sostentamento. Il sostentamento interviene in un momento successivo all’ordinazione o all’inizio del ministero in Italia e, per alcuni, può anche essere escluso. Il ministro di culto resta quindi tenuto alla contribuzione nel periodo tra ordinazione e inserimento nel sistema di sostentamento, tra ingresso nel clero secolare e inserimento nel sistema, tra ingresso in Italia e inserimento nel sistema, oppure in caso di esclusione dal sostentamento per cessazione del titolo.

Per i soggetti non cittadini italiani, l’obbligo di versamento sorge contestualmente alla decorrenza in Italia dell’esercizio della funzione ministeriale al servizio di una Diocesi italiana, Chiesa o ente acattolico riconosciuto; se l’ingresso in Italia è anteriore a tale esercizio, non è dovuta contribuzione per il periodo intermedio.

La contribuzione al Fondo ha natura obbligatoria e deriva dallo status di ministro di culto, che deve essere attestato dall’ordinario o, per le confessioni acattoliche, dalla figura equivalente. Su tali soggetti grava l’obbligo di notifica che determina iscrizione, mantenimento e cessazione della posizione previdenziale.

Diverso è l’obbligo posto dall’articolo 7 della legge n. 903/1973 in capo al soggetto che corrisponde la congrua, oggi sostentamento ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 222/1985. In questo caso il legislatore ha previsto una delega cumulativa al pagamento degli oneri previdenziali, che resta però limitata al mero versamento e non trasferisce gli obblighi di denuncia dello status.

Le Curie diocesane devono quindi notificare con tempestività:

  • le ordinazioni sacerdotali;
  • le comunicazioni di inizio ministero in Italia per gli stranieri;
  • ogni variazione o cessazione dell’obbligo contributivo.

La relativa documentazione va trasmessa alla Direzione provinciale di Terni, che informa l’assicurato, attiva la spedizione degli avvisi di pagamento in caso di iscrizione o riattivazione e aggiorna gli archivi in caso di cessazione. Analoghi obblighi di segnalazione immediata gravano sull’Istituto centrale per il sostentamento, che deve comunicare cessazioni, riprese e variazioni anagrafiche rilevanti.

Recupero delle differenze contributive per ministri di culto pensionati

La circolare ricorda che il contributo al Fondo clero è collegato all’aumento percentuale che determina la variazione degli importi di pensione e che, per questo, assume carattere definitivo solo successivamente. Ne consegue che gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai ministri di culto ormai pensionati.

Il recupero delle differenze contributive pregresse viene effettuato centralmente sulla pensione a carico del Fondo.

Punti principali

Aggiornamento del contributo per il 2018

Il decreto interministeriale 7 agosto 2019, pubblicato sulla G.U. n. 200 del 27 agosto 2019, ridetermina il contributo del Fondo clero per il 2018 in 1.741,08 euro annui, pari a 290,18 euro bimestrali e 145,09 euro mensili. L’importo resta provvisoriamente valido anche per il 2019, 2020 e 2021 fino a un nuovo decreto. Per il conguaglio risultano dovuti 19,00 euro per ciascun anno, corrispondenti a 3,17 euro per bimestre e 1,58 euro per mese. Il versamento senza interessi delle sole integrazioni 2018-2019 scade il 31 marzo 2020; dal 2020 la contribuzione è adeguata ai nuovi importi dalla prima scadenza utile.

Modalità di pagamento autonome

Pagano autonomamente il contributo i sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento ex legge n. 222/1985, i ministri di culto acattolici tenuti al versamento individuale in base ai rispettivi decreti ministeriali e i soggetti in contribuzione volontaria. Il Portale dei Pagamenti – Fondo Clero consente il pagamento online tramite pagoPA, la stampa dell’Avviso di Pagamento e, per le scadenze di novembre 2019 e gennaio 2020, anche del bollettino MAV, oltre alla visualizzazione delle ricevute. Per pagoPA è possibile utilizzare i PSP aderenti tramite sportello fisico, home banking, app, phone banking e ATM.

Pagamenti cumulativi e bonifico

Il versamento unico cumulativo è confermato per l’Istituto centrale per il sostentamento del clero e per le confessioni acattoliche quando il relativo decreto ministeriale preveda l’adempimento unico. I bonifici cumulativi devono essere effettuati esclusivamente in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla Direzione provinciale di Terni, con IBAN IT06H0100003245321200001248 e BIC BITAITRRENT per l’area euro; per bonifici da paesi extra euro va usato l’IBAN IT13G0631514405100000004580. In via eccezionale il bonifico è consentito anche ai singoli iscritti all’estero, previa autorizzazione della Direzione provinciale di Terni. In causale devono comparire obbligatoriamente la parola "CLERO", il codice fiscale del sacerdote/ministro di culto o l’identificativo dell’ente per i cumulativi, e il periodo di riferimento; senza tali dati il pagamento non viene attribuito in estratto conto.

Determinazione del dovuto e "notifica del dovuto tramite lista"

Per i versamenti cumulativi il dovuto bimestrale è dato dalla somma degli importi individuali degli iscritti attivi alla scadenza. La corrispondenza tra importo atteso e importo versato è inderogabile: ogni difformità impedisce l’assegnazione corretta in estratto conto e può comportare che l’intero gruppo di iscritti interessati risulti senza accredito. Le Diocesi, l’ICSC e le confessioni acattoliche devono trasmettere entro il 10 del mese di scadenza bimestrale il file con iscrizioni, cessazioni e variazioni; l’INPS invia entro il 25 la lista degli assicurati attivi con indicazione del dovuto individuale e del totale generale. Se vi sono incongruenze, l’ente obbligato deve segnalarle subito alla Direzione provinciale di Terni, che aggiorna gli archivi e produce una nuova lista come nuovo accertamento. Le cessazioni non presenti vanno segnalate prioritariamente per evitare indebiti e richieste di rimborso.

Rimborsi, decorrenza dell’obbligo e adempimenti delle Curie

I pagamenti indebiti relativi a periodi pregressi non possono essere compensati con la lista del dovuto e devono essere trattati con distinta domanda di rimborso, presentata dall’ICSC o dalla confessione acattolica, anche cumulativamente per più iscritti, con motivazione e documentazione idonea. Per i versamenti errati successivi alla decorrenza della pensione è sufficiente la motivazione, perché l’indebito può essere verificato dagli archivi INPS. L’obbligo contributivo decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia; dal 1° gennaio 2000 l’iscrizione al Fondo è estesa anche ai sacerdoti e ministri di culto non italiani presenti in Italia al servizio di diocesi italiane o enti/chiese non cattolici riconosciuti, e ai cittadini italiani operanti all’estero per tali soggetti. Le Curie devono notificare tempestivamente ordinazioni, inizio ministero in Italia, variazioni e cessazioni; la documentazione va inviata alla Direzione provinciale di Terni, che informa l’assicurato e gestisce avvisi di pagamento e aggiornamenti degli archivi.

Ruolo del sostentamento e distinzione tra status e pagamento

La circolare distingue tra l’obbligo di attestare lo status di ministro di culto, che grava sull’ordinario o sulle figure equiparate per le confessioni acattoliche, e l’adempimento materiale del pagamento, che la legge affida al soggetto che corrisponde la remunerazione/sostentamento. La delega al pagamento non è revocabile e dura finché sussiste titolo al sostentamento, ma non trasferisce gli obblighi di denuncia dello status, che restano in capo all’ordinario o soggetto equivalente. L’Istituto centrale per il sostentamento deve limitarsi alla gestione del pagamento per i soggetti aventi titolo e segnalare prontamente cessazioni, riprese e variazioni anagrafiche alla Direzione provinciale di Terni.

Recupero delle differenze contributive per ministri pensionati

Poiché il contributo del Fondo clero è collegato agli aumenti percentuali che incidono sulle pensioni, la misura definitiva si consolida solo successivamente. Per questo gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai pensionati. Il recupero delle differenze contributive pregresse viene attivato centralmente sulla pensione a carico del Fondo.

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