Circolare numero 134 del 13-11-2019
Con la presente circolare si illustrano le modifiche apportate dal D.I. n. 102661/2019 alla disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasposto pubblico, istituito presso l’INPS con D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015 e ss.mm.ii.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il regolamento aggiornato del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, recepito dal D.I. n. 102661 del 5 febbraio 2019 ed efficace dal 20 aprile 2019. Vengono descritti ambito di applicazione, tipologie di prestazioni, condizioni di accesso, criteri di priorità, tetto aziendale, disciplina dell’assegno ordinario, della prestazione integrativa NASpI, dei programmi formativi e degli assegni straordinari, con indicazioni su importi, durata, contribuzione correlata, contributi addizionali e aspetti fiscali e contabili.
Nuovo regolamento del Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico
Nuovo regolamento del Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico
La circolare illustra il nuovo regolamento del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, aggiornato dal D.I. n. 102661 del 5 febbraio 2019 e vigente dal 20 aprile 2019. Il documento sostituisce e integra il precedente quadro normativo, fornendo istruzioni su prestazioni, accesso, finanziamento e aspetti contabili.
Quadro normativo e ambito di applicazione
Il Fondo è stato istituito dal D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015. La disciplina è stata in seguito oggetto di vari interventi, tra cui le circolari n. 27/2016 e n. 186/2016, gli accordi del 10 dicembre 2015 e del 23 maggio 2016, recepiti dal D.I. n. 97510/2016, e infine il D.I. n. 102661/2019, che recepisce l’accordo sindacale del 4 luglio 2018 tra ASSTRA, ANAV, AGENS e le organizzazioni sindacali di categoria.
Il Fondo tutela i lavoratori delle aziende pubbliche e private che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende rientranti in analoghi Fondi di settore e di quelle che esercitano servizi ferroviari di alta velocità. Con l’Accordo del 10 dicembre 2015 l’ambito è stato esteso alle aziende che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
Tipologie di prestazioni
Ai sensi dell’articolo 5 del D.I. n. 102661/2019, il Fondo provvede a:
- erogare assegni ordinari a favore di lavoratori con riduzione o sospensione dell’attività lavorativa;
- finanziare programmi formativi per lavoratori inseriti in piani di riconversione o riqualificazione professionale;
- erogare prestazioni integrative della NASpI;
- erogare assegni straordinari di sostegno al reddito per lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro 60 mesi dalla cessazione, nell’ambito di accordi aziendali di incentivo all’esodo.
Condizioni di accesso e criteri di priorità
L’accesso alle prestazioni è subordinato all’espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla normativa vigente in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.
Le domande sono esaminate secondo il seguente ordine di priorità:
- prestazioni per assegno ordinario e formazione;
- prestazioni integrative della NASpI, con priorità per le richieste sostenute da accordo sindacale nell’ambito delle procedure negoziali;
- assegni straordinari.
A parità di priorità, l’ordine di esame segue la cronologia di presentazione delle istanze.
Per assegno ordinario e prestazioni integrative NASpI, l’importo massimo erogabile dal Fondo è contenuto entro un tetto pari a quattro volte il contributo ordinario dovuto dall’impresa nell’anno precedente la domanda, al netto delle prestazioni già deliberate. Il periodo di riferimento per il calcolo del tetto aziendale è costituito dai dodici mesi precedenti il trimestre antecedente la data di presentazione della domanda.
Assegno ordinario
L’assegno ordinario può essere richiesto per le causali previste dagli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015. La circolare chiarisce che la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa può dipendere da eventi temporanei non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, oppure da riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratto di solidarietà. Viene quindi superata la precedente esclusione della causale di crisi aziendale e dei contratti di solidarietà.
L’importo dell’assegno corrisponde alla prestazione di integrazione salariale di cui all’articolo 3 del D.lgs n. 148/2015, compresi i massimali, ma senza la riduzione del 5,84% di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986. In concreto, l’assegno è pari all’80% della retribuzione globale persa per le ore non prestate, entro i limiti massimi previsti dalla disciplina delle integrazioni salariali. Per il 2019 i massimali richiamati sono pari a € 993,21 e € 1.193,75, rispettivamente per retribuzioni fino o superiori a € 2.148,74, importi da rivalutare annualmente secondo i criteri della CIGO.
La durata dell’assegno è disciplinata dall’articolo 30 del D.lgs n. 148/2015 e, a seconda della causale, dalle regole degli articoli 12 e 22 del medesimo decreto.
Contribuzione correlata e contributo addizionale
Per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario il Fondo versa la contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore. Tale contribuzione è utile sia per il diritto sia per la misura della pensione, compresa quella anticipata.
La contribuzione si calcola sulla base della retribuzione persa, determinata dal datore di lavoro tenendo conto degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. La circolare rinvia alle istruzioni già fornite per l’integrazione salariale ai fini dell’algoritmo di calcolo. Le aliquote da utilizzare dipendono dalla gestione pensionistica di appartenenza; per il 2019 è richiamata, in via generale, l’aliquota del 33%, con specifiche eccezioni per alcune gestioni e per le aziende con codice di autorizzazione "3G".
In caso di ricorso all’assegno ordinario, il datore di lavoro è tenuto anche al versamento di un contributo addizionale dell’1,5% sulle retribuzioni imponibili perse dai lavoratori interessati, calcolato sulla somma delle retribuzioni perse dei lavoratori coinvolti dalla sospensione o riduzione di orario.
Domanda, autorizzazione e pagamento dell’assegno ordinario
La domanda deve essere presentata telematicamente alla Struttura INPS competente per l’unità produttiva, non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La circolare richiama le istruzioni già fornite per la presentazione delle domande.
Dopo la deliberazione del Comitato amministratore del Fondo, la Struttura INPS rilascia l’autorizzazione, che consente il pagamento diretto al lavoratore oppure il conguaglio/rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro. L’assegno ordinario è autorizzato con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro.
Il conguaglio o la richiesta di rimborso sono soggetti a termine perentorio: devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successiva. Il pagamento diretto è ammesso solo nei casi di insolvenza dell’azienda o di serie e documentate difficoltà finanziarie.
Prestazione integrativa della NASpI
Il Fondo assicura un sostegno economico nei casi di cessazione del rapporto di lavoro con problematiche occupazionali mediante una prestazione integrativa della NASpI, prevista per cessazioni collettive o individuali per ragioni aziendali o per risoluzione consensuale nell’ambito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
La prestazione garantisce, per tutta la durata della NASpI, un livello di trattamento comprensivo dell’indennità stessa pari all’importo della NASpI riconosciuto per i primi tre mesi, maggiorato di € 250 mensili. La circolare precisa che non è più prevista la precedente durata fissa di sei mesi.
La prestazione integrativa segue le regole della NASpI in tema di sospensione, cumulo e decadenza. Può essere erogata in unica soluzione, se ciò è ammesso anche per la NASpI, su richiesta del lavoratore o in base a espressa previsione degli accordi sindacali aziendali. La circolare rinvia alle precedenti indicazioni per il pagamento e alla disciplina già illustrata con la circolare n. 176/2017 per la domanda, fornendo anche due esempi di calcolo nell’allegato n. 2.
Contributo integrativo e regime fiscale della prestazione NASpI
Per la prestazione integrativa è dovuto dal datore di lavoro un contributo integrativo mensile pari al 77% dell’integrazione alla NASpI, per tutta la durata della prestazione. Se la prestazione è corrisposta in unica soluzione, oppure in caso di estinzione dell’impresa autorizzata, il contributo deve essere versato anch’esso in unica soluzione per l’intero o per il residuo importo dovuto.
La prestazione ha natura di reddito di lavoro dipendente ai sensi degli articoli 6 e 49 del TUIR ed è soggetta a tassazione ordinaria, salvo i casi di tassazione separata degli arretrati. Su richiesta dell’interessato si applicano le detrazioni previste dagli articoli 12 e 13 del TUIR.
Programmi formativi
Per gli interventi formativi il Fondo stipula apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale cui aderiscono i datori di lavoro obbligati all’iscrizione. Le risorse derivanti da tali convenzioni restano vincolate alla finalità formativa. Le istruzioni operative saranno fornite successivamente alla stipula delle convenzioni.
Assegni straordinari
Gli assegni straordinari sono riconosciuti ai lavoratori che raggiungono i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata entro 60 mesi dalla cessazione del rapporto, sulla base di accordi sindacali aziendali inseriti in programmi di incentivo all’esodo.
Il finanziamento è interamente a carico del datore di lavoro, che sostiene una contribuzione straordinaria per tutta la durata dell’assegno, commisurata al fabbisogno di copertura degli assegni stessi e della contribuzione correlata. Gli oneri di amministrazione sono anch’essi a carico delle aziende esodanti.
L’assegno straordinario non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo; tali redditi comportano la riduzione dell’assegno fino a concorrenza. Il lavoratore può chiedere la prosecuzione del versamento dei contributi sindacali secondo le convenzioni stipulate tra le organizzazioni sindacali e l’INPS.
La misura dell’assegno è determinata dagli accordi sindacali aziendali. La contribuzione correlata, versata dal datore di lavoro al Fondo per il successivo riversamento alla gestione previdenziale, è utile per il diritto e la misura della pensione, compresa quella anticipata, e deve essere corrisposta entro il mese che precede la decorrenza della pensione.
Istruzioni contabili
La circolare dispone la variazione della denominazione dei conti già esistenti relativi alle prestazioni del Fondo e ai contributi di finanziamento dell’assegno ordinario, in conseguenza del nuovo decreto. Le nuove denominazioni sono riportate nell’allegato n. 3.
Le istruzioni contabili relative all’assegno straordinario, al suo finanziamento e alla contribuzione correlata, nonché quelle relative al contributo integrativo per la prestazione integrativa NASpI e ai programmi formativi, saranno emanate con successive specifiche circolari.
Punti principali
Quadro normativo e ambito del Fondo
Il Fondo, istituito dal D.I. n. 86985/2015 e successivamente modificato dagli accordi del 2015 e 2016, è stato ulteriormente aggiornato dal D.I. n. 102661/2019, che recepisce l’accordo sindacale del 4 luglio 2018. Il Fondo tutela i lavoratori delle aziende pubbliche e private che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione su acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende già coperte da Fondi di settore analoghi e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità. La nuova disciplina si applica dal 20 aprile 2019.
Tipologie di prestazioni erogabili
Il Fondo eroga quattro categorie di intervento: assegni ordinari per riduzioni o sospensioni dell’attività lavorativa; finanziamento di programmi formativi per lavoratori inseriti in piani di riconversione o riqualificazione; prestazioni integrative della NASpI; assegni straordinari per lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro 60 mesi, nell’ambito di accordi aziendali di incentivo all’esodo.
Condizioni di accesso, priorità e tetto aziendale
L’accesso alle prestazioni è subordinato all’espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla legislazione vigente sui processi di riduzione o modifica dei livelli occupazionali. Le domande sono esaminate con priorità per assegno ordinario e formazione, poi per integrazioni NASpI e infine per assegni straordinari; a parità di priorità vale l’ordine cronologico di presentazione. Per assegno ordinario e integrazione NASpI l’importo massimo erogabile non può superare quattro volte il contributo ordinario dovuto dall’impresa nell’anno precedente la domanda, al netto delle prestazioni già deliberate; il periodo di riferimento è costituito dai dodici mesi precedenti il trimestre antecedente la domanda.
Assegno ordinario: causali, importo, durata e contribuzione
L’assegno ordinario può essere richiesto per le causali dell’articolo 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015, quindi per eventi temporanei non imputabili alle parti, riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà. L’importo è pari a quello dell’integrazione salariale ex articolo 3 del D.lgs n. 148/2015, senza la riduzione del 5,84% prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986; corrisponde all’80% della retribuzione globale persa, entro i massimali CIGO. La durata segue i limiti dell’articolo 30 del D.lgs n. 148/2015. Durante la fruizione il Fondo versa la contribuzione correlata, utile ai fini del diritto e della misura pensionistica, calcolata sulla retribuzione persa e con aliquote specifiche indicate per le diverse gestioni; per il 2019 il riferimento generale è il 33%, con alcune eccezioni per specifiche categorie e gestioni.
Assegno ordinario: contributo addizionale, domanda e pagamento
In caso di fruizione dell’assegno ordinario il datore di lavoro versa un contributo addizionale dell’1,5% sulle retribuzioni imponibili perse dai lavoratori interessati. La domanda deve essere presentata telematicamente alla Struttura INPS competente non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione e non oltre 15 giorni dall’inizio della stessa. L’assegno è autorizzato con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro; il conguaglio o il rimborso devono avvenire entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata o dalla data del provvedimento di concessione se successiva. Il pagamento diretto è ammesso solo nei casi di insolvenza o serie e documentate difficoltà finanziarie.
Prestazione integrativa NASpI
La prestazione integrativa è prevista per cessazioni collettive o individuali per ragioni aziendali o per risoluzione consensuale nell’ambito della procedura per licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Garantisce, per tutta la durata della NASpI, un trattamento complessivo pari alla NASpI spettante nei primi tre mesi maggiorata di 250 euro mensili; non è più prevista la precedente durata fissa di sei mesi. Si applicano le regole di sospensione, cumulo e decadenza della NASpI, e la prestazione può essere erogata in unica soluzione se ciò è previsto anche per la NASpI. È prevista la facoltà di prosecuzione del versamento dei contributi sindacali tramite convenzione.
Prestazione integrativa NASpI: contributo, regime fiscale e modalità operative
Il datore di lavoro deve versare un contributo integrativo mensile pari al 77% dell’integrazione NASpI per tutta la durata della prestazione; se la prestazione è erogata in unica soluzione o se l’impresa si estingue, il versamento avviene in unica soluzione per l’importo residuo o totale dovuto. La prestazione ha natura di reddito di lavoro dipendente ed è tassata ordinariamente, salvo i casi di tassazione separata degli arretrati; spettano, su richiesta, le detrazioni previste dagli articoli 12 e 13 del TUIR. Le istruzioni sulla domanda e sul pagamento rinviano a precedenti circolari; sono forniti anche due esempi di calcolo.
Programmi formativi
Per gli interventi formativi il Fondo stipula convenzioni con il Fondo interprofessionale cui aderiscono i datori di lavoro tenuti all’iscrizione. Le risorse derivanti da tali convenzioni restano vincolate alla finalità formativa e le istruzioni operative saranno fornite dopo la stipula delle convenzioni.
Assegni straordinari
Gli assegni straordinari sono destinati ai lavoratori che, entro 60 mesi dalla cessazione del rapporto, maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, sulla base di accordi sindacali aziendali inseriti in programmi di incentivo all’esodo. Il finanziamento è interamente a carico del datore di lavoro, che sostiene anche una contribuzione straordinaria per tutta la durata dell’assegno, comprensiva della contribuzione correlata. L’assegno non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, che comportano riduzione fino a concorrenza. Il lavoratore può chiedere la prosecuzione dei contributi sindacali secondo convenzioni con l’INPS. La misura è determinata dagli accordi sindacali aziendali e la contribuzione correlata segue le regole illustrate per l’assegno ordinario, con versamento entro il mese precedente la decorrenza della pensione.
Istruzioni contabili
La circolare dispone l’aggiornamento della denominazione dei conti già esistenti per le prestazioni del Fondo e per i contributi di finanziamento dell’assegno ordinario, in conseguenza del nuovo decreto. Le istruzioni contabili per assegno straordinario, relativo finanziamento, contribuzione correlata, contributo integrativo della prestazione NASpI e programmi formativi saranno fornite con successive specifiche circolari.
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