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Circolare

Circolare numero 135 del 13-11-2019

Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA LAVORATORI POSTELEGRAFONICI (FAILP), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 21 febbraio 2019 tra INPS e FAILP per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono definiti i pensionati ammessi alla delega, le modalità di rilascio e trasmissione, la decorrenza e la revoca, la misura del contributo, i costi a carico del sindacato, le clausole di salvaguardia, i casi di recesso o risoluzione, i controlli a campione e la disciplina contabile con i relativi codici conto.

Convenzione INPS-FAILP per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-FAILP per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare disciplina la convenzione stipulata tra INPS e la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Postelegrafonici (FAILP) per la trattenuta e il riversamento dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche. Il documento definisce soggetti ammessi, modalità di adesione, decorrenza e revoca della delega, misura del contributo, costi del servizio, tutele dell’Istituto, controlli e profili contabili.

Premessa e durata della convenzione

La convenzione è stata sottoscritta il 21 febbraio 2019, sulla base dello schema convenzionale approvato con determinazione presidenziale n. 47 del 3 maggio 2018. La durata è fissata fino al 31 dicembre 2021. Il rinnovo è possibile solo su richiesta della organizzazione sindacale, da trasmettere all’Istituto via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente di avere efficacia e l’INPS interrompe il servizio di riscossione senza ulteriori comunicazioni.

Resta comunque salva la facoltà di ciascuna parte di recedere dal rapporto convenzionale con apposita comunicazione scritta da inviare all’altra parte a mezzo PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

La convenzione richiama l’articolo 23-octies della legge n. 485/1972 e riconosce il diritto di avvalersi della trattenuta sindacale ai pensionati titolari di delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.

Sono ammessi:

  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria, gestito dall’INPS;
  • per rinvio normativo, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica.

Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la disciplina si riferisce alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione telematica di una delega all’INPS. La delega deve essere compilata sul modulo predisposto dall’Istituto e deve indicare espressamente la misura del contributo sindacale, oltre alle autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.

La delega deve inoltre:

  • essere sottoscritta dal titolare della pensione;
  • riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Presentazione, decorrenza e conservazione

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati della delega sono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Se la delega riguarda una pensione già in essere, l’organizzazione sindacale trasmette all’Istituto i dati in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS. All’atto dell’invio deve allegare in formato digitale:

  • la delega acquisita;
  • la copia di un documento di identità del pensionato in corso di validità.

La delega rilasciata da soggetto già titolare di pensione produce effetti:

  • dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
  • per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, entro tre mesi dalla data di rilascio.

L’organizzazione sindacale deve conservare, ai fini di eventuali verifiche INPS, l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino al termine ordinario di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle norme di sicurezza.

Revoca della delega

Il rapporto associativo è qualificato come rapporto che intercorre esclusivamente tra associato e organizzazione sindacale; di conseguenza, le comunicazioni ordinarie relative a tale rapporto vanno indirizzate al sindacato.

Il pensionato può tuttavia revocare direttamente presso l’INPS la delega per la riscossione della quota associativa, indicando:

  • l’organizzazione sindacale revocata;
  • gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L’Istituto elabora la richiesta nel più breve tempo possibile e ne dà comunicazione all’organizzazione sindacale competente.

La convenzione prevede una sola delega per singola prestazione. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova delega produce effetto solo se preceduta dalla revoca di quella già esistente, contenente l’indicazione del sindacato revocato e i dati del documento del revocante.

Quando l’organizzazione sindacale acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega, deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare gli originali, con la copia del documento di identità, secondo le regole già previste per la delega.

La revoca produce effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

L’importo del contributo sindacale, indicato nel testo della delega, è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima. Sono esclusi i trattamenti di famiglia, comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica erogati a favore dei grandi invalidi per servizio.

Le aliquote applicabili sono:

  • 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non oltre il doppio di tale misura;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione, con gestione centralizzata tra Direzione generale e organizzazione sindacale.

I costi del servizio, fissati con determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, sono applicati a decorrere dal 1° gennaio 2018 e risultano pari a:

  • 0,29 euro per la revoca delega cartacea residuale;
  • 0,11 euro per la gestione della delega.

Ogni altro onere connesso alla convenzione resta a carico dell’organizzazione sindacale.

Clausola di salvaguardia

La convenzione esclude qualsiasi onere aggiuntivo per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato e alle vicende che ne derivano. L’organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante dal rapporto associativo.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, il sindacato che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta effettuata.

L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche quando riferiti a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti ai rapporti tra associati e organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

Recesso e risoluzione della convenzione

La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente nei seguenti casi:

  • contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione sindacale;
  • contestazioni sul legittimo esercizio dei poteri statutari corrispondenti;
  • perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula;
  • sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che impediscano l’applicazione dell’articolo 15 della convenzione.

Prima di esercitare il recesso, l’Istituto comunica motivatamente la propria intenzione al sindacato. Quest’ultimo può inviare osservazioni, eventualmente documentate, entro 30 giorni dalla ricezione. Nei 30 giorni successivi, l’INPS comunica il recesso, motivando il mancato accoglimento delle osservazioni, oppure la decisione di non procedere.

La cessazione del servizio di riscossione associativa, a seguito della risoluzione, opera dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, anche nei seguenti casi:

  • sopravvenienza di norme che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
  • presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS imputabili all’organizzazione sindacale;
  • applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali versate.

Tutte le comunicazioni relative a recesso e risoluzione devono avvenire via PEC.

Controlli a campione e penali

L’INPS si riserva di effettuare annualmente controlli a campione su almeno l’1% delle deleghe alla riscossione trasmesse dall’organizzazione sindacale, secondo modalità e tempi definiti dall’Istituto e comunicati al sindacato.

Sono inoltre sottoposte a verifica le deleghe che, al momento dell’acquisizione telematica, determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale a causa di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto relativi al soggetto che ha rilasciato la delega.

Per consentire i controlli, l’organizzazione sindacale deve trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta inviata via PEC dall’INPS la documentazione cartacea originale conservata, cioè:

  • delega;
  • copia del documento d’identità;
  • altra documentazione del pensionato.

La documentazione deve essere inoltrata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi.

Se emergono irregolarità, l’INPS applica penali commisurate alla gravità dell’inadempimento secondo quanto previsto dall’articolo 10 della convenzione. Qualora le penali superino il 10% delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento, la convenzione si risolve immediatamente di diritto.

Codice INPS e istruzioni contabili

È assegnato alla convenzione il codice INPS CG.

Per la rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto della FAILP, sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25721, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27721, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
  • GPA11721, per la rilevazione del debito verso l’organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato restano imputati al conto GPA35041, già in uso.

I conti sono movimentabili esclusivamente tramite le procedure di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate e di pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali. I rapporti finanziari con l’organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Punti principali

Premessa e durata della convenzione

La convenzione con la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Postelegrafonici (FAILP) è stata sottoscritta il 21 febbraio 2019 sulla base dello schema approvato con determinazione presidenziale n. 47 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021, è rinnovabile su richiesta della organizzazione sindacale da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza, e in assenza di richiesta cessa automaticamente senza ulteriori comunicazioni. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC.

Soggetti abilitati a rilasciare la delega

Possono aderire i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di altri fondi obbligatori di previdenza gestiti dall’INPS, nonché i titolari di pensioni amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica per effetto del rinvio normativo richiamato. Sono esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma riguarda pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio e trasmissione della delega

La trattenuta è autorizzata tramite trasmissione telematica di una delega all’INPS, redatta sul modulo predisposto dall’Istituto. La delega deve indicare espressamente la misura del contributo e contenere le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. Deve essere sottoscritta dal pensionato e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. Per le deleghe acquisite contestualmente alla domanda di pensione, i dati seguono le stesse modalità telematiche della domanda di prestazione.

Decorrenza della delega e conservazione documentale

Per le pensioni già in essere, la delega trasmessa dall’organizzazione sindacale produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, entro tre mesi dalla data di rilascio. Il sindacato deve trasmettere in formato digitale la delega e la copia del documento di identità e conservare l’originale della delega e la copia del documento, secondo le regole di conservazione sostitutiva, fino ai termini ordinari di prescrizione, garantendo integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza.

Revoca della delega

Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e organizzazione sindacale; ogni comunicazione relativa al rapporto va indirizzata al sindacato, salvo la revoca che può essere comunicata direttamente all’INPS dal pensionato, indicando l’organizzazione revocata e gli estremi di un documento valido. È ammessa una sola delega per singola prestazione: una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle rate di pensione, inclusa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia e degli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica erogati ai grandi invalidi per servizio. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il minimo e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo.

Rapporti finanziari e costi del servizio

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale. I costi fissati con determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, applicabili dal 1° gennaio 2018, sono pari a 0,29 euro per la revoca delega cartacea residuale e a 0,11 euro per la gestione delega. Ogni altro onere inerente alla convenzione resta a carico del sindacato.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato. L’organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità connessa ai rapporti associativi; in caso di controversie sul rilascio valido della delega, il sindacato soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per questioni attinenti ai rapporti tra associati e organizzazione, il sindacato deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS.

Recesso e risoluzione della convenzione

L’INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge del sindacato o se sopravvengono norme che impediscono l’applicazione dell’articolo 15 della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto comunica i motivi; il sindacato può inviare osservazioni entro 30 giorni e l’INPS decide nei 30 giorni successivi. La cessazione del servizio decorre dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento. La convenzione si risolve di diritto anche in caso di impossibilità normativa di prosecuzione, pregiudizi o conflitti di interesse a danno dell’INPS, oppure se le penali superano il 10% delle quote sindacali versate nell’anno di riferimento.

Controlli a campione e penali

L’INPS può effettuare annualmente controlli a campione su almeno l’1% delle deleghe trasmesse e verificare anche le deleghe che causano blocco funzionale dell’operatore per difformità nei dati anagrafici rispetto alla banca dati dell’Istituto. Per i controlli, il sindacato deve inviare entro 30 giorni dalla richiesta via PEC la documentazione originale conservata, tramite raccomandata A/R alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi. In caso di irregolarità, l’INPS applica penali proporzionate alla gravità; se tali penali superano il 10% delle quote riversate nell’anno, la convenzione si risolve automaticamente.

Codice INPS e istruzioni contabili

È assegnato il codice INPS CG. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25721 per i contributi trattenuti sulle pensioni dell’anno in corso, GPA27721 per quelli relativi agli anni precedenti e GPA11721 per il debito verso il sindacato e l’imputazione del pagamento; gli accreditamenti restano imputati al conto GPA35041 già in uso. I conti sono movimentati dalle specifiche procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali.

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