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Circolare

Circolare numero 140 del 18-11-2019

La circolare fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, nel caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce l’orientamento della Cassazione n. 22177/2018 e chiarisce che il padre lavoratore dipendente può usufruire dei riposi giornalieri ex art. 40 del D.lgs. 151/2001 anche se la madre è lavoratrice autonoma e percepisce l’indennità di maternità, senza che i due benefici siano alternativi. Restano fermi alcuni limiti di incompatibilità già indicati nella circolare n. 8/2003. Le istruzioni si applicano alle domande non ancora definite e, su richiesta, anche a eventi pregressi non prescritti e non coperti da giudicato.

Riposi giornalieri del padre lavoratore dipendente con madre lavoratrice autonoma

Riposi giornalieri del padre lavoratore dipendente con madre lavoratrice autonoma

La circolare fornisce chiarimenti sull’utilizzo dei riposi giornalieri previsti dall’articolo 40 del D.lgs. n. 151/2001 quando il padre è lavoratore dipendente e la madre è lavoratrice autonoma. L’intervento recepisce il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 22177 del 12 settembre 2018, secondo cui tale fruizione non è incompatibile con l’indennità di maternità spettante alla madre autonoma.

Principio di fondo e coordinamento tra i benefici

Secondo la Cassazione, la normativa sulla tutela della maternità e paternità consente ai genitori di organizzare la fruizione dei benefici in modo coerente con le esigenze familiari e lavorative, nei limiti temporali previsti dalla legge. In questa prospettiva, il padre lavoratore dipendente può utilizzare i riposi giornalieri anche se la madre lavoratrice autonoma percepisce l’indennità di maternità.

Fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre

Nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, il padre dipendente può fruire dei riposi di cui all’articolo 40 del D.lgs. n. 151/2001:

  • dalla nascita del minore;
  • dall’ingresso in famiglia o in Italia, nei casi di adozione o affidamento nazionale o internazionale.

La possibilità di fruizione non è subordinata alla circostanza che la madre abbia o meno già percepito l’indennità di maternità.

Superamento delle precedenti indicazioni amministrative

La circolare precisa che risultano superate le indicazioni contenute nel punto 2), quarto capoverso, della circolare n. 8 del 17 gennaio 2003, nella parte incompatibile con il nuovo orientamento. Di conseguenza, non opera più la lettura che rendeva alternativi i riposi del padre rispetto all’indennità di maternità della madre autonoma.

Limiti e incompatibilità che restano confermati

Restano però ferme le seguenti ipotesi di incompatibilità già richiamate nella circolare n. 8/2003:

  • il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma sia in congedo parentale;
  • in caso di parto plurimo, il padre non ha diritto alle ore aggiuntive riconosciute dall’articolo 41 del D.lgs. n. 151/2001, previste come aggiuntive rispetto ai riposi dell’articolo 39, poiché tali ore presuppongono la spettanza dei riposi giornalieri alla madre.

Ambito di applicazione temporale

Le istruzioni si applicano:

  • alle domande già presentate e non ancora definite;
  • su richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi, a condizione che non siano decorsi i termini di prescrizione e non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Indicazioni operative successive

La circolare anticipa che un successivo messaggio fornirà le istruzioni di dettaglio relative agli applicativi informatici.

Punti principali

Principio affermato dalla Cassazione

La sentenza della Corte di Cassazione, sezione Lavoro, n. 22177 del 12 settembre 2018 stabilisce che i riposi giornalieri del padre lavoratore dipendente non sono alternativi alla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma. La circolare recepisce tale principio, valorizzando la possibilità per entrambi i genitori di organizzare la fruizione dei benefici nei limiti temporali previsti dalla normativa.

Fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre

Quando la madre è lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può accedere ai riposi giornalieri previsti dall’art. 40 del D.lgs. 151/2001 fin dalla nascita del minore oppure, in caso di adozione o affidamento nazionale/internazionale, dall’ingresso in famiglia o in Italia. Questo diritto sussiste indipendentemente dal fatto che la madre stia fruendo dell’indennità di maternità.

Superamento delle precedenti istruzioni

Vengono superate le indicazioni contenute nel punto 2), quarto capoverso, della circolare n. 8 del 17 gennaio 2003, nella parte in cui facevano ritenere incompatibile la fruizione dei riposi del padre con l’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

Casi di incompatibilità che restano fermi

Restano confermate le incompatibilità già richiamate dalla circolare n. 8/2003: il padre non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma sia in congedo parentale; inoltre, in caso di parto plurimo, il padre non ha diritto alle ore aggiuntive previste dall’art. 41 del D.lgs. 151/2001, poiché tali ore presuppongono la spettanza dei riposi giornalieri alla madre.

Ambito temporale di applicazione

Le nuove indicazioni si applicano alle domande già presentate e non ancora definite. Su richiesta dell’interessato, possono essere estese anche agli eventi pregressi, purché non siano decorsi i termini di prescrizione e non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Aggiornamenti applicativi

La circolare rinvia a un successivo messaggio per le istruzioni di dettaglio relative agli applicativi informatici.

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