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Circolare

Circolare numero 137 del 13-11-2019

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA) dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 19 giugno 2019 tra INPS e CISLA per la riscossione, tramite l’Istituto, dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Vengono disciplinate le modalità di riscossione insieme ai contributi obbligatori, la gestione e la revoca delle deleghe, il versamento delle somme all’Associazione previa verifica della regolarità contributiva, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e di responsabilità, la disciplina privacy, la durata della convenzione e le istruzioni contabili.

Convenzione INPS-CISLA per la riscossione dei contributi associativi di imprenditori agricoli e coltivatori diretti

Convenzione INPS-CISLA per la riscossione dei contributi associativi

La circolare dà conto della convenzione stipulata il 19 giugno 2019 tra INPS e CISLA per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti. L’accordo disciplina l’intero processo di gestione delle deleghe, l’incasso unitario con i contributi obbligatori, il riversamento delle somme all’Associazione, i costi del servizio, le responsabilità delle parti, la tutela dei dati personali, la durata del rapporto e le relative scritture contabili.

Ambito e natura della riscossione

La riscossione del contributo associativo avviene da parte dell’INPS insieme ai contributi obbligatori e secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti vengono evidenziati l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria. La circolare precisa che la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e che l’Istituto non ha alcun obbligo di procedere alla riscossione coattiva della quota.

Gestione delle deleghe sindacali

L’Associazione, sotto la propria responsabilità, trasmette alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi dell’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che abbiano revocato la delega. Parallelamente, presenta alla Struttura INPS territorialmente competente le corrispondenti deleghe cartacee, ciascuna sottoscritta dal singolo associato secondo il fac-simile concordato con l’Istituto e corredata di copia di un documento di identità valido.

Le Strutture territoriali INPS validano le deleghe acquisite telematicamente tramite riscontro con la documentazione cartacea. Se pervengono all’INPS due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di Associazioni diverse, ha efficacia la prima delega pervenuta alla Struttura territorialmente competente, salvo che la delega successivamente acquisita contenga una revoca espressa della precedente. L’Istituto non assume responsabilità nei casi in cui i flussi telematici o le deleghe trasmesse dall’Associazione non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega

Il rapporto associativo è qualificato come rapporto esclusivamente intercorrente tra l’associato e l’Associazione; pertanto, le comunicazioni attinenti a tale rapporto devono essere indirizzate all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega alla riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca e ne dà comunicazione all’Associazione interessata tramite PEC.

Versamento delle somme riscosse

La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali corrisponde all’Associazione le quote associative riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, previa verifica della regolarità contributiva dell’Associazione nei confronti dell’Istituto, effettuata mediante la procedura Durc on line. In caso di irregolarità, l’INPS riversa le quote riscosse al netto del debito risultante nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva".

Se il Documento evidenzia irregolarità non quantificabili oppure non è possibile effettuare la verifica secondo le modalità previste, il riversamento delle quote associative resta sospeso fino alla regolarizzazione della posizione contributiva o alla conclusione degli accertamenti istruttori utili a definire il procedimento di verifica.

Costi del servizio

I costi del servizio, fissati con determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, decorrono dal 1° gennaio 2018 e sono i seguenti:

  • gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,67 una tantum annuale;
  • gestione revoca deleghe sindacali: € 2,47;
  • gestione singolo modello F24: € 0,21.

La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione scritta; successivamente a tale comunicazione l’Associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausole di responsabilità e salvaguardia

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti e dei terzi, derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate sulle somme oggetto della convenzione, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’INPS resta estraneo ai rapporti tra gli associati e l’Associazione. Quest’ultima esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti e, nelle controversie relative alla validità e regolarità del rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione deve inoltre rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto qualora quest’ultimo sia convenuto o chiamato in giudizio in controversie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e Associazione, con quantificazione delle spese nel rispetto della normativa sui compensi professionali.

L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia del negozio giuridico qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure quando l’Associazione perda i requisiti previsti per la convenzione o intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a osservare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti connessi e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata della convenzione, rinnovo e recesso

La convenzione è valida fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per periodi di tre anni, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula. La richiesta di rinnovo deve essere inviata dall’Associazione all’INPS via PEC o raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della scadenza; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.

È comunque riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recesso mediante comunicazione scritta da inviare con raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve altresì comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità di identificazione e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione di supporto. La circolare riporta infine la sede della CISLA in via Roma n. 41, Crotone (KR).

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute per contributi associativi riscossi per conto di CISLA è istituito il conto GPN25206, denominato "Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA)". Sono inoltre istituiti i conti GPN35206, per l’accreditamento dei contributi associativi, e GPN11206, relativo al debito verso CISLA per i contributi associativi riscossi per suo conto.

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con CISLA sono curati direttamente dalla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Punti principali

Premessa e base convenzionale

Il 19 giugno 2019 è stata sottoscritta una convenzione tra INPS e Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA), secondo lo schema approvato con determinazione presidenziale n. 181 del 22 dicembre 2015, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo avviene da parte dell’INPS unitamente ai contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento viene evidenziato l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e l’INPS non è tenuto ad alcuna esazione coattiva.

Gestione delle deleghe

L’Associazione trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo e i nominativi di coloro che abbiano revocato la delega. Deve inoltre presentare alla Struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee firmate, secondo il fac-simile concordato con l’Istituto, con allegata copia di un documento d’identità valido. Le Strutture INPS validano le deleghe telematiche confrontandole con quelle cartacee. In caso di più deleghe dello stesso soggetto a favore di Associazioni diverse, prevale la prima pervenuta, salvo revoca espressa della precedente. L’INPS declina responsabilità se i flussi telematici o le deleghe non corrispondono ai dati in archivio.

Revoca della delega

Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e Associazione; ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente. Se la revoca della delega è comunicata direttamente all’INPS dall’associato, l’Istituto acquisisce la revoca e ne informa l’Associazione tramite PEC.

Versamento delle quote all’Associazione

La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali corrisponde all’Associazione le quote riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, previa verifica della regolarità contributiva tramite Durc on line. In caso di irregolarità, il riversamento avviene al netto del debito risultante nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva". Se le irregolarità non sono quantificabili o la verifica non è possibile, il riversamento è sospeso fino alla regolarizzazione o alla conclusione degli accertamenti.

Costi del servizio

I costi del servizio, fissati con determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, sono applicati dal 1° gennaio 2018 e riguardano: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line, € 2,67 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali, € 2,47; gestione singolo modello F24, € 0,21. Le variazioni annuali dei costi sono comunicate per iscritto e l’Associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da responsabilità verso imprese aderenti e terzi per l’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra associati e Associazione; quest’ultima esonera l’INPS da responsabilità e, se soccombe definitivamente in controversie sulla validità della delega, deve rimborsare all’interessato la ritenuta. L’Associazione deve inoltre rimborsare le spese sostenute dall’Istituto se questo è convenuto o chiamato in giudizio per questioni connesse ai rapporti associativi. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti o per sopravvenute esigenze normative; può anche recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti devono osservare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per periodi di tre anni, previa verifica dei requisiti. La richiesta di rinnovo deve essere inviata dall’Associazione via PEC o raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della scadenza; in difetto, la convenzione cessa automaticamente. Rimane salvo il recesso di ciascuna parte mediante comunicazione scritta inviata con PEC o raccomandata. L’Associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza. È inoltre indicata la sede della CISLA in via Roma n. 41, Crotone (KR).

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute per contributi associativi riscossi per conto di CISLA è istituito il conto GPN25206. Sono inoltre istituiti i conti GPN35206, per l’accreditamento dei contributi associativi, e GPN11206, per il debito verso CISLA per i contributi associativi riscossi per suo conto. Gli adempimenti finanziari con l’Associazione sono curati dalla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

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