Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5640/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'esecuzione della Sentenza n. 1172/2025, emessa in data 13.02.2025, dal Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, nel giudizio recante R.G. n. 2613/2024

Giustizia amministrativa202601206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 1172/2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, del 13 febbraio 2025, passata in giudicato il 10 ottobre 2025, che aveva riconosciuto il diritto a € 500 annui per due anni scolastici, per complessivi € 1.000. Deduceva la persistente inerzia dell’amministrazione, nonostante la notifica del titolo il 4 marzo 2025 e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l’adempimento, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l’ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo. Non essendo stata fornita prova dell’adempimento, ha ordinato all’amministrazione di eseguire integralmente la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Poiché il termine di due anni dalla pubblicazione della pronuncia per fruire del beneficio può essere decorso, ha precisato che l’amministrazione deve comunque corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo: il ritardo è imputabile all’inerzia amministrativa e non può essere opposto al beneficiario. Ha nominato sin d’ora commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, incaricandolo, se necessario, di stanziare le somme e completare le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’insufficienza dei fondi o della cassa non giustifica l’inadempimento. Spese a carico dei resistenti, liquidate in € 500 oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L’ottemperanza può essere esperita per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con riguardo al caso deciso.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ritiene rispettato il termine previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a., per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR considera rispettato anche il termine processuale richiamato dall’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a., applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

    L’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione presuppone il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notifica del titolo; nel caso concreto tale termine era trascorso.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Al riguardo, va precisato che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio (due anni dalla pubblicazione della pronuncia), l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria, tenuto anche conto che il mancato rispetto del limite temporale fissato dal giudice ordinario non è dipeso dalla parte ricorrente ma è imputabile ad una condotta omissiva dell’amministrazione che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento dell’obbligo.

    Il beneficio economico della Carta del docente, se non più fruibile entro il periodo stabilito per causa imputabile all’inerzia dell’amministrazione, deve essere corrisposto in denaro, con gli interessi legali fino al pagamento.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere dalla pubblica amministrazione l’adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente al caso deciso.
  • Quando l’amministrazione non prova di avere adempiuto al titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Se l’inerzia dell’amministrazione impedisce al beneficiario di fruire entro il termine stabilito di un beneficio economico fungibile, l’obbligo può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario e degli interessi legali fino al soddisfo; l’amministrazione non può trarre vantaggio dal proprio inadempimento.
  • La mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non costituisce legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve attivare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.