Ordinanza n. 732/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento della nota municipale prot. n. 21827 del 16 marzo 2022, recante revoca dell’autorizzazione allo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto presidenziale che ha dichiarato perento il ricorso contro la revoca dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore NCC)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto presidenziale del 30 aprile 2026, che aveva dichiarato estinto per perenzione il ricorso n.r.g. 300 del 2022 per mancato compimento, nel corso di un anno, di un atto di procedura. Ha dedotto l'erroneità della ricostruzione dei fatti, rappresentando di avere presentato una rituale istanza di fissazione dell'udienza. Il TAR ha rilevato che l'istanza risultava presentata il 9 maggio 2022 e che, a seguito di essa, la domanda cautelare era stata iscritta al ruolo della camera di consiglio del 25 maggio 2022, poi cancellata per rinuncia della ricorrente. Il testo contiene una difformità interna, poiché nella motivazione si menziona anche la data del 9 maggio 2021, mentre la ricostruzione processuale indica il 9 maggio 2022.
La decisione
Il TAR ha accolto l'opposizione, ritenendo non corretta la dichiarazione di perenzione, poiché risultava compiuto un atto processuale idoneo a evitare l'estinzione del giudizio, ossia la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza ex art. 71 c.p.a., cui era seguita l'iscrizione della domanda cautelare al ruolo camerale. Ha quindi ordinato la reiscrizione del ricorso n.r.g. 300 del 2022 nel ruolo ordinario e fissato l'udienza di merito per il 17 dicembre 2026. L'ordinanza non decide il merito dell'impugnazione proposta contro la revoca dell'autorizzazione.
Norme richiamate
art. 81 c.p.a.
mancato compimento nel corso di un anno di un atto di procedura
La perenzione è stata dichiarata nel decreto presidenziale in ragione del mancato compimento, per un anno, di un atto di procedura; il TAR ha escluso tale presupposto alla luce dell'istanza di fissazione dell'udienza presentata dalla ricorrente.
art. 85, commi 4, 5 e 6, c.p.a.
Disposizioni richiamate dal TAR per la disciplina dell'opposizione al decreto presidenziale dichiarativo dell'estinzione per perenzione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Disposizione richiamata per la trattazione camerale dell'opposizione.
art. 71 c.p.a.
istanza di fissazione dell'udienza di discussione del merito del ricorso
La presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza è stata ritenuta atto processuale idoneo a impedire la dichiarazione di perenzione.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto presidenziale dichiarativo della perenzione deve essere accolta quando dagli atti risulti che la parte abbia compiuto, entro il periodo rilevante, un atto processuale idoneo a proseguire il giudizio, quale l'istanza di fissazione dell'udienza prevista dall'art. 71 c.p.a.
- L'effettiva presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza e i successivi adempimenti processuali, compresa l'iscrizione della causa al ruolo camerale, devono essere considerati nella verifica del presupposto della perenzione; la successiva rinuncia alla domanda cautelare non equivale, di per sé, a mancata prosecuzione del giudizio di merito.
- Accertata l'erroneità della dichiarazione di perenzione, il giudice deve disporre la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario e fissare l'udienza per la trattazione del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 371/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 1407/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 308/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 309/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 310/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 311/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →