Cassazione Civile, Ordinanza n. 02578/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una lite tra una società privata gestrice di una struttura ospedaliera e una azienda sanitaria locale, decisa in appello e poi portata in Cassazione sia con ricorso principale sia con ricorso incidentale. Dal testo emerge però che, prima della decisione di legittimità, entrambe le parti ricorrenti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi. La Corte ha quindi rilevato la mancanza di accettazione della rinuncia da parte della controparte e ha pronunciato l’estinzione del giudizio. Non emergono dal testo i motivi sostanziali del ricorso avverso la sentenza d’appello, né la materia del rapporto sostanziale controverso oltre alla presenza di spese anche per una fase cautelare svoltasi davanti alla Corte d’appello.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, ha rilevato che la controparte non aveva accettato le rinunce e ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Ha inoltre condannato in solido le due parti rinuncianti alla rifusione delle spese in favore dell’azienda sanitaria locale, comprendendo sia le spese della fase cautelare svolta davanti alla Corte d’appello sia quelle del giudizio di legittimità. Ha escluso, infine, il raddoppio del contributo unificato, ritenendo non applicabile l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 alla rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In caso di rinuncia al ricorso per cassazione non accettata dalla controparte, il giudizio si estingue ma le parti rinuncianti possono essere condannate alle spese.
art. 373 c.p.c.
La pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione deve comprendere anche quelle della fase cautelare svoltasi davanti alla Corte d'appello.
d.m. n. 55 del 2014
Le spese di lite vanno liquidate secondo i parametri ministeriali vigenti, come modificati dal d.m. n. 147 del 2022, in relazione al valore della controversia.
d.m. n. 147 del 2022
Modifica i parametri di liquidazione delle spese professionali applicabili alla controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
È la disposizione che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato, qui escluso per la rinuncia al ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione non produce di per sé l’estinzione automatica del giudizio se non risulta l’accettazione della controparte, ma la Corte può comunque dichiarare l’estinzione sulla base della rinuncia non accettata secondo il regime applicabile.
- La parte che rinuncia al ricorso può essere condannata alle spese di lite anche quando il giudizio si estingue, con liquidazione a favore della controparte vittoriosa.
- La regolazione delle spese del giudizio di cassazione può comprendere anche le spese della fase cautelare svoltasi nel grado precedente, quando tale fase sia connessa alla controversia definita in sede di legittimità.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione.
- In sede di liquidazione delle spese deve farsi applicazione dei parametri normativi vigenti, rapportati al valore della lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02503/2025 del 03/02/2025
- ordinanza_civile · 3 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02504/2025 del 03/02/2025
- ordinanza_civile · 3 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02505/2025 del 03/02/2025
- ordinanza_civile · 3 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02507/2025 del 03/02/2025
- ordinanza_civile · 3 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02511/2025 del 03/02/2025
- ordinanza_civile · 3 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02513/2025 del 03/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →