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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/982

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/982 della Commissione del 17 giugno 2021 relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 122001 come additivo per mangimi destinati a suini e pollame (titolare dell’autorizzazione: Roal Oy), e che abroga i regolamenti (UE) n. 277/2010, (UE) n. 891/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 886/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0982

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotto da Trichoderma reesei CBS 122001 come additivo per mangimi per suini e pollame, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA. Conferma l’idoneità dell’additivo alle condizioni d’uso proposte, ma segnala il possibile rischio di sensibilizzazione delle vie respiratorie, imponendo misure di protezione per gli utilizzatori. L’atto abroga i precedenti regolamenti di autorizzazione e prevede un periodo transitorio per l’immissione sul mercato delle scorte esistenti.

Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 122001 come additivo per mangimi destinati a suini e pollame, con abrogazione dei precedenti atti di autorizzazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e, in pratica, alla messa in commercio e all’utilizzo del preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da Trichoderma reesei CBS 122001, classificato come additivo zootecnico del gruppo funzionale "promotori della digestione". Riguarda i mangimi destinati a pollame da ingrasso e da riproduzione, pollame per la produzione di uova e suini. Si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è inoltre rilevante ai fini SEE. Sono previste misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima dell’8 luglio 2021.

Rinnovo dell’autorizzazione della 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 122001

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/982 della Commissione rinnova l’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotto da Trichoderma reesei CBS 122001 come additivo per mangimi destinati a suini e pollame. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce l’esito positivo della valutazione scientifica dell’EFSA, con conferma dell’assenza di effetti negativi su salute animale, consumatori e ambiente, ma con richiamo a un potenziale rischio di sensibilizzazione respiratoria per gli utilizzatori.

Base giuridica e presupposti del rinnovo

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, per il rinnovo dell’autorizzazione, e l’articolo 14, paragrafi 1 e 2, relativo alla domanda di rinnovo. Dalla valutazione emerge che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento risultano soddisfatte. Il parere dell’EFSA del 18 novembre 2020 conferma la validità del prodotto alle condizioni d’uso proposte e verifica anche la relazione sul metodo di analisi predisposta dal laboratorio di riferimento.

Ambito materiale e categorie di animali interessate

L’autorizzazione riguarda un additivo zootecnico classificato nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". L’allegato copre il pollame da ingrasso e da riproduzione, il pollame per la produzione di uova e i suini. Il nuovo regime unifica e sostituisce le precedenti autorizzazioni settoriali già rilasciate con i regolamenti (UE) n. 277/2010 e (UE) n. 891/2010 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 886/2011.

Specifiche tecniche dell’additivo e metodo di analisi

L’allegato identifica l’additivo con il codice 4a12 e il titolare dell’autorizzazione in Roal Oy. La composizione è descritta come preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Trichoderma reesei CBS 122001, con un tenore minimo di 40 000 PPU/g per la forma solida e 10 000 PPU/g per la forma liquida. Il metodo di analisi è di tipo colorimetrico e misura l’attività della 6-fitasi tramite il fosfato inorganico rilasciato dal fitato di sodio.

Condizioni di impiego, etichettatura e sicurezza degli utilizzatori

Per il pollame da ingrasso e da riproduzione e per i suini è fissato un tenore di 250 PPU/kg di mangime completo; per il pollame per la produzione di uova il tenore è di 125 PPU/kg. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative volte a prevenire i rischi per gli utilizzatori; ove ciò non sia sufficiente, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale, compresa la protezione delle vie respiratorie.

Misure transitorie e abrogazione degli atti precedenti

Per evitare discontinuità di mercato, il regolamento consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento delle scorte dei prodotti e delle premiscele fabbricati ed etichettati prima dell’8 gennaio 2022 secondo la normativa previgente. Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, il termine transitorio è esteso ai prodotti fabbricati ed etichettati prima dell’8 luglio 2022. Contestualmente, sono abrogati i tre precedenti atti autorizzativi relativi alla medesima 6-fitasi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 122001 è rinnovata ai sensi dell’articolo 1, nell’ambito della categoria "additivi zootecnici" e del gruppo funzionale "promotori della digestione", alle condizioni stabilite nell’allegato.

Condizioni d’impiego e livelli di inclusione

L’allegato indica per il codice additivo 4a12 un tenore minimo del preparato in forma solida pari a 40 000 PPU/g e in forma liquida pari a 10 000 PPU/g. Per il pollame da ingrasso e da riproduzione e per i suini è previsto un tenore di 250 PPU/kg di mangime completo (12% di umidità); per il pollame per la produzione di uova è previsto 125 PPU/kg.

Prescrizioni per etichettatura e uso sicuro

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Periodo di autorizzazione

La fine del periodo di autorizzazione è fissata all’8 luglio 2031.

Misure transitorie

I prodotti e le premiscele contenenti l’additivo, fabbricati ed etichettati prima dell’8 gennaio 2022 in conformità alle norme previgenti, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti l’additivo, fabbricati ed etichettati prima dell’8 luglio 2022 secondo le norme previgenti, possono anch’essi restare sul mercato e essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte se destinati ad animali da produzione alimentare.

Abrogazione degli atti precedenti

Sono abrogati il regolamento (UE) n. 277/2010, il regolamento (UE) n. 891/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 886/2011, che avevano autorizzato il medesimo additivo per specifiche categorie di animali.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareautorizzazioni amministrativeetichettatura dei mangimiprotezione della salute degli utilizzatori

Testo integrale

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