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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/983

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 della Commissione del 17 giugno 2021 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32021R0983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni dalla Cina di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, a seguito di un'inchiesta avviata ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha ritenuto provato il dumping, il pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e il nesso causale, escludendo tuttavia le importazioni da registrazione e accertando che, in questa fase, non sussistono le condizioni per applicare un metodo diverso per distorsioni sulle materie prime. Il livello del dazio provvisorio è fissato in misura differenziata per impresa, con un'aliquota massima del 29,1 % per alcune società e per tutte le altre società non specificamente menzionate.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese, con esclusioni di alcuni prodotti per uso domestico e per batterie auto.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, classificati attualmente con il codice NC ex 7607 11 19 e i codici TARIC 7607111960 e 7607111991, originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi specifici fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico individuati per spessore e larghezza, nonché i prodotti ricotti indicati nell'articolo 1, paragrafo 2. Il dazio ha natura provvisoria, si applica per sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento e opera direttamente in tutti gli Stati membri; l'immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della RPC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 istituisce misure antidumping provvisorie nei confronti delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione (ACF). La Commissione fonda il provvedimento sull'inchiesta aperta il 22 ottobre 2020 ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036, ritenendo accertati in via provvisoria dumping, pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e nesso causale. Il regolamento si colloca nel quadro delle misure di difesa commerciale dell'Unione e contiene anche regole operative per l'applicazione dei dazi e per la partecipazione delle parti interessate.

Procedura e principali passaggi istruttori

L'inchiesta è stata avviata a seguito di una denuncia presentata da sei produttori dell'Unione, rappresentativi di oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione di ACF. La Commissione ha esaminato la richiesta di registrazione delle importazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, ma ha concluso che non ricorreva la condizione dell'ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni richiesta dall'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), e quindi non ha disposto la registrazione.

La Commissione ha coinvolto le parti interessate, consentendo osservazioni, audizioni e risposte ai questionari. Nel contesto della pandemia di COVID-19 non ha potuto svolgere visite di verifica in presenza nella fase provvisoria, ricorrendo invece a controlli incrociati a distanza. Il procedimento tiene anche conto del recesso del Regno Unito dall'Unione, con conseguente utilizzo dei dati UE-27 a partire dal 1° gennaio 2021.

Prodotto oggetto dell'inchiesta e prodotto simile

Il prodotto in esame è definito come fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 e i codici TARIC 7607111960 e 7607111991. Il regolamento elenca quattro categorie di prodotti esclusi, tutte riconducibili a fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, individuati da soglie di spessore, larghezza e ricottura.

La Commissione ha ritenuto che il prodotto oggetto dell'inchiesta, il prodotto venduto sul mercato interno cinese e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione abbiano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi usi di base, qualificandoli come prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4.

Richieste di esclusione respinte

Nel corso dell'inchiesta sono state sollevate richieste di esclusione per due segmenti: gli ACF di spessore inferiore a 6 micron e gli ACF per batterie per auto elettriche. La Commissione ha respinto provvisoriamente entrambe le richieste.

Per gli ACF < 6 micron ha ritenuto che l'industria dell'Unione sia in grado di produrre tali prodotti, che esistano esempi di vendite commerciali e che non sia dimostrata una carenza di offerta. Ha inoltre osservato che la tendenza verso spessori minori non rende inattendibili i dati in tonnellate e che l'argomento ambientale non giustifica l'esclusione dal perimetro dell'inchiesta.

Per gli ACF per batterie auto ha rilevato che, nonostante l'uso di leghe diverse e processi specifici, le caratteristiche fisiche restano sostanzialmente le stesse e il prodotto rientra tecnicamente nel perimetro definito. Ha inoltre sottolineato che il segmento batterie auto nell'UE è ancora in fase iniziale e che l'assenza di esportazioni dalla RPC non è motivo sufficiente per un'esclusione.

Determinazione del dumping e metodo basato sulle distorsioni significative in Cina

La Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che in Cina esistano distorsioni significative tali da rendere inopportuno l'uso dei prezzi e dei costi del mercato interno per determinare il valore normale. La conclusione si fonda sulla relazione della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della RPC, integrata da ulteriori elementi istruttori e dal mancato contributo del governo cinese, che non ha risposto ai questionari.

L'analisi svolta dalla Commissione ricostruisce un contesto economico in cui Stato e PCC esercitano un controllo pervasivo sull'economia, attraverso imprese di Stato, pianificazione industriale, interventi nel sistema finanziario, politiche settoriali, disciplina fallimentare e patrimoniale, distorsioni salariali e accesso al credito. Tali distorsioni sono considerate sistemiche e applicabili anche al settore dell'alluminio e ai produttori di ACF.

Paese rappresentativo e fonti dei valori di riferimento

Per costruire il valore normale la Commissione ha individuato la Turchia come paese rappresentativo appropriato, dopo aver valutato altri paesi con livello di sviluppo economico analogo alla RPC, la presenza di produzione del prodotto o di prodotti comparabili e la disponibilità di dati pubblici pertinenti. Brasile, Russia, Armenia e Indonesia sono stati progressivamente esclusi o non ulteriormente esaminati per ragioni legate a dati non sufficientemente affidabili o alla presenza di distorsioni e restrizioni commerciali.

Poiché non erano disponibili dati adeguati per produttori turchi di ACF, la Commissione ha utilizzato dati di produttori turchi di estrusi in alluminio per determinare SGAV e profitti, ritenendo gli estrusi un prodotto simile appartenente alla stessa categoria generale dei semilavorati di alluminio. Il valore normale è stato quindi costruito sulla base di costi e valori di riferimento esenti da distorsioni riferiti a materie prime, energia, lavoro, SGAV e profitti.

Margini di dumping provvisori

La Commissione ha determinato margini di dumping provvisori differenziati per società, espressi sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto:

  • Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.: 98,9 %
  • Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.: 81,5 %
  • Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.: 16,1 %
  • altre società che hanno collaborato: 69,6 %
  • tutte le altre società: 98,9 %

Ai fini dell'applicazione delle misure, nel dispositivo finale del regolamento l'aliquota provvisoria applicata è quella risultante dal confronto tra margine di dumping e margine di pregiudizio, secondo la regola del dazio inferiore.

Pregiudizio per l'industria dell'Unione

L'industria dell'Unione è composta da 11 produttori e il mercato rilevante è stato valutato sulla base dell'UE-27. La Commissione ha osservato una contrazione del consumo dell'Unione del 6 % nel periodo in esame e un aumento delle importazioni dalla RPC del 21 %, con quota di mercato passata dal 18 % al 23 %.

I prezzi all'importazione dalla Cina sono scesi del 3 % e sono rimasti costantemente inferiori ai prezzi e ai costi dei produttori dell'Unione. Il margine medio ponderato di undercutting è stato pari al 10,8 %. Sul piano economico l'industria dell'Unione ha mostrato un andamento complessivamente negativo: calo della produzione, riduzione della capacità produttiva e dell'utilizzo degli impianti, diminuzione delle vendite sul libero mercato, contrazione della quota di mercato, riduzione dell'occupazione, peggioramento della produttività, forti perdite di redditività, flusso di cassa negativo e contrazione degli investimenti.

La Commissione ha concluso in via provvisoria che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5.

Nesso di causalità ed esclusione di altri fattori

La Commissione ha ritenuto che il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione sia coinciso con la crescita delle importazioni cinesi a prezzi bassi, che hanno esercitato una pressione al ribasso sui prezzi dell'Unione e hanno impedito ai produttori europei di trasferire gli aumenti dei costi.

Ha esaminato e respinto come cause alternative o concorrenti del pregiudizio il calo dei consumi, la pandemia di COVID-19, la presunta mancanza di investimenti, la ristrutturazione dell'industria dell'Unione, i salari elevati, i costi dell'energia, la mancanza di integrazione verticale, le importazioni da paesi terzi e l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione. Secondo la Commissione, nessuno di tali fattori ha interrotto il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.

Interesse dell'Unione

La Commissione ha ritenuto che l'istituzione di misure sia nell'interesse dell'industria dell'Unione e dei suoi fornitori, poiché dovrebbe consentire un recupero di quota di mercato e di redditività. Per quanto riguarda gli utilizzatori e gli importatori, la Commissione ha osservato che le informazioni raccolte non consentivano ancora una valutazione pienamente attendibile dell'impatto dei dazi su tutti gli operatori, ma non ha ravvisato ragioni impellenti per escludere l'interesse dell'Unione all'adozione delle misure.

Livello del dazio e distorsioni sulle materie prime

Per il livello delle misure la Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore. Ha determinato un margine di pregiudizio basato su un profitto di riferimento del 6 %, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 quater, e ha aggiunto un costo supplementare legato agli obblighi ambientali, in particolare all'EU ETS, stimato tra circa 9,93 e 15,64 EUR/tonnellata.

Il regolamento tratta anche l'asserita distorsione relativa alle materie prime: la denuncia segnalava una tassa all'esportazione del 15 % sui lingotti di alluminio in Cina. La Commissione ha riconosciuto la presenza della tassa e il peso dei lingotti oltre il 17 % del costo di produzione, ma ha concluso in via provvisoria che il prezzo dei lingotti non risultava considerevolmente inferiore ai prezzi dei mercati internazionali rappresentativi. Di conseguenza, in questa fase non ha applicato il metodo speciale dell'articolo 7, paragrafo 2 bis.

Dispositivo e applicazione pratica

L'articolo 1 fissa le aliquote provvisorie: 29,1 % per Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. (TARIC C686), 16,0 % per Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. (C687), 25,2 % per Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd. (C688), 24,2 % per le altre società che hanno collaborato e 29,1 % per tutte le altre società (C999). L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con la dichiarazione prescritta; in assenza di tale fattura si applica l'aliquota "tutte le altre società".

L'articolo 2 concede alle parti interessate 15 giorni di calendario per le osservazioni scritte e 5 giorni di calendario per le richieste di audizione presso la Commissione o presso il consigliere-auditore. L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e che l'articolo 1 si applica per sei mesi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio provvisorio

È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC, in base all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1036. Il dazio è applicato per un periodo di sei mesi.

Definizione del prodotto ed esclusioni

Il prodotto oggetto della misura è costituito da ACF con spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg. Sono escluse quattro categorie di fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, definite in base a spessore, larghezza e ricottura.

Aliquote individuali e codici addizionali TARIC

Le aliquote provvisorie sono: Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. 29,1 % (C686); Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. 16,0 % (C687); Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd. 25,2 % (C688); altre società che hanno collaborato 24,2 %; tutte le altre società 29,1 % (C999).

Fattura commerciale valida per l'aliquota individuale

L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall'articolo 1, paragrafo 4; in mancanza, si applica l'aliquota per tutte le altre società.

Garanzia doganale

L'immissione in libera pratica nell'Unione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Termini per osservazioni e audizioni

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall'entrata in vigore; le richieste di audizione presso la Commissione e presso il consigliere-auditore vanno presentate entro 5 giorni di calendario.

Durata ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 1 si applica per sei mesi.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganalidifesa commercialemercato interno

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