Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1416

Regolamento delegato (UE) 2021/1416 della Commissione del 17 giugno 2021 che modifica la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esclusione dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE dei voli in arrivo dal Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato modifica la direttiva ETS per escludere dal sistema europeo di scambio di quote di emissioni i voli in partenza dal Regno Unito e diretti nel SEE. La misura è giustificata dall’entrata in vigore dell’accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito, che prevede meccanismi di carbon pricing nel trasporto aereo. L’esclusione opera dal 1o gennaio 2021 e si inserisce nel quadro delle deroghe già previste per taluni voli, senza incidere sulle soglie di esenzione per operatori aerei non commerciali.

Esclusione dal sistema EU ETS dei voli in partenza dal Regno Unito e diretti verso il SEE, mediante modifica della direttiva 2003/87/CE.

Ambito di applicazione

Si applica al trasporto aereo disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE e, in particolare, ai voli in partenza da aerodromi situati nel Regno Unito e diretti verso aerodromi situati nello Spazio economico europeo (SEE). Incide sugli operatori di trasporto aereo soggetti all’EU ETS e sulle esclusioni già previste per talune attività di trasporto aereo, senza alterare le soglie specifiche basate sul numero di voli o sul volume di emissioni per operatore. Si applica alle emissioni prodotte a decorrere dal 1o gennaio 2021 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Esclusione dal sistema EU ETS dei voli in arrivo dal Regno Unito

Il regolamento delegato interviene sulla direttiva 2003/87/CE, che istituisce l’EU ETS, per adeguare il perimetro del sistema di scambio delle quote di emissioni alla nuova relazione con il Regno Unito dopo l’entrata in vigore dell’accordo commerciale e di cooperazione. La Commissione richiama l’articolo 25 bis della direttiva, che le consente di escludere dal sistema i voli in arrivo da un paese terzo, al fine di assicurare un’interazione coerente con le misure del paese terzo in materia di prezzo del carbonio nel trasporto aereo.

Contesto normativo e ratio della misura

Nei considerando si evidenzia che l’accordo UE-Regno Unito prevede che ciascuna parte disponga di un sistema efficace di fissazione del prezzo del carbonio che copra il trasporto aereo. Si ricorda inoltre che, in base all’articolo 28 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE, la deroga di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 1, si applica solo conformemente ai termini dell’accordo. La Commissione conclude che è necessario modificare la direttiva per escludere dall’EU ETS i voli in partenza da aerodromi situati nel Regno Unito e diretti verso aerodromi situati nel SEE.

Modifiche alla disciplina del trasporto aereo nell’allegato I

L’articolo 1 modifica la tabella dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, nella voce relativa al trasporto aereo.

  • Alla lettera j), il secondo comma è sostituito per chiarire che i voli di cui alle lettere l) e m), o i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, monarchi regnanti, membri più prossimi della loro famiglia, capi di Stato, capi di governo e ministri di uno Stato membro, non possono essere esclusi ai sensi di tale lettera.
  • La lettera k) è sostituita per confermare l’esclusione, dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2030, dei voli effettuati da un operatore di trasporto aereo non commerciale con emissioni annue totali inferiori a 1 000 tonnellate l’anno, includendo nel calcolo anche le emissioni dei voli di cui alle lettere l) e m).
  • È aggiunta la lettera m), che esclude dall’EU ETS i voli in partenza dagli aerodromi situati nel Regno Unito e diretti verso gli aerodromi situati nel SEE.

Effetti pratici per operatori e professionisti

Per gli operatori aerei, la modifica comporta l’esclusione dal meccanismo ETS dei collegamenti Regno Unito-SEE in partenza dal Regno Unito. Il regolamento precisa che tale esclusione non deve alterare la disciplina delle altre esenzioni basate su soglie quantitative, preservando la struttura complessiva di copertura del sistema. Per gli studi legali e fiscali, il punto centrale è la corretta individuazione dei voli esclusi e la verifica degli impatti sul monitoraggio e sulla rendicontazione delle emissioni.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2021. Questa scelta è coerente con la decorrenza dell’applicazione provvisoria dell’accordo UE-Regno Unito e con l’esigenza di allineare tempestivamente la disciplina ETS al nuovo assetto convenzionale.

Vincolatività

Il testo finale ribadisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

La tabella dell’allegato I, colonna "Attività", voce "Trasporto aereo", è modificata in tre punti: viene precisato che i voli indicati alle lettere l) e m), o i voli ufficiali che trasportano monarchi, membri più prossimi della famiglia reale, capi di Stato, capi di governo e ministri di uno Stato membro, non possono essere esclusi ai sensi della lettera j); la lettera k) è sostituita per confermare che, dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2030, sono esclusi i voli di operatori non commerciali con emissioni annue totali inferiori a 1 000 tonnellate, includendo le emissioni dei voli di cui alle lettere l) e m); è aggiunta la lettera m), che esclude i voli in partenza dal Regno Unito verso il SEE.

Finalità della modifica in relazione all’accordo UE-Regno Unito

Il regolamento dà attuazione alla necessità di coordinare l’EU ETS con l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito, che prevede sistemi efficaci di fissazione del prezzo del carbonio per il trasporto aereo. La modifica serve a escludere dall’EU ETS i voli dal Regno Unito verso il SEE, in coerenza con il quadro convenzionale tra le parti.

Decorrenza ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021. È quindi retroattivo rispetto alla data di pubblicazione, in coerenza con la provvisoria applicazione e successiva entrata in vigore dell’accordo UE-Regno Unito.

Natura e vincolatività

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasporto aereocommercio di emissionienergia e climarelazioni esterne dell'ue

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.