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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/981

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/981 della Commissione del 17 giugno 2021 relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger CBS 109.713 e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger DSM 18404 come additivo per mangimi destinati a specie avicole, uccelli ornamentali e suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione: BASF SE), e che abroga il regolamento (CE) n. 271/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un preparato enzimatico a base di xilanasi e glucanasi prodotto da due ceppi di Aspergillus niger, già autorizzato in precedenza come additivo per mangimi. La Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, sulla base del parere EFSA che conferma l’assenza di effetti negativi su animali, consumatori e ambiente, pur segnalando il potenziale di sensibilizzazione cutanea e respiratoria per gli utilizzatori. Il regolamento fissa le condizioni di impiego, i tenori minimi per alcune specie, obblighi informativi e misure di protezione, prevede un periodo transitorio e abroga le precedenti autorizzazioni del 2009 e del 2011.

Rinnovo dell’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi come additivo per mangimi per specie avicole, uccelli ornamentali e suinetti svezzati, con abrogazione delle precedenti autorizzazioni.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e all’uso, immissione sul mercato ed etichettatura del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger CBS 109.713 e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger DSM 18404, classificato tra gli additivi zootecnici. Riguarda i mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, galline ovaiole, tacchini, suinetti svezzati, altre specie avicole minori (da ingrasso e per la produzione di uova) e uccelli ornamentali, con regole transitorie distinte per animali da produzione alimentare e non da produzione alimentare. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; non prevede esclusioni ulteriori oltre a quelle di specie/categorie espressamente indicate nell’allegato e nel regime transitorio.

Rinnovo dell’autorizzazione di un preparato enzimatico per mangimi

Il regolamento disciplina il rinnovo dell’autorizzazione di un preparato composto da endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger CBS 109.713 e endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger DSM 18404, impiegato come additivo per mangimi. La misura si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che regola l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e ne disciplina rilascio e rinnovo.

La Commissione, sulla base del parere EFSA del 18 novembre 2020, ha ritenuto soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’EFSA ha confermato che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non presenta effetti negativi per la salute animale, per i consumatori o per l’ambiente, pur evidenziando un potenziale rischio di sensibilizzazione cutanea e respiratoria per gli utilizzatori.

Ambito di applicazione e categorie interessate

Il regolamento si applica al preparato enzimatico in questione, classificato come additivo zootecnico e inserito nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. Le specie/categorie interessate sono:

  • polli da ingrasso;
  • pollastre allevate per la produzione di uova;
  • galline ovaiole;
  • tacchini;
  • suinetti svezzati;
  • altre specie avicole minori da ingrasso e per la produzione di uova;
  • uccelli ornamentali.

L’allegato distingue i livelli di impiego a seconda della specie o categoria animale. Il regolamento produce effetti in tutti gli Stati membri ed è espressamente indicato come testo rilevante ai fini del SEE.

Condizioni di autorizzazione e contenuto tecnico dell’allegato

L’allegato contiene la disciplina operativa dell’additivo, inclusi:

  • il numero di identificazione dell’additivo: 4a7;
  • il titolare dell’autorizzazione: BASF SE;
  • la composizione del preparato, con attività minima di 5 600 TXU e 2 500 TGU per grammo in forma solida o liquida;
  • la caratterizzazione delle sostanze attive;
  • i metodi di analisi per la quantificazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi e dell’endo-1,4-beta-glucanasi nelle diverse matrici.

I metodi di analisi sono di tipo viscosimetrico: per la xilanasi, il metodo si basa sulla riduzione della viscosità di un substrato contenente xilano (arabinoxilano del frumento) a pH 3,5 e 55 °C; per la glucanasi, sul substrato contenente glucano (beta-glucano dell’orzo) a pH 3,5 e 40 °C. Il riferimento alle unità di attività è precisato nelle note dell’allegato: 1 TXU corrisponde alla quantità di enzima che libera 5 μmol di zuccheri riduttori equivalenti xilosio al minuto; 1 TGU corrisponde alla quantità di enzima che libera 1 μmol di zuccheri riduttori equivalenti glucosio al minuto.

Tenori minimi e specie destinatarie

L’allegato stabilisce i tenori minimi per kg di mangime completo con umidità al 12%:

  • 280 TXU e 125 TGU per polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova;
  • 280 TXU e 125 TGU per galline ovaiole, altre specie avicole minori da ingrasso e per la produzione di uova, e uccelli ornamentali;
  • 560 TXU e 250 TGU per tacchini e suinetti svezzati.

Il regolamento non introduce, nel testo fornito, un tenore massimo generale, ma definisce i livelli minimi da rispettare in funzione delle categorie animali.

Obblighi per gli operatori e tutela degli utilizzatori

La Commissione richiama espressamente il profilo di rischio per gli utilizzatori. Gli operatori del settore dei mangimi devono quindi organizzare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire o minimizzare l’esposizione al rischio. Qualora tali misure non siano sufficienti, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono inoltre comparire le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico, così da garantire un impiego corretto e sicuro lungo la filiera dei mangimi.

Regime transitorio e continuità commerciale

Per evitare interruzioni immediate del mercato, il regolamento introduce un periodo transitorio. Possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte:

  • il preparato e le premiscele che lo contengono, se prodotti ed etichettati prima dell’8 gennaio 2022 secondo le regole previgenti;
  • le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, se prodotti ed etichettati prima dell’8 luglio 2022;
  • le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali non da produzione alimentare, se prodotti ed etichettati prima dell’8 luglio 2023.

Abrogazione delle precedenti autorizzazioni

Con il rinnovo dell’autorizzazione, il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 271/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011. La nuova disciplina sostituisce quindi i precedenti titoli autorizzativi relativi allo stesso preparato, unificando il regime di impiego nelle categorie animali oggi contemplate.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo sottolinea inoltre che le misure adottate sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger CBS 109.713 e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger DSM 18404, appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale dei "promotori della digestione", è rinnovata alle condizioni stabilite nell’allegato.

Condizioni d’uso e requisiti tecnici

L’allegato indica la composizione dell’additivo, la descrizione del preparato, i metodi di analisi per la quantificazione delle due attività enzimatiche nelle varie matrici (additivo, premiscele, materie prime e mangimi composti) e i tenori minimi per le specie interessate. Sono inoltre previste indicazioni sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità al trattamento termico da riportare nelle istruzioni per l’uso.

Specie destinatarie e dosaggi

Per polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova è previsto un tenore minimo di 280 TXU e 125 TGU/kg di mangime completo (12% di umidità). Per galline ovaiole, altre specie avicole minori da ingrasso e per la produzione di uova e uccelli ornamentali si applica il medesimo tenore minimo di 280 TXU e 125 TGU/kg. Per tacchini e suinetti svezzati il tenore minimo è di 560 TXU e 250 TGU/kg.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Poiché l’additivo è considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per eliminare o ridurre al minimo il rischio per gli utilizzatori; se ciò non basta, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle e delle vie respiratorie.

Obblighi informativi in etichetta e istruzioni d’uso

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Regime transitorio

Il preparato e le premiscele che lo contengono, prodotti ed etichettati prima dell’8 gennaio 2022 secondo le norme previgenti, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti il preparato, prodotti ed etichettati prima dell’8 luglio 2022 per animali da produzione alimentare, e prima dell’8 luglio 2023 per animali non da produzione alimentare, possono ugualmente restare sul mercato e essere utilizzati fino a esaurimento scorte.

Abrogazione delle precedenti autorizzazioni

Sono abrogati il regolamento (CE) n. 271/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011, che avevano autorizzato il medesimo preparato per categorie di animali in parte diverse.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieadditivi per mangimisicurezza alimentaresanità animaleetichettatura dei mangimi

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