Regolamento (UE) 2021/984
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/984 della Commissione del 17 giugno 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure temporanee (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica unicamente il termine finale di applicazione del regime temporaneo introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/466. La Commissione, preso atto delle persistenti difficoltà operative dei sistemi di controllo nazionali causate dalla crisi COVID-19, proroga fino al 1° settembre 2021 il periodo in cui possono essere applicate le misure temporanee. L’atto incide quindi sulla durata di una disciplina emergenziale già esistente, senza introdurre nuovi obblighi sostanziali.
Proroga al 1° settembre 2021 del periodo di applicazione delle misure temporanee previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 in materia di controlli ufficiali durante la crisi COVID-19.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, nell’ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625, con particolare riferimento alle situazioni di grave disfunzione dei sistemi di controllo connesse alla pandemia di COVID-19. Riguarda in particolare le difficoltà nell’esecuzione di controlli e attività ufficiali relativi a certificati ufficiali e attestati ufficiali concernenti gli spostamenti di animali e merci nell’Unione e all’interno dell’Unione. È applicabile dal 2 luglio 2021; entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/984 della Commissione
Il regolamento interviene sul quadro emergenziale creato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/466, adottato per consentire misure temporanee in presenza di gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla pandemia di COVID-19. La Commissione constata che tali difficoltà permangono oltre il 1° luglio 2021 e dispone pertanto una proroga del periodo di applicazione fino al 1° settembre 2021.
Contesto e base giuridica
L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 141, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, che attribuisce alla Commissione il potere di adottare misure temporanee mediante atti di esecuzione qualora emergano prove di gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro e vi sia necessità di contenere rischi sanitari per l’uomo, gli animali, le piante e il benessere degli animali.
Ragioni della modifica
Nei considerando la Commissione evidenzia che:
- la crisi COVID-19 continua a incidere sull’operatività dei sistemi di controllo nazionali;
- le difficoltà riguardano in particolare l’esecuzione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali relativi a certificati ufficiali e attestati ufficiali per gli spostamenti di animali e merci nell’Unione e all’interno dell’Unione;
- le disfunzioni sono tali da protrarsi oltre il 1° luglio 2021 e, con ogni probabilità, per i mesi successivi.
Alla luce di ciò, la Commissione ritiene necessario prorogare il regime temporaneo per consentire agli Stati membri una più agevole pianificazione e prosecuzione dei controlli durante la crisi.
Modifica normativa introdotta
La disposizione sostanziale dell’atto è unica e consiste nella modifica dell’articolo 6, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/466:
- la data di scadenza "1° luglio 2021" è sostituita con "1° settembre 2021".
Si tratta quindi di una proroga del termine finale di applicazione delle misure temporanee, senza alterazione del loro contenuto materiale.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento:
- entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
- si applica a decorrere dal 2 luglio 2021;
- è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Effetti pratici per gli operatori e le autorità
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore agroalimentare, zootecnico o fitosanitario, l’atto rileva principalmente perché estende la finestra temporale di applicazione di un regime derogatorio/emergenziale sui controlli ufficiali. Restano quindi operative, fino al 1° settembre 2021, le misure temporanee già previste dal regolamento (UE) 2020/466 per gestire le criticità di rilascio, verifica e utilizzo di certificati e attestati ufficiali nei flussi intra-UE di animali e merci.
Disposizioni principali
Proroga del periodo di applicazione delle misure temporanee
All’articolo 6, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/466, la data "1° luglio 2021" è sostituita con "1° settembre 2021". La modifica estende di due mesi il periodo di applicazione delle misure temporanee previste per far fronte alle disfunzioni dei sistemi di controllo dovute alla COVID-19.
Motivazione della proroga
La Commissione richiama la persistenza di gravi disfunzioni nei sistemi di controllo degli Stati membri, in particolare nelle attività connesse ai certificati e attestati ufficiali per gli spostamenti di animali e merci. La proroga è giustificata dall’esigenza di facilitare la pianificazione e l’esecuzione dei controlli ufficiali durante la crisi sanitaria.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 2 luglio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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