Regolamento (UE) 2021/980
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/980 della Commissione del 17 giugno 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 per quanto riguarda gli obblighi di informazione per l'iscrizione nel registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/980 interviene sul regime informativo per l’iscrizione nel registro elettronico delle quote di immissione in commercio di idrofluorocarburi. La modifica è finalizzata a consentire una più agevole identificazione delle imprese da parte delle autorità doganali, anche mediante strumenti digitali, attraverso l’indicazione del numero EORI dell’impresa interessata. Viene inoltre chiarito che, per le imprese extra UE che operano tramite rappresentante esclusivo, le informazioni richieste devono riferirsi al rappresentante esclusivo solo per alcuni dati, mentre il numero EORI deve essere fornito dall’impresa.
Modifica gli obblighi informativi per l’iscrizione nel registro elettronico delle quote di immissione in commercio di idrofluorocarburi, con particolare riguardo al numero EORI e ai rappresentanti esclusivi.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese che devono iscriversi nel registro elettronico istituito ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra. Riguarda sia le imprese stabilite nell’Unione sia quelle stabilite al di fuori dell’Unione che operano tramite un rappresentante esclusivo ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Modifica degli obblighi di informazione per il registro delle quote di idrofluorocarburi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/980 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 in materia di registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e mira a rendere più efficace l’identificazione degli operatori da parte delle autorità competenti, in particolare doganali.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il registro istituito dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 è uno strumento di controllo del mercato degli idrofluorocarburi. Le autorità nazionali competenti, incluse quelle doganali, vi hanno accesso a fini informativi ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4. La Commissione evidenzia che, per applicare correttamente restrizioni e divieti all’immissione in commercio, le autorità doganali devono poter identificare le imprese tramite il numero EORI, anche tramite controlli digitali.
Ambito soggettivo della modifica
La modifica riguarda le imprese tenute all’iscrizione nel registro elettronico delle quote. In particolare:
- le imprese stabilite nell’Unione devono continuare a fornire, se del caso, il numero EORI;
- le imprese stabilite al di fuori dell’Unione che operano tramite rappresentante esclusivo ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014 devono fornire le informazioni relative al rappresentante esclusivo per taluni dati, ma anche il proprio numero EORI.
La Commissione chiarisce che il numero EORI del rappresentante esclusivo non consente necessariamente di ricondurre i dati a una sola impresa extra UE, poiché un medesimo rappresentante può agire per più imprese. Per questo motivo l’obbligo viene riallineato in funzione dell’effettiva identificazione dell’impresa che immette in commercio i gas fluorurati.
Contenuto della modifica normativa
L’articolo 1 interviene sull’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661. Le modifiche sono due:
- la lettera b) viene sostituita, specificando che le informazioni indicate al paragrafo 1, lettere d) e i), devono riferirsi al rappresentante esclusivo e non all’impresa, nei casi previsti;
- viene aggiunta la lettera g), che impone di indicare il numero EORI dell’impresa, se del caso.
Il risultato pratico è una distinzione più netta tra i dati del rappresentante esclusivo e quelli dell’impresa estera, con l’introduzione di un identificativo univoco utile ai controlli amministrativi e doganali.
Applicazione e decorrenza
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, secondo l’articolo 2, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non introduce un regime transitorio autonomo, limitandosi a modificare un atto esecutivo già esistente nel settore dei gas fluorurati a effetto serra.
Disposizioni principali
Modifica degli obblighi informativi per l’iscrizione nel registro
L’articolo 1 modifica l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661. La lettera b) è sostituita prevedendo che, per le imprese non stabilite nell’Unione che hanno conferito mandato a un rappresentante esclusivo, le informazioni elencate al paragrafo 1, lettere d) e i), debbano riferirsi al rappresentante esclusivo e non all’impresa. È inoltre aggiunta la lettera g), che impone di indicare il numero EORI dell’impresa, se del caso.
Finalità di identificazione e controlli doganali
I considerando chiariscono che il numero EORI consente alle autorità doganali di identificare le imprese che immettono in commercio idrofluorocarburi, facilitando l’applicazione delle restrizioni e dei divieti previsti dal regolamento (UE) n. 517/2014 e agevolando i controlli, anche digitali. Le imprese stabilite al di fuori dell’Unione con rappresentante esclusivo sono quindi tenute a fornire il proprio numero EORI, mentre l’obbligo di indicare il numero EORI del rappresentante esclusivo viene eliminato perché ritenuto superfluo.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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