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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25110/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da due operazioni quasi contestuali: da un lato la cessione, da parte di due società, dell’intero capitale di una società a favore di un’altra società; dall’altro due contratti preliminari di compravendita con cui la stessa società cessionaria prometteva di costruire e vendere alle medesime società due unità immobiliari entro una certa data. Nei preliminari era indicato un prezzo di euro 175.000,00 oltre IVA per ciascun immobile, con quietanza per euro 159.000,00 oltre IVA per ciascuna promissaria acquirente. Le promissarie acquirenti, rilevando che al termine pattuito la costruzione non era ancora iniziata, agirono per ottenere la risoluzione per inadempimento e la restituzione di quanto versato. La convenuta resistette sostenendo che non vi fosse stato alcun pagamento in denaro del prezzo dei preliminari, poiché l’acconto sarebbe stato soddisfatto per compensazione con i crediti derivanti dalla cessione delle quote sociali; inoltre dedusse che la diversa operazione di cessione quote era autonoma rispetto ai preliminari. In cassazione la società ricorrente censurava la sentenza d’appello per violazione degli artt. 1453 e 1241 c.c. e degli artt. 163, 183, 115 e 116 c.p.c., sostenendo: che la compensazione era stata allegata solo tardivamente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.; che ciò integrava una nuova causa petendi e non una mera emendatio; che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto omessa la pronuncia del primo giudice; che non era dovuta alcuna restituzione perché nessuna somma era stata materialmente corrisposta; con il secondo motivo deduceva omesso esame di fatti decisivi, insistendo sulla separazione tra i due rapporti contrattuali e sull’asserita irrilevanza della quietanza nei preliminari.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha condiviso la lettura della Corte d’appello secondo cui, già dagli atti introduttivi, risultava chiaramente che il titolo della pretesa era rappresentato dai preliminari di compravendita e dalla quietanza in essi contenuta; la successiva specificazione che il pagamento dell’acconto era avvenuto per compensazione con crediti derivanti dalla cessione delle quote non introduceva un nuovo thema decidendum, ma costituiva una mera precisazione difensiva di una circostanza già acquisita. La Corte ha quindi escluso la violazione degli artt. 163 e 183 c.p.c. e, correlativamente, degli artt. 115 e 116 c.p.c., ricordando che la censura su tali norme è proponibile solo nei limiti dell’utilizzo di prove non dedotte o della disapplicazione delle regole sulle prove legali. È stato inoltre escluso l’omesso esame di fatti decisivi, poiché la doglianza investiva in realtà argomentazioni difensive e non fatti storici specifici; per di più, la questione della pretesa quietanza apparente era nuova in cassazione e quindi inammissibile. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    richiamato come norma sulla risoluzione per inadempimento; la Corte ha ritenuto corretta la decisione d’appello che ha valorizzato la quietanza e l’inadempimento della promittente venditrice.

  • art. 1241 c.c.

    richiamato in tema di compensazione; la Corte ha ritenuto che la compensazione tra crediti di diversa origine, contestuale e già dedotta in atti, non integrasse una nuova domanda ma una precisazione difensiva.

  • art. 163 c.p.c.

    invocato per sostenere la tardività della deduzione della compensazione; la Corte ha escluso violazioni del contenuto della citazione.

  • art. 183 c.p.c.

    la deduzione della compensazione nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, è stata ritenuta, nel caso concreto, una mera precisazione e non una nuova causa petendi.

  • art. 115 c.p.c.

    la censura è stata reputata infondata perché non risultava che il giudice avesse posto a base della decisione prove non dedotte o ignorato il regime delle prove legali.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle prove; la Corte ha escluso un uso distorto del prudente apprezzamento probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro invocato per le denunce di violazione di legge, ma le doglianze sono state respinte.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ha ribadito che il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di argomentazioni o questioni difensive.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • La deduzione, in corso di causa, della specifica modalità di adempimento di una prestazione già tempestivamente allegata non integra necessariamente una nuova causa petendi: se il titolo della pretesa è già chiaramente individuato negli atti introduttivi, la precisazione del mezzo con cui il pagamento è avvenuto può costituire mera emendatio libelli.
  • La violazione degli artt. 163 e 183 c.p.c. non sussiste quando la parte non introduce un fatto costitutivo nuovo, ma chiarisce un elemento già ricompreso nel thema decidendum e già desumibile dalla documentazione prodotta.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone la mancata considerazione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando la doglianza investe soltanto argomentazioni difensive o questioni giuridiche.
  • La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono, oppure abbia disatteso regole legali di valutazione della prova.
  • La quietanza apposta a un contratto costituisce elemento idoneo a dimostrare l’avvenuto pagamento, salvo che ne venga specificamente contestata l’apparenza o la simulazione con prova adeguata; la mera diversa ricostruzione del rapporto non ne neutralizza l’efficacia.
  • In presenza di operazioni contrattuali collegate e contestuali, il giudice può leggere in modo coordinato i documenti contrattuali e le relative quietanze, valorizzando la coerenza economico-funzionale dell’assetto negoziale.
  • La richiesta di risoluzione per inadempimento e la conseguente domanda restitutoria devono essere valutate alla luce dell’effettivo contenuto documentale dei rapporti; se risulta il pagamento quietanzato dell’acconto, non è corretto negarne la rilevanza solo perché la prestazione è stata soddisfatta mediante compensazione anziché con esborso materiale.

Come è indicizzato

MateriePreliminare di venditaRicorso per cassazione
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damnoGiudicato

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