Cassazione Penale, Sentenza n. 10412/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza n. 15220/2022 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il motivo di nullità per omesso interrogatorio dell'imputato in relazione al giudizio immediato poi sfociato in giudizio abbreviato. Si sostiene un "errore percettivo" della Suprema Corte: la Corte avrebbe ritenuto che la difesa avesse formulato una riserva di richiesta di nuovo interrogatorio (differimento motivato dalla mancata conoscenza degli atti) e che tale interrogatorio non sarebbe stato mai richiesto, mentre in realtà la difesa aveva esercitato solo una riserva che avrebbe poi dovuto concretizzarsi in una richiesta successiva una volta acquisiti integralmente gli atti. Il ricorrente allega la documentazione (istanza del 29/11/2019 per copia degli atti e differimento, dichiarazione del 5/9/2019 di non partecipazione con "riserva di richiedere" un futuro interrogatorio) e sostiene che, dopo la completa messa a disposizione degli atti, la difesa non ha potuto esercitare la richiesta d'interrogatorio prima della richiesta di giudizio immediato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per più ragioni: (1) risultano mancanti i presupposti per configurare l'errore percettivo dedotto, poiché, come emerge dagli atti, la difesa ha effettivamente espresso una "riserva" di richiesta di interrogatorio che nondimeno non è stata concretamente esercitata una volta acquisiti gli atti; pertanto non sussiste un errore nella valutazione fattuale della Suprema Corte; (2) anche ove si volesse ammettere un errore di fatto, il ricorrente manca di interesse perché la Corte di Cassazione, oltre alla riserva, ha motivato l'inammissibilità anche con una ragione di natura giuridica: nel giudizio abbreviato non sono sindacabili le nullità salvo quelle di carattere assoluto o le inutilizzabilità patologiche, che non risultano presenti in concreto. Per tali motivi il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Regola il rimedio per l'errore di fatto in Cassazione: l'errore percettivo deve essere provato e deve aver inciso sulla decisione; la Corte ha ritenuto non sussistente tale errore nel caso concreto
art. 453 cod. proc. pen.
Disposizione che disciplina l'invito a rendere interrogatorio: la difesa aveva chiesto il differimento dell'interrogatorio ai sensi delle garanzie previste, ma non ha poi concretamente richiesto il nuovo interrogatorio dopo l'acquisizione degli atti
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione del motivo nel ricorso per consentire motivazione sintetica; il ricorrente ha articolato il motivo nei limiti richiesti
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alla cassa delle ammende in caso di soccombenza per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale sanzione in misura equa (euro 3.000)
Giurisprudenza: Sez. 3, Sent. n. 23182 del 21/03/2018
Principio richiamato: nel giudizio abbreviato sono sindacabili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità patologiche; assorbente della censura sulla nullità per omesso interrogatorio nel caso concreto
Massime di principio
- Una "riserva" espressa dalla difesa di richiedere un interrogatorio successivo, se non concretamente esercitata una volta disponibili gli atti, può essere considerata come mancato esercizio del diritto e comportare la perdita della censura sull'omesso interrogatorio
- Il rimedio per errore di fatto ex art. 625-bis richiede che l'errore percettivo sia provato e che abbia effettivamente inciso sulla decisione: meri equivoci o letture alternative degli atti non sono sufficienti
- Nel giudizio abbreviato molte nullità formali non sono più sindacabili in cassazione, salvo quelle di carattere assoluto o le inutilizzabilità "patologiche"; quindi la scelta del rito abbreviato limita significativamente le questioni impugnabili
- Anche se si dimostrasse un errore di fatto, il ricorrente deve dimostrare l'interesse concreto (ossia che l'errore avrebbe potuto determinare decisione diversa); in mancanza il ricorso è inammissibile per difetto d'interesse
- Per evitare decadenze processuali, la difesa deve trasformare le riserve generiche in atti formali tempestivi (es. richiesta effettiva di interrogatorio) non appena gli atti vengano messi a disposizione; l'inerzia può essere valutata negativamente dal giudice
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