Cassazione Penale, Sentenza n. 4578/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per il reato di cui all'art. 497-bis c.p. (uso di falsa identità/documento falso) relativo a un finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico. Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione del compendio probatorio (la Corte si sarebbe basata solo sulla fotografia apposta su una carta d'identità intestata a un'altra persona, mentre il contratto era stato stipulato dalla moglie che avrebbe potuto agire all'insaputa dell'imputato); 2) mancata acquisizione di prova decisiva, ossia la deposizione della moglie Giuseppina Merolla su consegna della carta d'identità, sottoscrizione del contratto e quantificazione del risarcimento; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (artt. 62, nn. 4 e 6, e 62-bis c.p.), errore nel calcolo della pena per la recidiva e nella misura della pena complessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al profilo della recidiva: ha ritenuto carente la motivazione relativa all'accertamento della recidiva reiterata (mancata verifica del rapporto tra i fatti delle pregresse condanne e il nuovo reato secondo i criteri indicati dalle Sezioni unite), annullando la sentenza impugnata solo in relazione alla recidiva e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Per il resto (valutazione probatoria e non riconoscimento delle attenuanti) il ricorso è stato ritenuto inammissibile per essere essenzialmente riesame di merito, sicché la conferma della responsabilità e delle altre statuizioni è stata mantenuta.
Norme richiamate
art. 497-bis cod. pen.
Norma sostanziale contestata: riguarda l'uso di identità di altra persona in documenti o pratiche; la Corte d'appello aveva ritenuto provata la condotta in quanto la carta d'identità intestata ad altro soggetto recava la fotografia dell'imputato e fu utilizzata per la stipula di finanziamenti
art. 62, n. 4 cod. pen.
Attenuante per il risarcimento del danno: la Corte territoriale non ha ritenuto provato né quantificato il danno né l'avvenuto risarcimento, motivo per cui non ha concesso l'attenuante
art. 62, n. 6 cod. pen.
Attenuante per il danno patrimoniale di lieve entità: la Corte ha ritenuto assente la prova di un danno lieve quantificato, escludendo quindi l'applicazione dell'attenuante
art. 62-bis cod. pen.
Circostanza attenuante di cui alla riforma (attenuanti equivalenti/speciali): la Corte d'appello ha escluso ragioni di meritevolezza tali da giustificare l'applicazione, perciò l'attenuante è stata negata
art. 131-bis cod. pen.
Norma sul riconoscimento delle attenuanti in presenza di precedenti: il ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 131-bis per i precedenti, ma la decisione di merito non ha accolto tale prospettazione; la Cassazione non ha riformato sul punto perché questione di fatto
artt. 157 e 161 cod. pen.
Richiamati in relazione agli effetti della recidiva sulla determinazione del termine di prescrizione: la Corte segnala che, essendo stata contestata e riconosciuta l'aggravante ad effetto speciale, il termine di prescrizione così calcolato non è ancora maturato
Sezioni Unite, sent. Sabbatini, n. 32318 del 30/03/2023
"è .. doverosa un'argomentazione che, precisando gli elementi fattuali presi in considerazione e i criteri utilizzati per valutarli, dia conto della maggiore rimproverabilità del reo per non essersi fatto distogliere dalla risoluzione criminosa per effetto delle precedenti condanne (...) la tipologia e l'offensività dei reati, la loro omogeneità e collocazione temporale, la devianza della quale sono complessivamente significativi e l'occasionalità o meno dell'ultimo delitto, oltre ad eventuali, ulteriori, dati emergenti dalla fattispecie concreta."
Principio vincolante: per riconoscere la recidiva reiterata è necessario motivare esplicitando gli elementi fattuali e i criteri valutativi (tipologia, omogeneità, collocazione temporale, progressione della devianza, occasionalità) che dimostrano una maggiore pericolosità e determinazione criminosa derivante dalle pregresse condanne; la mancanza di tale analisi obbliga l'annullamento della statuizione sulla recidiva
Sezioni Unite, precedenti (Calibè; Sez. U. n. 20808 del 25/10/2018, Schettino)
Citazioni giurisprudenziali indicate come punti di riferimento sui criteri per valutare la recidiva e la necessità di motivazione specifica sui precedenti
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: i rilievi che implicano una diversa valutazione fattuale sono inammissibili se consistono nel mero invito a riconsiderare le risultanze processuali.
- Per il riconoscimento della recidiva reiterata è obbligatoria una motivazione che colleghi esplicitamente i precedenti con il nuovo fatto, illustrando tipologia, omogeneità, collocazione temporale e segni di progressione criminosa; l'assenza di tale motivazione determina l'annullamento limitato della statuizione sulla recidiva.
- L'assenza di prova dell'avvenuto risarcimento del danno o della sua quantificazione impedisce il riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, nn. 4 e 6; l'onere della prova del risarcimento grava su chi invoca l'attenuante.
- La mancata assunzione di una prova (es. deposizione di un testimone) può essere censurata in cassazione solo se l'omissione integra un vizio di motivazione o un vizio procedurale rilevante; in generale la Corte suprema evita di entrare nel merito della valutazione probatoria assunta dal giudice di merito.
- Se la Corte d'appello ha riconosciuto aggravanti o recidive che incidono sui termini di prescrizione o sulla misura della pena, e tali elementi sono contestati, la Cassazione può annullare e rinviare per consentire al giudice di merito di motivare adeguatamente e ricalcolare gli effetti penali e processuali.
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