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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4578/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per il reato di cui all'art. 497-bis c.p. (uso di falsa identità/documento falso) relativo a un finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico. Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione del compendio probatorio (la Corte si sarebbe basata solo sulla fotografia apposta su una carta d'identità intestata a un'altra persona, mentre il contratto era stato stipulato dalla moglie che avrebbe potuto agire all'insaputa dell'imputato); 2) mancata acquisizione di prova decisiva, ossia la deposizione della moglie Giuseppina Merolla su consegna della carta d'identità, sottoscrizione del contratto e quantificazione del risarcimento; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (artt. 62, nn. 4 e 6, e 62-bis c.p.), errore nel calcolo della pena per la recidiva e nella misura della pena complessiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al profilo della recidiva: ha ritenuto carente la motivazione relativa all'accertamento della recidiva reiterata (mancata verifica del rapporto tra i fatti delle pregresse condanne e il nuovo reato secondo i criteri indicati dalle Sezioni unite), annullando la sentenza impugnata solo in relazione alla recidiva e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Per il resto (valutazione probatoria e non riconoscimento delle attenuanti) il ricorso è stato ritenuto inammissibile per essere essenzialmente riesame di merito, sicché la conferma della responsabilità e delle altre statuizioni è stata mantenuta.

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    Norma sostanziale contestata: riguarda l'uso di identità di altra persona in documenti o pratiche; la Corte d'appello aveva ritenuto provata la condotta in quanto la carta d'identità intestata ad altro soggetto recava la fotografia dell'imputato e fu utilizzata per la stipula di finanziamenti

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Attenuante per il risarcimento del danno: la Corte territoriale non ha ritenuto provato né quantificato il danno né l'avvenuto risarcimento, motivo per cui non ha concesso l'attenuante

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    Attenuante per il danno patrimoniale di lieve entità: la Corte ha ritenuto assente la prova di un danno lieve quantificato, escludendo quindi l'applicazione dell'attenuante

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanza attenuante di cui alla riforma (attenuanti equivalenti/speciali): la Corte d'appello ha escluso ragioni di meritevolezza tali da giustificare l'applicazione, perciò l'attenuante è stata negata

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sul riconoscimento delle attenuanti in presenza di precedenti: il ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 131-bis per i precedenti, ma la decisione di merito non ha accolto tale prospettazione; la Cassazione non ha riformato sul punto perché questione di fatto

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Richiamati in relazione agli effetti della recidiva sulla determinazione del termine di prescrizione: la Corte segnala che, essendo stata contestata e riconosciuta l'aggravante ad effetto speciale, il termine di prescrizione così calcolato non è ancora maturato

  • Sezioni Unite, sent. Sabbatini, n. 32318 del 30/03/2023

    "è .. doverosa un'argomentazione che, precisando gli elementi fattuali presi in considerazione e i criteri utilizzati per valutarli, dia conto della maggiore rimproverabilità del reo per non essersi fatto distogliere dalla risoluzione criminosa per effetto delle precedenti condanne (...) la tipologia e l'offensività dei reati, la loro omogeneità e collocazione temporale, la devianza della quale sono complessivamente significativi e l'occasionalità o meno dell'ultimo delitto, oltre ad eventuali, ulteriori, dati emergenti dalla fattispecie concreta."

    Principio vincolante: per riconoscere la recidiva reiterata è necessario motivare esplicitando gli elementi fattuali e i criteri valutativi (tipologia, omogeneità, collocazione temporale, progressione della devianza, occasionalità) che dimostrano una maggiore pericolosità e determinazione criminosa derivante dalle pregresse condanne; la mancanza di tale analisi obbliga l'annullamento della statuizione sulla recidiva

  • Sezioni Unite, precedenti (Calibè; Sez. U. n. 20808 del 25/10/2018, Schettino)

    Citazioni giurisprudenziali indicate come punti di riferimento sui criteri per valutare la recidiva e la necessità di motivazione specifica sui precedenti

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: i rilievi che implicano una diversa valutazione fattuale sono inammissibili se consistono nel mero invito a riconsiderare le risultanze processuali.
  • Per il riconoscimento della recidiva reiterata è obbligatoria una motivazione che colleghi esplicitamente i precedenti con il nuovo fatto, illustrando tipologia, omogeneità, collocazione temporale e segni di progressione criminosa; l'assenza di tale motivazione determina l'annullamento limitato della statuizione sulla recidiva.
  • L'assenza di prova dell'avvenuto risarcimento del danno o della sua quantificazione impedisce il riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, nn. 4 e 6; l'onere della prova del risarcimento grava su chi invoca l'attenuante.
  • La mancata assunzione di una prova (es. deposizione di un testimone) può essere censurata in cassazione solo se l'omissione integra un vizio di motivazione o un vizio procedurale rilevante; in generale la Corte suprema evita di entrare nel merito della valutazione probatoria assunta dal giudice di merito.
  • Se la Corte d'appello ha riconosciuto aggravanti o recidive che incidono sui termini di prescrizione o sulla misura della pena, e tali elementi sono contestati, la Cassazione può annullare e rinviare per consentire al giudice di merito di motivare adeguatamente e ricalcolare gli effetti penali e processuali.

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