Cassazione Civile, Ordinanza n. 03926/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una parte coobbligata su un contratto di finanziamento ha convenuto in giudizio la finanziaria erogatrice e la compagnia assicurativa collegata, chiedendo l’annullamento del finanziamento o, in subordine, la declaratoria di non debenza delle somme richieste, oltre al risarcimento del danno per asserita violazione dei doveri di correttezza e buona fede e per la dedotta usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori. In appello la domanda verso l’assicurazione è stata dichiarata inammissibile per tardività, mentre quella verso la finanziaria è stata accolta limitatamente all’usura, con declaratoria di nullità della clausola sugli interessi e applicazione del tasso legale. La finanziaria ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che la tardività dell’appello verso l’assicurazione dovesse estendersi anche nei suoi confronti per l’inscindibilità del giudizio e la sussistenza di litisconsorzio processuale; gli altri motivi, relativi a omessa pronuncia sull’anonimizzazione, usura, natura facoltativa delle polizze, criteri di calcolo del TEG/TAEG, omesso esame di fatti decisivi ed elemento soggettivo, sono stati esposti ma non esaminati nel merito per l’assorbimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: nei giudizi con pluralità di parti e litisconsorzio unitario/quasi necessario opera l’unitarietà del termine breve di impugnazione, sicché la notifica della sentenza ad opera di una parte fa decorrere il termine anche nei confronti delle altre. Poiché l’appello era stato proposto oltre il termine breve, la tardività colpiva anche l’impugnazione nei confronti della finanziaria. La sentenza d’appello è stata pertanto cassata senza rinvio, perché il processo non poteva essere proseguito; i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del secondo grado e del giudizio di cassazione sono state poste a carico della parte soccombente, con compensazione delle spese tra la ricorrente e la società assicurativa controricorrente.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza; in caso di litisconsorzio unitario la sua scadenza produce effetti verso tutte le parti del giudizio.
art. 331 c.p.c.
nel litisconsorzio necessario o unitario il rispetto dell’unitarietà del termine di impugnazione comporta che la tardività dell’appello verso una parte si estende anche alle altre.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come base dei motivi di ricorso per dedurre violazioni processuali, in particolare sugli artt. 325 e 331 c.p.c. e sull’omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per lamentare omessa pronuncia sulla domanda di anonimizzazione.
art. 1815, secondo comma, c.c.
richiamato nei gradi di merito e nel ricorso come norma conseguente alla nullità della clausola sugli interessi usurari.
art. 644 c.p.
richiamato nei motivi di merito per la disciplina dell’usura.
art. 2, commi 1 e 4, l. n. 108/1996
richiamato per la determinazione del tasso soglia e la verifica dell’usurarietà del contratto.
art. 52 D. Lgs. 196/2003
invocato per la richiesta di anonimizzazione dei dati.
art. 382, terzo comma, c.p.c.
base della cassazione senza rinvio per processo non ulteriormente proseguibile.
Massime di principio
- Nei giudizi con litisconsorzio necessario o comunque unitario/quasi necessario, la notificazione della sentenza ad opera di una sola parte fa decorrere il termine breve per impugnare nei confronti di tutte le parti del processo, con effetto estensivo della tardività dell’impugnazione.
- Quando l’appello è tardivo per effetto del decorso del termine breve, l’inammissibilità colpisce tutte le impugnazioni proposte contro le parti del medesimo giudizio inscindibile, non potendosi mantenere separatamente un gravame contro una sola parte.
- Se la causa non può essere proseguita per sopravvenuta definitività della decisione di primo grado, la cassazione può essere pronunciata senza rinvio.
- L’accoglimento del motivo preliminare di rito comporta assorbimento delle ulteriori censure di merito non esaminate.
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