Cassazione Penale, Sentenza n. 25011/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Violazione di legge (art. 18-bis, comma 2 e 2-bis, L. n. 69/2005) per omessa e incompleta valutazione degli elementi allegati con la memoria difensiva atti a dimostrare il "radicamento" del consegnando in Italia (nascita in Italia, matrimonio con cittadina italiana, sette figli residenti, documentazione sulle vicende abitative e sulla situazione economico-lavorativa). Il ricorrente denunciava che la Corte territoriale non aveva analizzato né valorizzato compiutamente tali indici e si era limitata a rilievi parziali e non documentati (plurimi recapiti di residenza, situazione reddituale precaria, rilievi dattiloscopici e ipotesi di soggiorni all'estero).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accertando che la Corte di appello non ha adempiuto all'obbligo di indicare e valutare gli specifici indici previsti dalla normativa per accertare il radicamento (obbligo previsto a pena di nullità). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per un nuovo giudizio conforme ai criteri e agli indicatori prescritti dalla legge e dalla giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 18-bis, comma 2 e 2-bis, L. n. 69/2005
La norma prevede che, in caso di mandato di arresto europeo per esecuzione di pena, la Corte di appello può rifiutare la consegna e disporre l'esecuzione della pena in Italia se la persona ha dimora continuativa in Italia da almeno cinque anni; impone alla Corte di appello di indicare gli specifici indicatori e criteri di valutazione del radicamento, a pena di nullità della decisione.
d.l. 13 giugno 2023, n. 69, conv. con L. 10 agosto 2023, n. 103 (modifica art. 18-bis L. n. 69/2005)
Modifica che ha rafforzato l'attenzione sul criterio del radicamento come motivo per eseguire la pena in Italia; ha reso esplicito il requisito della dimora continuativa quinquennale e l'obbligo per la Corte di motivare l'apprezzamento degli indici rilevanti.
Sez. 6, n. 41 del 28/12/2023 (Bettini, Rv. 285601) - giurisprudenza di legittimità
Giurisprudenza che ha precisato l'onere motivazionale della Corte di appello: per verificare il radicamento la Corte deve indicare i specifici indici rivelatori e i criteri di valutazione; il mancato apprezzamento di tali indici costituisce violazione di legge soggetta al sindacato della Corte di cassazione.
art. 22, comma 5, L. n. 69/2005
Norma richiamata per gli adempimenti esecutivi conseguenti alla pronuncia di annullamento e rinvio (procedura amministrativa e di trasmissione degli atti).
Massime di principio
- Quando è dedotto il "radicamento" ai fini del rifiuto di consegna per l'esecuzione della pena, il giudice deve valutare analiticamente e motivare ciascun indicatore rilevante (residenza stabile, durata della dimora, legami familiari, lavoro, figli residenti, integrazione sociale) e spiegare i criteri adottati.
- La dimora continuativa di almeno cinque anni rappresenta il parametro temporale chiave introdotto/rafforzato dalla modifica normativa; la sua sussistenza deve essere provata o valutata con riferimento agli elementi documentali prodotti.
- Precarietà lavorativa o difficoltà abitative, da sole, non escludono il radicamento se sussistono altri forti legami (nascita in Italia, coniuge cittadino italiano, figli residenti, permanenza continuativa) e vanno valutate nel quadro complessivo e non isolatamente.
- Non è ammesso che il giudice si limiti a rilievi generici o a sospetti non documentati (es. ipotesi di soggiorni all'estero o attività illecite non provate) per escludere il radicamento: occorre prova o motivazione specifica e ancorata agli indici normativi.
- Se la difesa produce documenti che possono incidere sulla valutazione del radicamento, il giudice è obbligato a considerarli e a spiegare perché li ritiene insufficienti o irrilevanti; la mancata considerazione è vizio di legge.
- In caso di accertata violazione degli obblighi motivazionali, la decisione di consegna è annullabile e la Corte di cassazione può disporre il rinvio per un nuovo esame motivato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24912/2024 del 25/06/2024
- Sentenza penale · 25 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24951/2024 del 25/06/2024
- Sentenza penale · 25 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24977/2024 del 25/06/2024
- Sentenza penale · 25 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24991/2024 del 25/06/2024
- Sentenza penale · 25 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24992/2024 del 25/06/2024
- Sentenza penale · 25 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24993/2024 del 25/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →