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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32529/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato di una dipendente part-time di un esercizio commerciale, che aveva contestato: il trasferimento da un punto vendita a un altro, disposto per asserite esigenze organizzative; la disciplina aziendale delle ferie, con assegnazione d'ufficio del secondo periodo feriale e preavviso di 72 ore; e la riduzione consensuale dell'orario settimanale da 30 a 24 ore, ritenuta dalla lavoratrice una modifica che avrebbe richiesto una nuova pattuizione delle clausole elastiche e una specifica disciplina conforme al D.Lgs. 81/2015 e al CCNL. In ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo sul difetto di reale giustificazione tecnico-organizzativa del trasferimento; 2) violazione dell'art. 2103 c.c. e del CCNL Commercio per avere ritenuto fungibili mansioni che, secondo la ricorrente, non lo erano; 3) violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. e del CCNL Commercio per la legittimità del preavviso di 72 ore nella comunicazione delle ferie; 4) violazione delle norme sul lavoro a tempo parziale per avere qualificato la riduzione di orario come mera trasformazione consensuale, senza rinnovazione delle clausole elastiche e senza applicare le regole sulla loro validità e sulla maggiorazione retributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e quattro i motivi: il primo perché deduceva un vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, senza indicare la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado; il secondo perché generico, non specificando puntualmente le norme del CCNL asseritamente violate e mirando a una rivalutazione del merito; il terzo perché anch'esso generico e incentrato su una richiesta di nuova valutazione della disciplina aziendale delle ferie, mentre la Corte territoriale aveva correttamente ricondotto la fissazione delle ferie al potere organizzativo del datore di lavoro; il quarto perché non confutava adeguatamente la decisione d'appello sulla qualificazione della modifica dell'orario come novazione oggettiva, limitandosi a prospettare una diversa lettura della vicenda. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando ricorre la cd. doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme preclude, nei limiti indicati dalla norma, la deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente; la genericità, specie se manca il confronto con la ratio decidendi, comporta inammissibilità.

  • art. 2103 c.c.

    La ricorrente lo invocava in tema di fungibilità delle mansioni e trasferimento; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per genericità e per richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 2109 c.c.

    La fissazione del periodo feriale rientra nel potere organizzativo del datore di lavoro, che deve contemperare esigenze aziendali e interessi del lavoratore, senza essere vincolato ad accogliere le sue richieste.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto al riposo; la Corte ha escluso la violazione, valorizzando la legittimità della programmazione aziendale delle ferie.

  • artt. 147-148 CCNL Commercio

    Richiamati per sostenere una diversa disciplina delle ferie; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e non confrontato con la motivazione d'appello.

  • artt. 4, 5, 6 e 10 D.Lgs. 81/2015

    Richiamati per contestare la modifica dell'orario part-time e le clausole elastiche; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura, confermando la qualificazione della modifica come novazione oggettiva del rapporto.

  • artt. 72 e 85 CCNL Commercio

    Invocati per la disciplina del part-time; la Corte non ha accolto la censura perché non specificamente argomentata e non idonea a scalfire la ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo la disciplina sulle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato in relazione all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che denunci l'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza impugnata e quella di primo grado siano conformi nella ricostruzione dei fatti, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse rationes decidendi delle due decisioni.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge deve essere specifico, autosufficiente e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di una diversa lettura dei fatti o delle prove integra una censura di merito non consentita in cassazione.
  • La determinazione del periodo di ferie rientra nel potere organizzativo del datore di lavoro, che deve bilanciare le esigenze aziendali con gli interessi del lavoratore, ma non è tenuto a soddisfare le preferenze individuali se la programmazione risulti congrua e non arbitraria.
  • La modifica consensuale dell'orario part-time può essere qualificata come novazione oggettiva del rapporto obbligatorio quando il giudice di merito accerti un mutamento del contenuto dell'obbligazione con volontà novativa; tale accertamento, se logicamente motivato, non è sindacabile in cassazione come mero riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieTrasferimento d'aziendaLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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