Cassazione Civile, Ordinanza n. 32529/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato di una dipendente part-time di un esercizio commerciale, che aveva contestato: il trasferimento da un punto vendita a un altro, disposto per asserite esigenze organizzative; la disciplina aziendale delle ferie, con assegnazione d'ufficio del secondo periodo feriale e preavviso di 72 ore; e la riduzione consensuale dell'orario settimanale da 30 a 24 ore, ritenuta dalla lavoratrice una modifica che avrebbe richiesto una nuova pattuizione delle clausole elastiche e una specifica disciplina conforme al D.Lgs. 81/2015 e al CCNL. In ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo sul difetto di reale giustificazione tecnico-organizzativa del trasferimento; 2) violazione dell'art. 2103 c.c. e del CCNL Commercio per avere ritenuto fungibili mansioni che, secondo la ricorrente, non lo erano; 3) violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. e del CCNL Commercio per la legittimità del preavviso di 72 ore nella comunicazione delle ferie; 4) violazione delle norme sul lavoro a tempo parziale per avere qualificato la riduzione di orario come mera trasformazione consensuale, senza rinnovazione delle clausole elastiche e senza applicare le regole sulla loro validità e sulla maggiorazione retributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e quattro i motivi: il primo perché deduceva un vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, senza indicare la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado; il secondo perché generico, non specificando puntualmente le norme del CCNL asseritamente violate e mirando a una rivalutazione del merito; il terzo perché anch'esso generico e incentrato su una richiesta di nuova valutazione della disciplina aziendale delle ferie, mentre la Corte territoriale aveva correttamente ricondotto la fissazione delle ferie al potere organizzativo del datore di lavoro; il quarto perché non confutava adeguatamente la decisione d'appello sulla qualificazione della modifica dell'orario come novazione oggettiva, limitandosi a prospettare una diversa lettura della vicenda. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando ricorre la cd. doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 348-ter c.p.c.
La doppia conforme preclude, nei limiti indicati dalla norma, la deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente; la genericità, specie se manca il confronto con la ratio decidendi, comporta inammissibilità.
art. 2103 c.c.
La ricorrente lo invocava in tema di fungibilità delle mansioni e trasferimento; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per genericità e per richiesta di rivalutazione del merito.
art. 2109 c.c.
La fissazione del periodo feriale rientra nel potere organizzativo del datore di lavoro, che deve contemperare esigenze aziendali e interessi del lavoratore, senza essere vincolato ad accogliere le sue richieste.
art. 36 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto al riposo; la Corte ha escluso la violazione, valorizzando la legittimità della programmazione aziendale delle ferie.
artt. 147-148 CCNL Commercio
Richiamati per sostenere una diversa disciplina delle ferie; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e non confrontato con la motivazione d'appello.
artt. 4, 5, 6 e 10 D.Lgs. 81/2015
Richiamati per contestare la modifica dell'orario part-time e le clausole elastiche; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura, confermando la qualificazione della modifica come novazione oggettiva del rapporto.
artt. 72 e 85 CCNL Commercio
Invocati per la disciplina del part-time; la Corte non ha accolto la censura perché non specificamente argomentata e non idonea a scalfire la ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo la disciplina sulle spese del giudizio di legittimità.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che denunci l'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza impugnata e quella di primo grado siano conformi nella ricostruzione dei fatti, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse rationes decidendi delle due decisioni.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve essere specifico, autosufficiente e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di una diversa lettura dei fatti o delle prove integra una censura di merito non consentita in cassazione.
- La determinazione del periodo di ferie rientra nel potere organizzativo del datore di lavoro, che deve bilanciare le esigenze aziendali con gli interessi del lavoratore, ma non è tenuto a soddisfare le preferenze individuali se la programmazione risulti congrua e non arbitraria.
- La modifica consensuale dell'orario part-time può essere qualificata come novazione oggettiva del rapporto obbligatorio quando il giudice di merito accerti un mutamento del contenuto dell'obbligazione con volontà novativa; tale accertamento, se logicamente motivato, non è sindacabile in cassazione come mero riesame del merito.
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