Cassazione Penale, Sentenza n. 18581/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato impugnava la conferma della condanna per detenzione di stupefacenti non destinati ad uso esclusivamente personale, deducendo tre motivi: (1) violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. e carenza/contraddittorietà della motivazione rispetto agli indizi usati per affermare la responsabilità (insufficiente gravità, precisione e concordanza degli indizi); (2) erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e vizi della motivazione in ordine alla mancata prova della destinazione degli stupefacenti a uso non personale (assenza di verifica analitica del principio attivo, elementi oggettivi insufficienti a superare la soglia orientativa, mancanza di utensili/strumenti di confezionamento, rilevanza non provata della somma in contanti, assenza di contatti con acquirenti); (3) erronea applicazione dell'art. 110 c.p. e vizi motivazionali relativamente al concorso nella detenzione della droga trovata in possesso del coimputato, in quanto la qualificazione del concorso si basava in particolare sulla mera contiguità/identificazione congiunta e sulle dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato senza riscontri individualizzanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha criticato la motivazione dei giudici di merito per uso improprio di criteri inferenziali e per mancanza di riscontri oggettivi idonei a escludere l'ipotesi d'uso personale. Ha rilevato l'assenza di verifica analitica del principio attivo, la scarsa rilevanza degli elementi quantitativi e della somma di denaro rinvenuta, l'assenza di strumenti da spaccio e di riscontri a favore delle dichiarazioni del coimputato. Ha inoltre ritenuto le dichiarazioni eteroaccusatorie non sufficientemente corroborate e in violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. Per tali ragioni ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "il fatto non sussiste" (ovvero ha disposto l'acquittamento).
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Regola la valutazione delle prove e la necessità di fondare le dichiarazioni sui riscontri; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato non fossero corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, violando il principio di cui al comma 3.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che sanziona la detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte ha evidenziato che la prosecuzione dell'accusa verso la detenzione "non per uso esclusivamente personale" richiede prove idonee (es. verifica analitica del principio attivo, elementi oggettivi che indichino finalità di spaccio) e che tali prove qui mancavano.
art. 110 cod. pen.
Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte ha osservato che l'accertamento del concorso non può basarsi solo sulla contiguità o sull'essere stati fermati insieme, ma richiede elementi che dimostrino il contributo di ciascuno all'attività criminosa, non forniti nel caso di specie.
Massime di principio
- L'onere di provare che la detenzione di droga sia destinata a finalità diverse dall'uso personale grava sulla pubblica accusa; il semplice quantitativo, senza verifica analitica del principio attivo e senza altri riscontri, può non essere sufficiente.
- Le dichiarazioni eteroaccusatorie devono essere corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti; in loro assenza non possono da sole fondare la condanna per cessione o per concorso.
- Indicatori utili a sostenere l'ipotesi di spaccio includono: strumenti per pesatura/confezionamento (bilancini, cellophane), elevata quantità o confezionamento in molte dosi con relativo principio attivo accertato, consistenti disponibilità finanziarie non giustificate, movimenti/contatti con potenziali acquirenti; la loro assenza indebolisce l'accusa.
- La mera vicinanza temporale o spaziale di più persone trovate insieme non è di per sé prova del concorso criminale; occorrono elementi che colleghino concretamente ciascuno alla detenzione o cessione della sostanza.
- In sede di impugnazione sulla motivazione, la Corte di Cassazione può annullare per manifesta illogicità o per uso improprio di inferenze quando la ricostruzione probatoria sia evidentemente carente e non vi sia possibilità di ulteriore convincimento motivazionale.
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