Cassazione Penale, Sentenza n. 31019/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna di primo grado per calunnia relativa a una falsa denuncia di smarrimento di due assegni bancari emessi a saldo di debiti per forniture di carburante della società amministrata dall'imputato. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in tema di particolare tenuità del fatto, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato l'abitualità della condotta senza considerare l'assenza di precedenti specifici, il comportamento post delictum e la finalità della denuncia, asseritamente diretta non a incolpare altri ma a evitare il fallimento della società; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo, assumendo che la denuncia fosse stata presentata solo per evitare danni economici alla società, non essendo in grado di pagare il debito; 3) vizio di motivazione per asserita omessa rivalutazione critica del compendio probatorio; 4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla materialità della condotta, perché nella denuncia non sarebbero state indicate le generalità del presunto detentore degli assegni, ma soltanto il loro smarrimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte di merito aveva legittimamente escluso l'art. 131-bis c.p. per abitualità della condotta, desunta dai precedenti penali del ricorrente e dalla serialità/omogeneità della condotta rispetto ad altri reati della stessa indole. Ha ritenuto manifestamente infondati anche il secondo e il quarto motivo, perché la falsa denuncia di smarrimento degli assegni integrava una implicita ma univoca accusa di ricettazione nei confronti del creditore e, comunque, la mancata indicazione delle generalità del portatore non escludeva il dolo né la configurabilità del reato. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile per genericità, poiché le questioni dedotte risultavano già specificamente e congruamente esaminate nei giudizi di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
particolare tenuità del fatto; abitualità della condotta quale presupposto ostativo
La causa di non punibilità è esclusa quando l'autore abbia tenuto una condotta abituale, intesa come serialità di reati della stessa indole; rilevano i precedenti e la concretezza della sequenza criminosa.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 368 c.p.
Il fatto contestato è stato sussunto nel delitto di calunnia, realizzato mediante falsa denuncia di smarrimento di titoli idonea a determinare un'accusa implicita ma univoca di reato nei confronti di un terzo.
art. 131-bis cod. pen.
Richiamato come disposizione sulla particolare tenuità del fatto, non applicabile per il presupposto ostativo dell'abitualità.
Massime di principio
- Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, l'abitualità può essere desunta da precedenti penali e da una sequenza di condotte omogenee, non essendo necessario che i reati siano identici, ma che presentino caratteri fondamentali comuni per natura del fatto o motivi determinanti.
- Il concetto di "reati della stessa indole" non coincide con la violazione della medesima norma incriminatrice, potendo comprendere anche fatti previsti da disposizioni diverse ma accomunati da elementi essenziali o dalla medesima spinta criminosa.
- Nel delitto di calunnia, la falsa denuncia di smarrimento di titoli o altri atti può integrare una accusa implicita ma univoca nei confronti di un soggetto determinato, ove dal contenuto complessivo dell'atto emerga in modo chiaro l'attribuzione di un reato non commesso.
- Ai fini della configurabilità della calunnia, non è decisivo che nella denuncia non siano indicate espressamente le generalità del presunto autore del reato, se la falsa rappresentazione dei fatti consente comunque di individuare il destinatario dell'accusa e l'elemento soggettivo.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che si limiti a prospettare in modo generico una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile quando le questioni dedotte siano già state specificamente e congruamente esaminate dai giudici di merito.
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