L.R. FVG 15/2001
Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il riordino istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia e il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi a Comuni e Province secondo i principi di sussidiarietà, efficienza, autonomia e copertura finanziaria. Prevede un programma annuale di riordino, l’istituzione dell’Assemblea delle Autonomie locali e regole per l’esercizio associato delle funzioni. Le disposizioni attuative e i trasferimenti sono legati ai programmi e regolamenti di volta in volta adottati.
Riordino della Regione e conferimento di funzioni agli enti locali
Riordino della Regione e conferimento di funzioni alle autonomie locali
La legge disciplina, per la Regione Friuli Venezia Giulia, i criteri generali del riordino amministrativo e del conferimento di funzioni e compiti a Comuni e Province. L’impianto è fondato sul rapporto tra unità regionale e valorizzazione delle autonomie locali, con attenzione alle peculiarità territoriali.
Finalità e principi generali
Il provvedimento mira a favorire nuove forme di organizzazione istituzionale per l’esercizio ottimale delle funzioni amministrative. Il conferimento delle funzioni avviene nel rispetto di un livello adeguato e uniforme dei servizi su tutto il territorio regionale e secondo questi principi:
- sussidiarietà, con attribuzione agli enti locali delle funzioni non connesse a esigenze unitarie regionali;
- completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa;
- efficienza ed economicità, anche mediante esercizio associato;
- autonomia organizzativa, regolamentare e di responsabilità degli enti locali;
- copertura finanziaria e patrimoniale dei costi;
- cooperazione e concertazione tra Regione e autonomie locali;
- soppressione delle funzioni divenute superflue.
Sussidiarietà orizzontale
La Regione, le Province e i Comuni riconoscono il ruolo di individui, famiglie, imprese e formazioni sociali nello svolgimento di attività di interesse generale e ne favoriscono l’iniziativa autonoma.
Riparto delle funzioni amministrative
La Regione conserva le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza, oltre a quelle che richiedono esercizio unitario a livello regionale. Restano inoltre in capo alla Regione le funzioni relative ai rapporti internazionali, con l’Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni, nonché in via esclusiva quelle in materia di:
- ordinamento della Regione e degli enti locali;
- credito, finanza e tributi regionali;
- infrastrutture di rilevanza regionale e sovraregionale;
- libro fondiario.
Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi localizzati sul territorio e rispondenti a interessi sovracomunali. In particolare spettano loro funzioni nei settori di:
- difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente;
- risorse idriche ed energetiche;
- beni culturali;
- viabilità e trasporti;
- flora e fauna, parchi e riserve naturali;
- caccia e pesca;
- rifiuti e tutela dagli inquinamenti;
- diritto allo studio ed edilizia scolastica. Le Province possono inoltre realizzare opere di rilevante interesse provinciale nei settori economico, sociale, culturale e sportivo.
I Comuni sono titolari delle funzioni proprie e della generalità delle funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione e alle Province.
Cooperazione tra Province e ruolo dell’associazionismo comunale
Le Province, per valorizzare peculiarità culturali, sociali, economiche e linguistiche e promuovere lo sviluppo delle rispettive comunità, individuano ambiti funzionali e interventi di interesse comune, definendo congiuntamente le modalità di cooperazione. Per favorire l’esercizio associato delle funzioni comunali, la Giunta regionale individua gli ambiti territoriali ottimali sulla base di parametri demografici, ambientali e socioeconomici. I Comuni interessati devono poi definire soggetti, forme e metodologie dell’esercizio associato; in caso di inerzia interviene la Giunta regionale, sentita l’Assemblea delle Autonomie locali.
Programmazione del riordino e procedimento di trasferimento
Il trasferimento delle funzioni avviene tramite un programma annuale di riordino presentato dalla Giunta regionale entro il 30 giugno al Consiglio regionale e all’Assemblea delle Autonomie locali, per essere attuato nell’esercizio finanziario successivo. Il programma riguarda le materie di competenza previste dallo Statuto speciale e deve essere coerente con i principi della legge.
Il programma deve indicare anche i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire agli enti locali, in modo congruo rispetto alle funzioni conferite e con la parallela soppressione o ridimensionamento delle corrispondenti strutture regionali.
Le commissioni consiliari competenti e l’Assemblea delle Autonomie locali esprimono il parere entro 60 giorni dalla presentazione; decorso il termine senza pronunciamento, il parere si intende omesso. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
L’attuazione avviene con successive leggi regionali di riordino settoriale e, nei casi previsti dal programma, con regolamenti adottati previo parere positivo delle commissioni consiliari competenti. Per il riordino delle strutture regionali si applicano le modalità previste dalla legge regionale 30 marzo 2001, n. 10.
I regolamenti possono disporre l’abrogazione, dalla loro entrata in vigore, delle norme regionali incompatibili espressamente indicate nei medesimi.
Assemblea delle Autonomie locali
È istituita l’Assemblea delle Autonomie locali, organo unitario di rappresentanza del sistema delle autonomie locali e sede permanente di raccordo e consultazione tra Regione ed enti locali. L’Assemblea interviene nei processi decisionali regionali relativi a:
- ordinamento delle autonomie locali;
- conferimento di funzioni e compiti agli enti locali;
- disegni di legge finanziaria e di bilancio regionale;
- proposta di piano regionale di sviluppo.
L’Assemblea è composta da:
- Presidenti delle Province;
- Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;
- un rappresentante per ciascun ambito territoriale ottimale, designato dai Sindaci dei Comuni compresi nell’ambito tra i componenti dei rispettivi Consigli o Giunte.
Le funzioni di componente non sono delegabili e la carica cessa se viene meno, per qualsiasi causa, la carica di Presidente della Provincia o di Sindaco. L’Assemblea ha sede presso la Direzione regionale per le Autonomie locali, che ne assicura il supporto tecnico-operativo e di segreteria. Il Presidente della Regione nomina i componenti, convoca e presiede la seduta di insediamento; entro 15 giorni da tale seduta l’Assemblea approva, a maggioranza assoluta, il proprio regolamento interno.
Disposizioni transitorie
Per la prima applicazione della legge, il primo programma di riordino deve essere presentato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. In via transitoria, i componenti dell’Assemblea indicati per i rappresentanti degli ambiti territoriali ottimali sono designati dall’ANCI Friuli-Venezia Giulia, nelle persone di dieci rappresentanti di Comuni non capoluogo di Provincia, appartenenti a Consigli o Giunte comunali.
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