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Sentenza

Sentenza n. 1052/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni, con assegnazione di un termine per la cessione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio adottato dopo un controllo dei Carabinieri, durante il quale erano state rinvenute 49 cartucce calibro 9x21 non denunciate, oltre alle munizioni già risultanti dalla denuncia. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 97 del regolamento di esecuzione del TULPS e il difetto di motivazione, sostenendo che il quantitativo complessivo di munizioni detenuto rientrasse nel limite di 200 cartucce per pistola detenibili senza licenza e che l’omessa denuncia costituisse una mera irregolarità amministrativa. In secondo luogo, ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, la violazione del principio di proporzionalità, l’eccesso di potere per difetto di accertamento ed errore di fatto e il difetto di motivazione, contestando che la mancata denuncia potesse giustificare il giudizio di inaffidabilità e il divieto di detenzione, anche alla luce della sua personalità e della custodia delle munizioni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha distinto la funzione dell’art. 97 del regolamento TULPS, volto a prevenire infortuni e disastri mediante la fissazione dei quantitativi detenibili o trasportabili senza licenza, dall’obbligo di denuncia previsto dall’art. 38 TULPS, posto a tutela dell’ordine pubblico. Il limite quantitativo non esclude quindi l’obbligo di denuncia, salvo per i prodotti esplodenti specificamente indicati dall’art. 97, comma 1, secondo periodo, tra i quali non rientrano le cartucce calibro 9x21. Inoltre, l’obbligo di denuncia sussiste quando vi sia un incremento del quantitativo di munizioni rispetto a quello denunciato; nel caso concreto, le 49 cartucce aggiuntive avrebbero dovuto essere denunciate. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto che l’omessa denuncia di munizioni costituisca violazione della disciplina sul possesso delle armi e sia di per sé idonea a fondare il giudizio prefettizio di inaffidabilità. In materia di autorizzazioni di polizia, il Prefetto dispone di ampia discrezionalità e non deve necessariamente provare la commissione di un reato, essendo sufficiente un quadro indiziario concreto fondato su fatti certi. L’omessa denuncia ostacola il controllo dell’autorità sull’esistenza, sul titolare e sul luogo di custodia delle munizioni e può agevolare ulteriori abusi; pertanto, non era necessaria una motivazione ulteriore o una specifica dimostrazione di un pericolo attuale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 2.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 97 r.d. 6 maggio 1940, n. 635

    Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza ... duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella ...; possono essere ... detenuti senza obbligo della denuncia ... i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata.

    I limiti quantitativi previsti dalla disposizione riguardano la necessità della licenza per la detenzione o il trasporto e, per i soli prodotti esplodenti espressamente indicati nel secondo periodo, anche l’obbligo di denuncia; non escludono in generale l’obbligo di denuncia per le munizioni ordinarie.

  • art. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

    La denuncia consente all’autorità di pubblica sicurezza di conoscere il soggetto che detiene armi e munizioni e il luogo di custodia; l’obbligo è funzionale al controllo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

  • art. 58 r.d. 6 maggio 1940, n. 635

    L’obbligo di denuncia delle munizioni grava sul detentore quando il quantitativo detenuto aumenta rispetto a quello oggetto della denuncia; non sussiste invece, secondo il principio richiamato dal Collegio, per le diminuzioni quantitative entro il limite massimo denunciato.

  • art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    È richiamato quale base della disciplina delle autorizzazioni di polizia e del giudizio di affidabilità del detentore.

  • art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    È richiamato insieme agli artt. 11 e 43 TULPS nel quadro dei poteri prefettizi in materia di armi.

  • art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    È richiamato quale disposizione rilevante per il divieto di detenzione di armi e per la valutazione dell’affidabilità del soggetto.

  • art. 679 cod. pen.

    La fattispecie penale tutela l’ordine pubblico mediante l’obbligo di rendere nota all’autorità la detenzione di materiali esplodenti o infiammabili pericolosi per quantità e qualità, indipendentemente dal possesso della licenza.

Massime di principio

  • Il rispetto dei limiti quantitativi che consentono di detenere o trasportare determinate munizioni senza licenza non esclude, per le munizioni ordinarie, l’obbligo di denuncia previsto dalla disciplina di pubblica sicurezza, salvo le specifiche categorie esentate dalla normativa regolamentare.
  • L’obbligo di denuncia delle munizioni sussiste quando il quantitativo detenuto aumenta rispetto a quello già denunciato; la denuncia già effettuata non copre l’incremento quantitativo, mentre la mera diminuzione delle munizioni entro il limite denunciato non impone una nuova denuncia.
  • L’omessa denuncia di munizioni costituisce una violazione della disciplina sul possesso delle armi e può fondare autonomamente un giudizio prefettizio di inaffidabilità, anche senza la prova della commissione di ulteriori reati o di un pericolo attuale specifico.
  • Nell’esercizio della polizia preventiva in materia di armi, il Prefetto dispone di ampia discrezionalità e può fondare il divieto di detenzione su un quadro indiziario concreto basato su fatti certi; l’omessa denuncia è di per sé idonea a evidenziare scarsa diligenza e a ostacolare il controllo dell’autorità sull’esistenza e sul luogo di custodia delle munizioni.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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