Cassazione Civile, Sentenza n. 33459/2021 del 11/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Cagliari che aveva rigettato l'opposizione di Stara avverso il decreto presidenziale che aveva dichiarato inammissibile per tardività la sua domanda di liquidazione dell'indennizzo ex legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto). Questione centrale: determinare il "dies a quo" del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 4 legge n. 89/2001 quando, dopo sentenza della Corte di Cassazione che aveva respinto o dichiarato inammissibile il ricorso (sentenza Cass. 2012), sia stato poi proposto ricorso per revocazione culminato in una successiva decisione della Cassazione (sentenza 28.12.2016). Il ricorrente sosteneva che la definitività della sentenza di Cassazione dovesse essere considerata alla conclusione del giudizio di revocazione e non alla sentenza di rigetto del ricorso per cassazione, mentre la Corte territoriale aveva ritenuto decorso il termine dalla sentenza di Cassazione del 2012.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Stara. Il Collegio ha confermato il principio consolidato secondo cui, ai fini dell'art. 4 legge n. 89/2001, il termine semestrale di decadenza decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo: nel caso di giudizio di cassazione, ciò si identifica con la data di deposito della sentenza di cassazione che respinge o dichiara inammissibile il ricorso. La pendenza di un ricorso per revocazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Cassazione e quindi non riapre il termine semestrale previsto dalla legge Pinto. Di conseguenza la domanda del ricorrente, depositata il 27.1.2017 rispetto a una sentenza Cassazione del 2012, è stata dichiarata tardiva.
Norme richiamate
legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), art. 4
"La domanda di riconoscimento di un indennizzo nel caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva"
Il termine semestrale decorre dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva; in caso di cassazione, tale momento è il deposito della sentenza che respinge o dichiara inammissibile il ricorso per cassazione
cod. proc. civ., art. 391 bis
"La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto"
La Corte ha ritenuto che la pendenza del termine per proporre revocazione non sospende la definitività della sentenza di cassazione; pertanto il decorso dei termini processuali e decadenziali rileva dalla data del deposito della sentenza di cassazione
cod. proc. civ., art. 324
"Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395"
Citato dalla Corte per chiarire il concetto di passaggio in giudicato; tuttavia la possibilità di proporre revocazione ai sensi dell'art. 391 bis non impedisce, secondo la giurisprudenza richiamata, che la sentenza di cassazione di rigetto sia considerata definitiva ai fini del dies a quo
legge n. 117 del 1988, art. 4
"L'azione di risarcimento dei danni contro lo Stato può essere esercitata quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione ... La domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro tre anni dal momento in cui l'azione è esperibile"
Richiamata per distinguere la disciplina dell'azione risarcitoria ex art. 4 legge 117/1988 dalla disciplina della legge Pinto; la Corte ha spiegato che la diversa formulazione dell'art. 4 della legge 117/1988 giustifica una diversa decorrenza del termine in quel contesto, ma non altera il principio applicabile alla legge n. 89/2001
d.l. n. 168 del 2016 e legge di conversione n. 197 del 2016 (riferimento normativo)
Le modifiche legislative intervenute sono state esaminate: la Corte ha ritenuto che, anche alla luce delle successive modifiche, il principio per cui la pendenza del termine per revocazione non impedisce il passaggio in giudicato rimane applicabile nella materia Pinto secondo la giurisprudenza della Corte
Massime di principio
- Per la domanda di indennizzo ex legge n. 89/2001 il termine semestrale decorre dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva; in caso di cassazione, si considera definitivo il provvedimento di Cassazione che respinge o dichiara inammissibile il ricorso, a partire dal suo deposito
- La proposizione di ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di Cassazione non sospende automaticamente il decorso del termine decadenziale previsto dalla legge Pinto e, quindi, non riapre il dies a quo stabilito dalla sentenza di cassazione di rigetto
- In situazioni analoghe è necessario verificare attentamente quale norma disciplina il termine di decadenza: altre leggi (es. legge n. 117/1988) possono prevedere regole diverse che rendono rilevante il momento finale del giudizio di revocazione
- Quando si intende proporre domanda di indennizzo dopo una sentenza di Cassazione, è prudente calcolare il termine dalla data di deposito della sentenza di cassazione favorevole o di rigetto, senza confidare che un eventuale ricorso per revocazione ne sospenda automaticamente gli effetti temporali
- In presenza di norme o modifiche legislative successive (es. d.l. convertiti) e di pronunce delle Sezioni Unite che trattino casi analoghi, è utile consultare la giurisprudenza più recente per verificare eventuali eccezioni o orientamenti specifici
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