Cassazione Civile, Ordinanza n. 28352/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, accogliendo l'appello della contribuente, aveva annullato un avviso di accertamento per il recupero della TIA dovuta al Comune di Tivoli per le annualità 2008-2011. Nel ricorso si deduceva la nullità della sentenza di merito per avere ritenuto carente la legittimazione della società ricorrente a emettere/gestire l'atto impositivo, sul presupposto che la delega alla riscossione dei tributi locali era stata conferita dalla società in house partecipata dal Comune e non direttamente dall'ente locale. Tuttavia la Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato notificato oltre il termine utile: la sentenza di appello non era stata notificata, il ricorso era stato spedito entro un anno, ma la notificazione non si era perfezionata per irreperibilità del destinatario a seguito di trasferimento; il ricorrente, pur avendo avuto conoscenza dell'esito negativo, non aveva riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito della censura sulla legittimazione della società alla riscossione, perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardiva/intempestiva notificazione. Ha applicato il principio secondo cui, quando la notificazione di un atto processuale non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivarla con immediatezza e comunque entro un termine pari alla metà di quello previsto dall'art. 325 c.p.c., salvo prova di circostanze eccezionali. Poiché nella specie la riattivazione non era mai avvenuta, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della resistente; è stato altresì dato atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 153, comma 2, c.p.c.
consente la rimessione in termini nei casi in cui la decadenza sia dovuta a causa non imputabile alla parte; la Corte lo richiama in collegamento con la riattivazione della notificazione non andata a buon fine.
art. 325 c.p.c.
individua il termine processuale di riferimento; la riattivazione della notificazione va compiuta, secondo il principio richiamato, entro un tempo non superiore alla metà di tale termine.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
impone, nei casi previsti, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del soccombente.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002
è richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012
viene citata come norma di modifica dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto processuale non si perfeziona per causa non imputabile al notificante, la parte deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza per conservare gli effetti della richiesta originaria.
- La riattivazione della notificazione deve avvenire entro un termine ragionevole, individuato dalla giurisprudenza nel limite della metà del termine di cui all'art. 325 c.p.c., salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali che giustifichino un maggior lasso di tempo.
- L'onere di provare le circostanze eccezionali che impediscano la riattivazione entro il termine dimezzato grava sulla parte che invoca la conservazione degli effetti della notificazione.
- In mancanza di tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio dopo l'esito negativo, il ricorso per cassazione è inammissibile senza esame del merito.
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