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Sentenza

Sentenza n. 1352/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento, del decreto di rigetto istanza di rinnovo/rilascio permesso di soggiorno per motivi di studio

Giustizia amministrativa202501584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui la Questura di Catania aveva respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, ritenendo che fosse fuori corso per la seconda volta al secondo anno del corso di laurea magistrale e che non avesse documentato il superamento di almeno due verifiche nell’anno accademico 2023/2024. Ha dedotto, in primo luogo, travisamento dei fatti, carenza istruttoria e violazione del principio di buon andamento, sostenendo di aver superato un numero di esami superiore alla soglia prevista e che l’amministrazione non avesse acquisito o valutato correttamente la sua carriera accademica, né il conseguimento della laurea magistrale. Ha dedotto, inoltre, violazione e falsa applicazione dell’art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 e dell’art. 39-bis.1 d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che il conseguimento del titolo accademico rendesse recessiva o comunque superata la verifica intermedia del profitto e determinasse il passaggio alla disciplina del permesso per ricerca di occupazione o avvio di impresa. Ha censurato anche l’illogicità e l’irragionevolezza del diniego, notificato due giorni dopo il conseguimento della laurea, nonché la violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio, per l’omessa rinnovazione della comunicazione del preavviso di rigetto restituita con la dicitura “destinatario sconosciuto”. L’amministrazione ha eccepito il difetto di interesse, in ragione del conseguimento della laurea, e ha contestato nel merito le censure. Nelle more, dopo l’accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame, la Questura ha rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di dodici mesi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il ricorrente aveva ottenuto, nelle more del giudizio, un permesso di soggiorno per attesa occupazione con efficacia di dodici mesi e scadenza al 19 settembre 2026. Tale titolo, rilasciato in considerazione del conseguimento della laurea documentato in giudizio, è stato ritenuto pienamente satisfattivo del bene della vita perseguito con il ricorso. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito i motivi di impugnazione, né ha annullato il diniego originario. Ha confermato definitivamente la non ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per mancata riproposizione al collegio dell’istanza già dichiarata inammissibile dalla competente commissione. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della peculiarità della fattispecie e della sopravvenienza del titolo di studio rispetto all’adozione del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pubblica amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata.

  • art. 39-bis.1, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di tecnico superiore, alla scadenza del permesso di soggiorno di cui agli articoli 39 e 39-bis, comma 1, lettera a), può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con il percorso formativo completato. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

    La disposizione consente allo straniero che abbia completato in Italia un percorso formativo qualificato, inclusa la laurea specialistica, di richiedere un permesso di soggiorno di durata compresa tra nove e dodici mesi per cercare un’occupazione o avviare un’impresa coerente con il percorso formativo.

  • art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999

    La norma è indicata dal ricorrente quale disciplina dei requisiti di profitto per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio; la sentenza non ne definisce il merito applicativo, avendo dichiarato cessata la materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce il presupposto, richiamato nel dispositivo, per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati nel dispositivo quale ulteriore base normativa per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento di un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, l’amministrazione rilascia allo straniero un diverso titolo di soggiorno pienamente satisfattivo del bene della vita perseguito, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il diniego originario.
  • Lo straniero che abbia conseguito in Italia una laurea specialistica, in presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge, può accedere al permesso di soggiorno di durata compresa tra nove e dodici mesi finalizzato alla ricerca di un’occupazione o all’avvio di un’impresa coerente con il percorso formativo completato.
  • Il rilascio, nelle more del giudizio, di un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di dodici mesi è idoneo a soddisfare integralmente la pretesa azionata contro il precedente diniego di rinnovo del permesso per motivi di studio, quando il nuovo titolo consenta al ricorrente di permanere regolarmente sul territorio nazionale per la finalità sostanziale perseguita.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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