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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40678/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna per la violazione dell'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992, in relazione a un sinistro avvenuto a Casalecchio di Reno il 19 novembre 2020. Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio; con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il testo evidenzia che la Corte di merito aveva ritenuto provata la disponibilità dell'autovettura in capo alla ricorrente, valorizzando la denuncia del proprietario e i messaggi da lui ricevuti dalla donna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo di doglianze già esaminate e finalizzato a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto il secondo motivo non consentito perché attinente al trattamento sanzionatorio e comunque sorretto da motivazione non illogica, avendo la Corte d'appello escluso elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti generiche e valorizzato in senso ostativo i precedenti penali della ricorrente. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica ulteriormente il contenuto della condotta contestata, ma collega il fatto a un sinistro stradale da cui sarebbero derivate lesioni alla persona offesa.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, quando miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, ove la sentenza impugnata presenti una motivazione non manifestamente illogica e coerente con gli elementi acquisiti.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rientra nel giudizio di merito sul trattamento sanzionatorio ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione; la presenza di precedenti penali può legittimamente essere valorizzata in senso ostativo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende consegue come effetto processuale tipico.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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