Sentenza n. 429/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l’annullamento quanto al ricorso principale: - dell’Ordinanza n. 8 del 10.1.2025 di ingiunzione, sgombero e ripristino stato dei luoghi di area demaniale marittima, notificata in data 13.1.2025; - della nota del 7.1.2025 prot.n.822 di illegittimo rigetto dell’istanza dell’11.12.2024 prot. n. 149992 di ricalcolo canone concessione demaniale e mantenimento anche fuori stagione delle strutture amovibili aziendali e degli atti ivi richiamati compreso il presupposto e non conosciuto parere del consulente incaricato 16.12.2024 prot. n. 151585; - della nota del 6.2.2025 prot.n.15659 di immotivato rigetto dell’istanza di rettifica ed annullamento in autotutela del provvedimento prot. n. 822 del 7.1.2025, dell’Ordinanza n. 8 del 10.1.2025 e dell’avvio di decadenza del 14.1.2025 prot.n. 4937); - nonché per quanto possa occorrere: della nota prot. 4937 del 14.1.2025 di avvio di decadenza dalla CDM Rep. N.. 14626 dell’11.8.2011 variata con Provv. n. 8/2020; - di ogni altro atto, antecedente o successivo, a suddetto connesso e/o collegato, antecedente e/o successivo; quanto ai motivi aggiunti: - del provvedimento del 24.4.2025 prot. 48726 di Decadenza della CDM Rep. N. 14626 del 11.08.2011 variata con Provv. N. 8/2020 art. 20 Legge 17/2005 e s.m.i. e avente durata sino a tutto il 31.12.2033, notificato il 28/04/2025; - di ogni altro atto al suddetto connesso, presupposto e/o collegato, anche già impugnato e del diniego del 29 aprile 2025 all'istanza/comunicazione del ricorrente del 19.4.2025 di montaggio e allestimento per la stagione balneare anno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di mantenimento invernale di manufatti amovibili, ordinanza di sgombero e ripristino dell’area demaniale marittima e successivo provvedimento di decadenza dalla concessione
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza proposta ai sensi dell’art. 3, comma 3-bis, l. n. 118/2022 per mantenere fuori dalla stagione balneare i manufatti amovibili dello stabilimento, l’ordinanza di sgombero e ripristino, l’avvio del procedimento di decadenza e il successivo provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima. Con il ricorso principale ha dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 3, comma 3-bis, l. n. 118/2022, delle norme sull’autotutela, del Codice della navigazione e della disciplina regionale, nonché eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e contraddittorietà. Ha contestato in particolare l’interpretazione comunale secondo cui il mantenimento dei manufatti sarebbe possibile solo dopo l’avvio delle procedure selettive per l’assegnazione delle aree demaniali, sostenendo che la norma prevede soltanto un termine finale coincidente con l’aggiudicazione delle gare. Ha inoltre negato la riferibilità alla propria concessione delle irregolarità edilizie e demaniali contestate, deducendo che alcune riguardassero una concessione limitrofa intestata a diverso soggetto. Con un secondo motivo ha lamentato l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Con i motivi aggiunti ha impugnato la decadenza dalla concessione, deducendo che la decadenza non fosse automatica, che fosse necessario un inadempimento grave e un adeguato bilanciamento degli interessi, che il provvedimento fosse carente di motivazione sulla gravità della violazione e che fosse mancato il contraddittorio procedimentale previsto dalla normativa regionale. Ha infine dedotto l’illegittimità derivata della decadenza dagli atti impugnati con il ricorso principale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e accolto i motivi aggiunti. Ha respinto le eccezioni di inammissibilità del Comune, ritenendo che gli atti relativi all’esercizio di attività di ristorazione non incidessero autonomamente sull’interesse al mantenimento dei manufatti fuori stagione e che l’ordinanza di demolizione precedentemente adottata avesse oggetto diverso e più specifico, risultando peraltro ottemperata. Nel merito, ha ritenuto illegittima la motivazione comunale secondo cui l’art. 3, comma 3-bis, l. n. 118/2022 sarebbe applicabile solo dopo l’avvio delle procedure selettive: la disposizione stabilisce un termine finale, ma non un termine iniziale, che deve individuarsi nella data di entrata in vigore della norma. Ha tuttavia ritenuto legittimo il diniego per l’autonoma ragione concernente l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica. La regolarità urbanistico-edilizia e paesaggistica costituisce infatti presupposto del mantenimento dei manufatti anche fuori stagione; la norma non introduce una deroga espressa alla necessità dei titoli autorizzativi. Il mantenimento non opera inoltre automaticamente, ma richiede un’istanza e un provvedimento amministrativo, necessari per verificare i presupposti sostanziali e modificare le clausole concessorie e il canone. L’ordinanza di sgombero è stata ritenuta legittima perché fondata sul diniego dell’istanza e sulla violazione della clausola concessoria che imponeva la rimozione dei manufatti al termine della stagione; la presentazione dell’istanza non sospendeva tale obbligo. È stato respinto anche il motivo relativo all’omesso preavviso di rigetto, poiché l’attività comunale aveva carattere vincolato e l’omissione era comunque non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Sono stati invece accolti i motivi aggiunti contro la decadenza. Il TAR ha affermato che la decadenza ex art. 47 Cod. nav. non è automatica, ma costituisce esercizio di potere discrezionale e richiede la verifica della gravità dell’inadempimento, della compromissione significativa del rapporto concessorio e degli interessi pubblici e privati coinvolti. Il Comune si era limitato a richiamare la mancata ottemperanza all’ordine di sgombero, senza spiegare perché tale condotta, riguardante manufatti amovibili e ancora oggetto di giudizio, fosse tanto grave da giustificare la cessazione del rapporto. Inoltre, l’abusività paesaggistica non era stata definitivamente accertata mediante l’esercizio dei poteri repressivi edilizi e mancava una motivazione rafforzata sulla notevole entità delle opere. Il provvedimento di decadenza è stato quindi annullato, salva la riedizione del potere. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 3, comma 3-bis, l. n. 118/2022
fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131
La disposizione prevede un termine finale per il mantenimento dei manufatti amovibili fuori stagione, ma non un termine iniziale collegato all’avvio delle gare; in assenza di previsione espressa, il termine iniziale coincide con l’entrata in vigore della norma. Il mantenimento richiede comunque la verifica dei presupposti sostanziali e un provvedimento amministrativo.
art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), secondo periodo, d.l. n. 131/2024
La disposizione è richiamata quale fonte delle procedure selettive la cui aggiudicazione costituisce il termine finale previsto dall’art. 3, comma 3-bis, l. n. 118/2022.
art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001
La definizione di manufatti destinati a esigenze temporanee e privi di collegamento permanente al terreno presuppone, per il mantenimento considerato, la previa autorizzazione urbanistica, edilizia e, ove prevista, paesaggistica.
art. 27 d.P.R. n. 380/2001
Attribuisce al Comune poteri di controllo sull’attività urbanistico-edilizia, estesi alla verifica dei titoli abilitativi necessari, compresa l’autorizzazione paesaggistica quando richiesta.
artt. 54 e 1161 Codice della navigazione
Rilevano ai fini del controllo e della repressione delle innovazioni e delle occupazioni non autorizzate su area demaniale marittima.
art. 47 Codice della navigazione
La decadenza dalla concessione non consegue automaticamente all’accertamento di una violazione: l’amministrazione dispone di un potere discrezionale e deve valutare la gravità dell’inadempimento e il complessivo assetto degli interessi del rapporto concessorio.
art. 20, comma 2, l.r. Calabria n. 17/2005
Costituisce la base regionale del provvedimento di decadenza, il cui esercizio deve comunque rispettare i presupposti sostanziali e gli obblighi motivazionali propri del potere decadenziale.
art. 10-bis l. n. 241/1990
L’omissione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento quando l’attività amministrativa è vincolata e risulta dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Il vizio formale derivante dall’omesso preavviso di rigetto è stato dequotato perché il Comune svolgeva un’attività vincolata e l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica impediva comunque un esito diverso.
art. 12 Preleggi
nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore
Impone di non introdurre, in via interpretativa, un termine iniziale non previsto dal testo dell’art. 3, comma 3-bis, l. n. 118/2022.
Massime di principio
- L’art. 3, comma 3-bis, l. n. 118/2022, nel consentire il mantenimento dei manufatti amovibili fuori dal periodo stagionale fino all’aggiudicazione delle procedure selettive, non subordina tale facoltà all’avvio delle gare se la norma non prevede espressamente un termine iniziale; in assenza di tale previsione, il termine iniziale coincide con l’entrata in vigore della disposizione.
- Il mantenimento fuori stagione dei manufatti amovibili non opera automaticamente né sottrae l’intervento ai controlli amministrativi: richiede un’apposita istanza e un provvedimento che verifichi la titolarità e vigenza della concessione, la riconducibilità dei manufatti alla fattispecie normativa, la regolarità urbanistico-edilizia e paesaggistica ove necessaria, il pagamento del canone ricalcolato e l’assenza di provvedimenti di demolizione ostativi.
- La disciplina che consente il mantenimento stagionale dei manufatti amovibili non introduce, in mancanza di un’espressa previsione derogatoria, un esonero dall’obbligo di munirsi dei titoli urbanistici, edilizi e paesaggistici richiesti dall’ordinamento.
- L’ordinanza di sgombero dei manufatti mantenuti oltre il periodo autorizzato è legittima quando il diniego dell’istanza di mantenimento è fondato su una ragione autonoma e legittima e la concessione impone la rimozione delle opere al termine della stagione; la mera presentazione dell’istanza non sospende tale obbligo.
- La decadenza dalla concessione demaniale marittima ex art. 47 Cod. nav. non è automatica, ma presuppone una valutazione discrezionale sulla gravità dell’inadempimento, sulla sua incidenza significativa sulla prosecuzione del rapporto e sugli interessi pubblici e privati coinvolti. Il provvedimento deve motivare specificamente perché la violazione renda preferibile la cessazione del rapporto concessorio.
- La mancata rimozione di manufatti amovibili, mentre è ancora sub iudice la legittimità dell’ordine di sgombero, non giustifica di per sé la decadenza dalla concessione senza una motivazione rafforzata sulla gravità dell’inadempimento e senza un definitivo accertamento dell’eventuale abusività delle opere.
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