Regolamento (UE) 2022/761
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/761 della Commissione del 13 maggio 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Agneau du Périgord» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare relativo all’indicazione geografica protetta "Agneau du Périgord". La Commissione, esaminata la domanda della Francia e constatata l’assenza di opposizioni, procede all’approvazione della modifica pubblicata in Gazzetta ufficiale. Il regolamento ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in ciascuno degli Stati membri.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della indicazione geografica protetta "Agneau du Périgord".
Ambito di applicazione
Si applica alla modifica del disciplinare del nome registrato "Agneau du Périgord", già iscritto nel registro delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’intervento riguarda il procedimento di approvazione della modifica richiesta dalla Francia e produce effetti in tutti gli Stati membri, con applicazione diretta dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina altri prodotti o regimi di qualità diversi da quello relativo al nome indicato.
Approvazione della modifica del disciplinare di "Agneau du Périgord" (IGP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/761 approva una modifica non minore del disciplinare relativo al nome "Agneau du Périgord", registrato come indicazione geografica protetta. L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e prende atto dell’assenza di opposizioni alla modifica proposta dalla Francia.
Contesto normativo e procedura
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, quale base giuridica dell’approvazione. La domanda di modifica del disciplinare è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento. Poiché la modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Assenza di opposizioni e approvazione
Il considerando finale precisa che alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In conseguenza di tale assenza di contestazioni, la Commissione adotta il regolamento di esecuzione e approva la modifica del disciplinare pubblicata in Gazzetta ufficiale.
Effetti giuridici e applicazione
L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare relativa a "Agneau du Périgord" (IGP). L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Agneau du Périgord" (IGP), a seguito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Base giuridica e qualificazione della modifica
La Commissione interviene sulla base dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, dello stesso regolamento, con conseguente pubblicazione preventiva della domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Iter procedurale e assenza di opposizioni
La Francia ha presentato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la modifica viene approvata.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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